Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30867 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30867 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 28816-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO,
LUCIA POLICASTRO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3299

contro

ZANGARA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE SPADARO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 22/12/2017

dall’avvocato FRANCESCOPAOLO RAGOZINI giusta delega
in atti;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 3314/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/06/2012 R.G.N.

5449/2009.

R.G. 28816/2012

RILEVATO
che la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3314/12, ha confermato la pronuncia del
Giudice del lavoro di S. Maria C.V. che, in accoglimento della domanda proposta da Zangara
Francesco, aveva condannato l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di
C 162.998,97, oltre interessi legali;
che l’appellato, dipendente dell’Istituto con qualifica di ispettore generale ai sensi dell’art.

mansioni dirigenziali come Direttore tecnico dell’Ufficio informatico regionale
ininterrottamente dal maggio 1993 fino al 15 ottobre 2004 (epoca in cui a seguito di
concorso aveva ottenuto la promozione a dirigente), aveva chiesto il riconoscimento del
trattamento economico corrispondente alle funzioni svolte ex art. 52 D.Lgs. n. 165/01 per il
periodo dal 10 luglio 1998 al 15 ottobre 2004;
che, come risulta dalla sentenza di appello, l’INPS aveva impugnato la sentenza di primo
grado per omesso esame: a) dell’organigramma dell’Istituto ai fini della verifica dell’effettiva
esistenza di una sede dirigenziale; b) delle delibere del Consiglio di amministrazione con cui
era stata eliminata l’area dirigenziale informatica presso le strutture regionali dell’Inps; c)
delle competenze proprie della qualifica di ispettore generale, tra cui la possibilità di
assumere incarichi di preposizione ad unità operative anche in termini di esercizio di
funzioni delegate o vicarie del dirigente; d) dell’eccezione di nullità del ricorso introduttivo
per la mancata allegazione di conteggi analitici;
che la Corte di appello ha disatteso tali rilievi osservando, in sintesi, che:
– il provvedimento di assegnazione del Direttore generale dell’Inps datato 20 dicembre
1993, con cui venne disposta la provvisoria assegnazione dello Zangara alle funzioni di
Direttore tecnico dell’Ufficio informatico della sede regionale della Campania, aveva fatto
esplicito riferimento alla Circolare n.174 dell’8 luglio 1992 che aveva, tra l’altro, definito il
ruolo e le attribuzioni delle sedi regionali in materia informatica, prevedendo che vi sarebbe
stato preposto un direttore tecnico con qualifica di dirigente; il successivo provvedimento
del 3 marzo 1995, sempre a firma del Direttore generale, aveva previsto che lo Zangara
avrebbe continuato a svolgere le funzioni di Direttore tecnico dell’Ufficio informatico
regionale da lui già espletate;
– alla stregua di tali provvedimenti, doveva ritenersi che l’appellato fosse stato addetto ad
un Ufficio dirigenziale, non assumendo rilievo determinante la circostanza della natura
provvisoria dell’assegnazione, atteso lo svolgimento ininterrotto delle medesime mansioni
fino al 2004;

15 Legge n.88 del 1989, aveva adito il Giudice del lavoro e, premesso di avere svolto

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– l’istruttoria testimoniale aveva confermato la piena assunzione delle responsabilità relative
all’incarico conferito e lo svolgimento in via stabile e continuativa delle suindicate funzioni;
– quanto alla censura relativa alla quantificazione delle differenze retributive, doveva essere
respinta l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo per mancanza di conteggi, poiché tale
nullità ricorre, nel rito del lavoro, nei soli casi in cui attraverso l’esame complessivo dell’atto
sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore; nel caso di specie, erano
indicati gli elementi occorrenti per l’esatta identificazione della domanda, per cui l’Inps era

che avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso affidato a due motivi, cui resiste l’intimato
Zangara con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.;
CONSIDERATO
che il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29
del 1993, art.56, come sostituito dal D.Lgs. n.80 del 1998, art.25, modificato dall’art.15
D.Lgs. n.387/98, ora art. 52 D.Lgs. n.165/01, nonché violazione e falsa applicazione
dell’art. 15, comma 2, Legge n. 88/89, censura la sentenza per aver tralasciato di
considerare che, con l’introduzione della nuova disciplina in tema di dirigenza pubblica, è
stato istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in sole due fasce, dirigente generale e
dirigente, in sostituzione della precedente tripartizione (dirigente generale, dirigente
superiore e primo dirigente) e che, in coerenza con i dettami della riforma legislativa,
l’Istituto aveva provveduto, con la delibera di riorganizzazione n.799/98 e, per le sedi
regionali, con la delibera del C.d.A. n. 1128/98, attuativa della prima, a ridisegnare le linee
organiche delle proprie strutture, introducendo un nuovo assetto organizzativo e riducendo
le posizioni dirigenziali; di conseguenza, non poteva rilevare la circostanza che lo Zangara
avesse continuato a svolgere fino all’ottobre 2004 le mansioni che in precedenza erano
affidate a un dirigente, stante il mutamento normativo della disciplina dirigenziale nonché i
mutamenti organizzativi medio tempore intervenuti; tali mutamenti non solo erano stati
prospettati dall’Istituto sin dal primo grado del giudizio, ma addirittura erano stati ammessi
dallo stesso dipendente ed emergevano dalla documentazione depositata dallo Zangara;
che con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 27
D.Lgs. n. 165 del 2001 e all’art. 437 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c. e omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio; si ribadisce che, a fronte
delle allegazioni contenute nella memoria di costituzione dell’Inps, era stato lo stesso
ricorrente a produrre alcuni documenti rilevanti ai fini del decidere e precisamente:a) lo
“stralcio della deliberazione n. 1128/98 dell’Inps” dalla quale, come già evidenziato con il
primo motivo, emergevano chiaramente le modifiche organizzative che avevano interessato
le sedi regionali; b) l’ordine di servizio n. 20 del 27 settembre 2001, nel quale risultava

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stato posto in grado di contestare l’entità della pretesa;

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confermato il ruolo del ricorrente; c) la determinazione n. 199 del 23 ottobre 2000, avente
oggetto “rideterminazione ed assegnazione di incarichi dirigenziali presso direzione
regionale Campania”, da cui poteva evincersi che il dott. Zangara era indicato come
responsabile di un progetto e non di una struttura dirigenziale e la responsabilità dei
progetti è destinata normalmente a funzionari apicali ex art. 15 legge n. 88/89;
che il ricorso è fondato per i motivi che seguono:
1. va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di

Cass. n. 17290 del 2015 nonché, ex plurimis: Cass. 11 settembre 2007, n. 19025; Cass. 9
settembre 2008, n. 22890 e 12 settembre 2008, n. 23567 ; Cass. 23 luglio 2010, n. 17367;
Cass. 25 febbraio 2011, n. 4757; Cass. 29 settembre 2014 n. 20466, Cass. 16 gennaio
2015 n.664);
2. Nelle suddette sentenze è stato, in particolare, precisato che:
a) in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art.27, comma 1, (nel quale è confluito il D.ligs. n. 29
del 1993, art. 27 bis aggiunto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17) si è stabilito che gli enti
pubblici non economici nazionali – e quindi l’INPS – dovessero adeguare i propri ordinamenti
a quelli previsti nella nuova normativa sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, adottando appositi regolamenti di organizzazione;
b) l’INPS ha adempiuto a tale dovere con la delibera 28 luglio 1998, n.799 di approvazione
del prescritto Regolamento organizzativo;
c) nell’art.16 di tale delibera sono state ridisegnate le funzioni dirigenziali, senza prevedere
alcun differimento della relativa efficacia sino alla integrale realizzazione del nuovo modello
organizzativo, diversamente da quanto stabilito per altre disposizioni di carattere
organizzativo;
d) dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente necessaria,
non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitate senza quel modello, non può
trarsi l’ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello precedente
mantenessero il loro carattere dirigenziale;
e) infatti, una simile conclusione da un lato non considera che una siffatta classificazione in
definitiva comporterebbe la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto
incompatibili con le norme recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi consolidate con il D.Lgs. n.
165 del 2001) e, dall’altro lato, non tiene conto dei profili valutativi (e peraltro
indirettamente regolativi) delle norme di cui alla citata delibera;
f) le suddette fonti normative, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore
1998/2001 – sottoscritto nel febbraio 1999 ma riguardante, per volontà delle parti (art. 2,
comma I, del C.C.N.L. stesso), il periodo dal 10 gennaio 1998 – portano a concludere che le
medesime mansioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate

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affrontare tematiche analoghe a quelle prospettate dall’attuale ricorrente (vedi, da ultimo,

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dirigenziali possono essere diversamente qualificate nel regime privatistico del pubblico
impiego, in considerazione del diverso contenuto e rilievo che ad esse è stato attribuito in
tale ultimo regime;
g) nel suindicato ambito è collocabile anche il personale del ruolo esaurimento
(espressamente preso in considerazione dall’art. 13, corna I, del citato c.c.n.l. 1998/2001)
e, nel nostro caso, gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, di cui alla L. 9 marzo
1989, n. 88, art. 15 richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in cui è

sez. 6^, sentenze n. 1887 e n.1888 del 2005);
3. conseguentemente, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, è dirigenziale solo la funzione che
risponde al modello ivi disegnato, cosicché, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle
nuove regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente al nuovo
modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano in tale organizzazione, per stabilire
se esse siano o no dirigenziali, dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle
precedenti, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza a quelle precedenti del tutto
incompatibili con il nuovo ordinamento (v. Cass. n. 17290 del 2015);
4. tale accertamento nella specie è mancato, avendo la sentenza impugnata ancorato la
propria valutazione – in conformità a quanto dedotto dal lavoratore – alla qualifica
dirigenziale delle mansioni secondo il precedente ordinamento organizzativo; la censura
all’esame, per il periodo successivo alla ridetta Delib. n.799 del 1998, risulta fondata;
che,

quanto all’eccezione di inammissibilità sollevata dallo Zangara, secondo cui i

documenti posti dall’INPS a fondamento del ricorso per cassazione non furono prodotti
dall’Istituto in primo grado, la giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, ha
affermato che il principio dell’acquisizione probatoria, che trova fondamento nel principio del
giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comporta l’impossibilità per le parti di disporre degli
effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all’una o all’altra
parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (Cass. n. 21909 del 25 settembre 2013);
che spetterà al giudice di rinvio riesaminare il merito, alla stregua della documentazione
ritualmente acquisita nei gradi di merito, indipendentemente dalla sua provenienza dall’una
o dall’altra parte del giudizio;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura svolta, con rinvio al
Giudice designato in dispositivo, per nuovo esame della controversia, da svolgersi in
conformità degli indicati principi di diritto; il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese
del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

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confluito, fra l’altro, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 (sul punto vedi anche: Cons. Stato,

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Così deciso nella Adunanza camerale del 18 luglio 2017

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