Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30866 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29567/2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO,

8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SERGIO PASSERINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO GRANDESE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 17/11/2015

r.g.n. 2705/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA MUSTI;

udito l’Avvocato SANDRO GRANDESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Venezia, sezione civile, con decreto reso pubblico in data 17/11/2015, respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta da V.G. avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva rigettato la istanza di ammissione allo stato passivo della società (OMISSIS) s.r.l., proposta in relazione al credito rivendicato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Il giudice adito perveniva a tale convincimento dopo aver osservato che “la questione su cui verte l’opposizione attiene alla tematica della ammissibilità del licenziamento dei lavoratori subordinati aventi la qualifica di dirigenti in caso di trasferimento d’azienda in stato di insolvenza”.

In tale prospettiva, deduceva in via di premessa, che la disposizione di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47 – invocata dal V. a sostegno del diritto vantato nei confronti della curatela – sanciva, in ipotesi di raggiungimento di un accordo con le rappresentanze sindacali sul mantenimento dei livelli di occupazione, la possibilità di derogare ai rigorosi precetti sanciti dall’art. 2112 c.c., nelle vicende traslative dell’impresa, quale quella verificatasi nella specie fra la (OMISSIS) s.r.l. e la cessionaria Aiges s.r.l..

Argomentava, tuttavia, che il disposto di cui all’art. 47 cit. non era applicabile al personale dirigente, nel cui ambito andava ricompreso il V., così collocandosi nel solco dei dicta di questa Corte che, con orientamento privo di contrasti, aveva rimarcato la differenza fra la tutela del rapporto di lavoro dei dirigenti e la diversità del loro status, rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori, per addivenire alla negazione della configurabilità di una deroga alle garanzie approntate dall’art. 2112 c.c., quale quella oggetto della disposizione di legge che disciplina le fattispecie di trasferimento d’azienda in stato di insolvenza.

Nell’ottica descritta, considerato il passaggio diretto – in forza del meccanismo sancito dall’art. 2112 c.c. – alla società cessionaria, del personale dipendente della società cedente, anche appartenente alla categoria dei dirigenti, deduceva che il licenziamento intimato dalla cedente in epoca successiva al perfezionamento dell’atto traslativo, era da ritenersi illegittimo, non potendo “avere alcuna efficacia il licenziamento intimato da soggetto non risultante più titolare del rapporto (vedi Cass. n. 1097/07)”.

Avverso tale decisione V.G. interpone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi successivamente illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS).

La causa, chiamata in sede di adunanza camerale, è stata quindi rinviata per la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. e della L. n. 428 del 1990, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si prospetta l’erroneità della pronuncia per aver trascurato di considerare che la questione della applicabilità o meno della L. n. 428 del 1990, art. 47, non era rilevante in causa, giacchè alla data di conclusione delle trattative sindacali (12/10/2012) la società (OMISSIS) era ancora in bonis, sicchè la ricordata disciplina non appariva coerente con la quaestio facti trattata.

Si osserva, per contro, che nello specifico, la deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c., discende direttamente dai verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale dai singoli lavoratori e dalla società cedente, e non dall’accordo siglato dalle parti sociali nell’ambito della procedura L. n. 428 del 1990, ex art. 47.

Ci si duole, conclusivamente, che la Corte di merito abbia omesso di considerare la circostanza della intervenuta sottoscrizione di un verbale transattivo con il quale egli aveva rinunciato individualmente a rivendicare l’applicazione dell’art. 2112 c.c., nei confronti della affittuaria, accettando di rimanere alle dipendenze della propria datrice di lavoro.

2. Con la seconda censura si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che una corretta lettura del verbale di conciliazione stilato ai sensi dell’art. 411 c.p.c., consentiva di definire la volontà delle parti come intesa ad escludere in radice la continuità del rapporto in capo alla società affittuaria, rimarcandosi che la volontà della (OMISSIS) srl di risolvere il rapporto con il ricorrente, era da ritenersi altresì avvalorata dalla liquidazione in busta paga della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.

3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, presentano profili di inammissibilità.

Deve infatti considerarsi che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi ex plurimis, Cass. 9/8/2018 n. 20694), il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, ed ha per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto. Da ciò consegue che i motivi del ricorso devono investire questioni che siano già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, dovendo ritenersi precluse sia le domande nuove, che nuove questioni di diritto o temi di contestazione, non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (vedi in motivazione, Cass. 12/6/2018 n. 15196).

4. Nella fattispecie qui scrutinata, alla stregua della definizione del thema decidendum come delineata dalla pronuncia oggetto di impugnazione, è dato rilevare che opposizione avverso lo stato passivo proposta dal V., verteva sulla “ammissibilità del licenziamento dei lavoratori con qualifica dirigenziale, in caso di trasferimento d’azienda che versava in stato di insolvenza”.

L’opponente aveva al riguardo patrocinato la tesi della inapplicabilità alla fattispecie considerata, dei dettami di cui all’art. 2112 c.c., avendo la società cedente e quella cessionaria espressamente stabilito che il ramo d’azienda oggetto di trasferimento comprendesse solo i lavoratori elencati in un allegato nel quale il suo nominativo non era ricompreso; nell’ottica descritta sosteneva altresì la legittimità di quel patto, in considerazione del rituale espletamento della procedura sindacale ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47.

Entro gli esposti termini risultava, dunque, circoscritta, la materia del contendere.

5. Non può sottacersi, allora, che le critiche formulate dal V. in questa sede di legittimità, configurano un tema d’indagine – la irrilevanza della, questione concernente l’applicabilità degli accordi sindacali in deroga sottoscritti nell’ambito della procedura di cui all’art. 47 cit., l’omessa considerazione degli accordi individuali sottoscritti dai singoli lavoratori dai quali discende la deroga alla applicazione dell’art. 2112 c.c. – che non rinviene alcun riscontro nel tessuto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato.

E detta prospettazione, introducendo questioni non sottoposte allo scrutinio del giudice di merito, incorre nello stigma della novità, giacchè delinea nuove questioni di diritto che presuppongono lo svolgimento di differenti indagini ed accertamenti in fatto, non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio, come tali non proponibili per la prima volta in questa sede di legittimità.

In proposito va rammentato l’orientamento espresso da questa Corte, del tutto privo di contrasti, secondo cui qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni ai cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso (vedi ex aliis, Cass. 12/6/2018 n. 15196, Cass. 24/1/2019 n. 2038).

Tali principi, sono naturalmente applicabili anche alla materia ed al rito fallimentare; ed invero la L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs.n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. 21/9/2017 n. 22006).

Nello specifico il ricorrente ha omesso di ottemperare alle ricordate prescrizioni, non indicando mediante riproduzione della relativa deduzione, se e come abbia rappresentato, innanzi ai giudici di merito, i fatti, come in precedenza esposti, che, ai fini dallo stesso desiderati, la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare.

Discende coerente, da quanto sinora detto, la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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