Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30866 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 29/10/2021), n.30866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1506-2017 proposto da:

SIRIA SERVIZI SANITARI S.r.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’Avvocato STELLATO GENNARO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale estesa in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SOLA VITO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CAPUANO ANIELLO giusta procura

speciale estesa su foglio allegato al controricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5171/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 6/6/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Siria Servizi Sanitari S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 293/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARSU 20062009 emesso dal Comune di Siano;

il Comune resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62) per avere la CTR ritenuto, in difformità da quanto previsto dalla stessa delibera comunale con cui erano state stabilite le tariffe ed aliquote annuali TARSU, che i rifiuti provenienti da ospedali e case di cura non costituissero necessariamente rifiuti speciali, omettendo altresì di valutare l’esatta identificazione della superficie imponibile come riportata nella prodotta planimetria e come richiesto di verificare tramite c.t.u.;

1.2. con il secondo motivo si lamenta parimenti violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62) per avere la CTR affermato che l’assoggettamento a TARSU non presuppone il previo rilascio di licenze od autorizzazioni, essendo legata al dato sostanziale della potenzialità di produzioni di rifiuti urbani o assimilati;

1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono infondate;

1.4. ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 1, per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento, il quale deve contenere, tra l’altro, la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria (lett. a), ed al citaot art. 68, comma 2, stabilisce che l’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima di gruppi di attività o di utilizzazione.tra cui sono compresi (lett. c) i “locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”;

1.5. la norma non enuclea i rifiuti provenienti da ospedali e case di cura in una categoria a sé, sottratta alla disciplina ordinaria, e sul punto si è anche osservato che, nell’ambito della disciplina della Tarsu, la produzione da parte di una struttura sanitaria di rifiuti speciali, pericolosi e non, non esclude per ciò solo la produzione anche di rifiuti solidi urbani (cfr. Cass. n. 3188/2018 in motiv.);

1.6. la disciplina, regolamentata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 comma 3, per la TARSU, che trova applicazione con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e tossici e a quelli non assimilati, rapporta, infatti, la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell’ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche; di norma, rifiuti ordinari l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali, ed i locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati sono quindi esenti dal pagamento dell’imposta;

1.7. spetta, inoltre, al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. 13 settembre 2017, n. 21250; 4 aprile 2012, n. 5377);

1.8. secondo quanto già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 18054/2016) la TARSU è dovuta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti (con conseguente esclusione di autorizzazioni o licenze al riguardo) e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti;

1.9. ne consegue che, ferma in ogni caso l’illegittimità di ogni disposizione comunale in contrasto con la citata disciplina primaria, la società contribuente, come correttamente evidenziato dalla CTR, non risulta aver fornito alcuna prova idonea circa la produzione di rifiuti speciali nelle aree assoggettate a tassazione, dovendo altresì rilevarsi l’inammissibilità della doglianza formulata, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., con riguardo al preteso contenuto della planimetria prodotta in giudizio, in quanto non trascritta in parte qua nel ricorso, né ad essa allegata, con conseguente inconferenza anche del lamentato rigetto della richiesta di espletamento di c.t.u. sul punto, in quanto meramente esplorativa;

2. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

4. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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