Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30866 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30866 Anno 2017
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 17071-2012 proposto da:
EL

CHIMIE

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato
GIANFRANCO NARDULLO, giusta delega in atti;
– ricorrentecontro
2017
3262

SICLARI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA
CORSINI, che lo rappresenta

e difende, giusta delega

in atti;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 22/12/2017

avverso la sentenza n. 96/2012 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 26/03/2012 R.G.N. 89/2011.

c.c. 18-07-17 / r.g. 17071-12

LA CORTE

VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore, pronuncia la seguente ORDINANZA,_
osservando che
Con sentenza in data 11 ottobre 2010 il giudice del lavoro di Torino, in parziale accoglimento
dell’opposizione proposta dalla S.r.l. EL-CHIMIE, avverso il decreto ingiuntivo n. 9003/2007,
revocava detto provvedimento, dichiarando tenuta la opponente al pagamento della minor
somma di 5887,18 euro, così condannando il convenuto – opposto SICLARI Paolo alla
restituzione di euro 191,90. Condannava, altresì, la società al pagamento, a favore della

indennità ex articolo 1751 c.c., oltre accessori, ponendo a carico della stessa opponente le
spese di lite. Va precisato che in primo grado il SICLARI, nel costituirsi in giudizio, aveva
eccepito la tardività dell’opposizione e chiesto il mutamento del rito, in favore di quello
disciplinato dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Di conseguenza, con
provvedimento in data 18 / 23 marzo 2009 il tribunale ordinario, ravvisata la competenza del
giudice del lavoro, aveva disposto la trasmissione degli atti al presidente del Tribunale per la
conseguente assegnazione. Quindi, il giudice del lavoro designato, escussi i testi ammessi ed
acquisita ulteriore documentazione, aveva tra l’altro respinto l’eccezione di inammissibilità
dell’opposizione, affermando che il decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione civile del tribunale
ordinario, era stato ritualmente opposto con citazione a comparire, notificata entro il 40 0 giorno
dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento.
Avverso l’anzidetta pronuncia la società proponeva appello, come da ricorso depositato il 20
gennaio 2011, chiedendo la condanna del SICLARI al pagamento di euro 15.312 a titolo di
mancato rispetto del preavviso, per il recesso dal contratto di prestazione di servizi, e
violazione del principio di correttezza e buona fede, instando altresì per la restituzione di tutto
quanto corrisposto per effetto del decreto ingiuntivo e dell’appellata conseguente pronuncia.
SICLARI Paolo resisteva all’interposto gravame, spiegando a sua volta appello incidentale,
reiterando l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per tardività dell’atto di citazione
notificato, rispetto al termine di giorni 40, e nel merito chiedendo l’integrale conferma del
decreto ingiuntivo, nonché l’ulteriore condanna della società al pagamento di euro 2759,57
anziché della minor somma di 1329,75 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c., e di euro 1239,78
a titolo di indennità di mancato preavviso relativamente all’altro rapporto contrattuale.
La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 96 in data 31 gennaio – 26 marzo 2012, notificata
il 3 maggio dello stesso anno, rigettava l’appello principale ed in accoglimento di quello
incidentale dichiarava inammissibile l’opposizione avverso l’anzidetta ingiunzione, condannando
altresì la società appellante al pagamento in favore del SICLARI della somma di euro 2759,57
(in luogo di quella pari a 1329,78), a titolo di indennità ex cit. art. 1751, nonché di quella in
ragione di euro 1239,78 a titolo di indennità di mancato preavviso in relazione al contratto di
agenzia. Condannava, infine, la società al rimborso, in favore della controparte, delle spese del
grado, liquidate in euro 5190 di cui 3920,00 per onorari e 675 per diritti, oltre i.v.a. e c.p.a. .
Secondo la Corte distrettuale, in via preliminare e assorbente, andava dichiarata

I:D G

controparte, della somma di euro 623, 61 a titolo di provvigioni e di euro 1329,78 a titolo di

c.c. 18-07-17 / rg. 17071-12

l’inammissibilità della proposta opposizione, stante l’avvenuto deposito della citazione presso la
cancelleria del tribunale oltre il 40 0 giorno. Il giudice di primo grado aveva trascurato, infatti, di
considerare che l’opposizione a decreto ingiuntivo, soggetta al rito del lavoro (quale
pacificamente doveva considerarsi quella in esame) andava proposta con ricorso, e che ove
proposta, erroneamente, con citazione, quest’ultima poteva produrre gli effetti del ricorso
soltanto se depositata in cancelleria entro il termine di cui all’articolo 641 c.p.c., non essendo
sufficiente che entro tale data venga comunque notificata, all’uopo richiamando la sentenza di
questa Corte n. 8014 dell’anno 2009.

termini di preavviso in relazione al contratto di prestazione di servizi, pattuito per la durata di
120 giorni e la cui violazione, secondo l’appellante principale, aveva comportato un danno di €
15.312, la Corte torinese giudicava infondate le doglianze al riguardo svolte, tenuto conto che il
SICLARI aveva comunicato il proprio recesso immediato dal contratto di prestazione di servizi il
24 luglio 2007, circa un mese dopo aver risolto il contratto di agenzia. Condividendo
pienamente quanto affermato dal giudice di primo grado, osservava che gli inadempimenti della
committente risultavano conclamati e reiterati, sicché il SICLARI aveva trasmesso nota di
addebito per interessi maturati riguardo ai ritardati pagamenti negli anni dal 2002 al 2006 per
un totale di € 3412,89. Né poteva ravvisarsi una sorta di acquiescenza per il fatto che nel
febbraio dell’anno 2007 della stata consentita la modifica della clausola relativa ai termini di
pagamento. Ancora nel 2007 risultavano confermati i ritardi e addirittura era pacifico il mancato
pagamento di fatture, il cui credito era stato azionato in via monitoria, era stato oggetto di
specifica domanda del ricorso in opposizione, domanda accolta e non impugnata. Non poteva
quindi la società dolersi dell’immediato recesso del SICLARI, posto che i suoi reiterati
inadempimenti in un primo momento avevano determinato il collaboratore ad avvalersi
dell’eccezione di cui all’articolo 1460 c.c.; quindi, non essendo stato posto rimedio alle condotte
della committente, tali inadempimenti avevano reso alla fine inesigibile la prosecuzione del
rapporto, nemmeno per la limitata durata del preavviso. Peraltro, il recesso dal contratto di
prestazione di servizi era successivo rispetto all’invio della nota del addebito n. 8/2007,
riguardante appunto il credito per interessi, ai quali la società aveva opposto un drastico quanto
immotivato rifiuto, espresso il 23 luglio 2007: ciò che aveva concorso alla determinazione in
capo al SICLARI ad interrompere con effetto immediato la collaborazione, pur dopo aver
manifestato le proprie richieste.
Quanto all’appello incidentale, già ritenuto fondato sull’eccezione di inammissibilità
dell’opposizione al decreto, lo stesso era altresì fondato in ordine alla richiesta di apportare una
correzione al disposto di primo grado sul quantum dell’indennità ex articolo 1751 c.c., oggetto
della domanda in ragione di euro 2759,57 e viceversa liquidata dal giudice di 1 0 grado senza
alcuna spiegazione sul punto in euro 1329,78. Non avendo la controparte contestato in alcun
modo le modalità di calcolo della rivendicata indennità, l’impugnazione incidentale meritava
quindi pieno accoglimento.

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Quanto alla domanda relativa all’invocato risarcimento dei danni per il mancato rispetto dei

c.c. 18-07-17 / r.g. 17071-12

Fondata, altresì, ad avviso della Corte territoriale, appariva la pretesa concernente l’indennità di
mancato preavviso in relazione al recesso immediato dal contratto di agenzia, di cui alla
domanda di pagamento in misura pari a euro 1239,78. In realtà, la prova relativa alla
conclusione di contratti di vendita a causa del ritardo nella formulazione dell’offerta, era stata
documentalmente fornita in base all’atto con il quale in data 20 luglio 2007 il SICLARI aveva
lamentato che gli erano state tolte le credenziali informatiche per accedere ai dati necessari alle
collaborazioni, ciò che aveva reso impossibile “svolgere per il tagorlali legge il rapporto d .
agenzia”. La risposta fornita dal legale rappresentante della società aveva confermato la
circostanza, precisando che le credenziali erano state tolte per quel che riguardava l’attività di

venditore, e non quella di tecnico. Ciò confermava che per il periodo di preavviso (che il
SICLARI era disposto a prestare), la mandante avrebbe escluso la possibilità dello svolgimento
del mandato stesso, donde la fondatezza dell’appello incidentale.
Quanto infine alle spese, l’esito dell’appello comportava innanzitutto la conferma del
regolamento riguardante il giudizio di 1 0 grado (cui andavano aggiunte le spese liquidate in
fase monitoria, attesa la conferma del decreto per l’effetto della tardiva opposizione). Inoltre, le
spese di 2 0 grado seguivano soccombenza e venivano liquidate come da dispositivo.
La società ha impugnato la pronuncia di appello mediante ricorso per cassazione affidato a
cinque motivi, cui ha resistito con controricorso Paolo SICLARI r”:”ta, contenente anche ricorso
incidentale per la correzione di errore materiale, limitatamente al dispositivo della sentenza
impugnata, laddove era stato indicato il prenome Bruno anziché Paolo.
CONSIDERATO
che con il primo motivo la ricorrente ha lamentato insufficiente motivazione ex articolo 360

1 0 comma n. 5 c.p.c. su di un fatto controverso decisivo per il giudizio (inammissibilità
dell’opposizione a decreto ingiuntivo perché tardiva), nonché falsa applicazione di norme di
diritto, in particolare dell’art. 645 c.p.c.. [La sentenza d’appello, infatti, non aveva chiarito,
innanzitutto, le ragioni della ritenuta applicabilità nella specie del c.d. rito del lavoro. Il
decreto ingiuntivo era stato chiesto solo ed esclusivamente sulla base di note di debito nn.
8 e 9 del 22 giugno 2007, emesse per interessi maturati in ordine a ritardati pagamenti di
fatture e non già per crediti relativi rapporti di cui agli articoli 409 e 442 c.p.c.. Il decreto
I

opposto si riferiva al solo

pagamento di somme del tutto staccate dai rapporti sottostanti..2.-

La decorrenza degli interessi presupponeva la nascita dell’obbligazione principale e cessava
con l’estinzione di questa, ma non escludeva che, una volta sorto, il credito degli interessi
costituisse un’obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale. Quanto al contratto
di prestazione di servizi, si trattava di attività di assistenza tecnica professionale, non
rientrante in alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 409 e 442. Il provvedimento era
stato chiesto non al giudice del lavoro ma alla Sezione ordinaria del Tribunale.

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K

c.c. 18-07-17 / r.g. 17071-12

Dunque, andava applicato il principio, secondo cui fino a quando non si dispone l’eventuale
mutamento

, che nella specie era stato disposto soltanto all’udienza successiva all’e

deposito delle memorie ex articolo 183 c.p.c., il procedimento si svolge con le regole del

daag e al quale le parti stanno facendo riferimento.
Il principio invece applicato dalla sentenza di appello richiamava un orientamento
consolidato, ma limitatamente ai casi di opposizione \t(decreti ingiuntivi emessi dal giudice
del lavoro per crediti relativi ai rapporti di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c.];

comma 1 0 numero 5 c.p.c. su di un fatto controverso decisivo per il giudizio (inadempimento
grave e di non scarsa importanza da parte della società) e conseguente violazione dell’articolo
13 comma 1 0 punto 45 del contratto di prestazioni di servizi del 2 gennaio 2004 [la ricorrente
aveva provato la pretestuosità Yinfondatezza delle ricostruzioni operate da controparte,
producendo numerosi documenti che dimostravano come non la committente, ma 5JY il
SICLARI si fosse reso totalmente inadempiente, documenti che i giudici di merito avevano
tralasciato e comunque non considerato nella loro importanza. Non si era tenuto conto dei
doc.ti da 27 a 32, che dimostravano come il SICLARI a partire da 11 giugno 2007 si fosse
costantemente rifiutato di collaborare con la società, perciò smentendo quanto affermato da
controparte, secondo la quale la opponente non aveva provato il rifiuto del collaboratore di
svolgere il lavoro. Visto che il Tribunale e la Corte avevano ritenuto il comportamento
inadempiente di non scarsa importanza della società, tale da giustificare il recesso immediato
senza preavviso, in relazione al ritardo dei pagamenti, la ricorrente ha censurato la pronuncia
impugnata per non aver preso in considerazione la prodotta documentazione, attestante il fatto
che mai controparte aveva lamentato 02:532021)1 cronico ritardo nel pagamento delle fatture,
se non negli ultimi giorni di rapporto, e che tanto meno non fosse così il problema principale,
dimostrando inequivocabilmente come fosse stata strumentale la ricostruzione di controparte
fondata su non meglio precisati inadempimenti da parte della committente, nonché errata la
pronuncia nel basarsi su un inadempimento della stessa di non scarsa gravità. In particolare,
non si era tenuto conto che ancora in data 10 febbraio 2007 le parti avevano concordato nuove
modalità e termini di pagamento, da quel momento sempre rispettati, e che quindi nessun
inadempimento poteva esservi allorché era intervenuto il recesso immediato, però
ingiustificato; neppure era stato considerato l’estratto conto dei pagamenti sostanzialmente
mensili effettuati dalla società a favore del SICLARI per complessivi 38.946,11 euro in meno di
sette mesi, dal 28 febbraio al 18 settembre 2007, a dimostrazione della loro assoluta regolarità
dopo le ultime modifiche contrattuali concordate tra le parti e a dimostrazione della totale

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che con il secondo motivo è stata dedotta la omessa insufficiente motivazione ex articolo 360

c.c. 184)7-17 / r.g 17071-12

infondatezza circa l’asserito cronico ritardo nel pagamento delle fatture tale da rendere
impossibile il sostentamento del SICLARI.
Infine, non si era tenuto nemmeno conto della testimonianza resa da PEREGO Emanuela
all’udienza del 4 febbraio 2010, secondo la quale il SICLARI non era stato più visto dal maggio
2007, il titolare aveva richiesto interventi, che il SICLARI si era però rifiutato di eseguire, né
aveva mai visto e-mail con sollecito di pagamento fatture.
Pertanto, risultava errata l’impugnata pronuncia, che si era limitata ad individuare un

parziale non poteva aver influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto
all’interesse perseguito da ciascuna parte, al punto da legittimare la sospensione
dell’adempimento da parte del SICLARI, prodottosi in un recesso unilaterale senza preavviso.
Infatti, tutti i ritardati pagamenti di anni ed anni avevano maturato interessi calcolati dall’attore
in euro 3542,15, come da note addebito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, mentre
soltanto nei primi mesi dell’anno 2007 il SICLARI aveva percepito dalla società la somma di C
38.946,11, sicché non poteva sostenersi un inadempimento della società di non scarsa
importanza; contrariamente a quanto deciso dalla sentenza impugnata nella specie non erano
individuabili i presupposti per legittimare il comportamento tenuto dal SICLARI];
che con il terzo motivo, poi, la ricorrente si è doluta della contraddittoria ed insufficiente
motivazione ex articolo 360 comma 1 0 numero 5 c.p.c. su di un fatto controverso e decisivo per
il giudizio (condanna della EL CHIMIE S.r.l. al pagamento dell’indennità di mancato preavviso
relativa al contratto di agenzia, in ragione di euro 1239,78, domanda che respinta in 1 0 grado perché non provata la circostanza della mancata conclusione dei contratti di vendita a causa del
ritardo nella formulazione dell’offerta- era stata invece accolta in appello);
che con il quarto motivo è stata denunciata la omessa motivazione ex articolo 360 comma 1 0
numero 5 c.p.c. su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (violazione del principio di
correttezza e buona fede da parte del SICLARI. Al riguardo la Corte di appello non ha aveva
pronunciato, avendo soltanto sfiorato l’argomento);
che con il quinto e ultimo motivo l’impugnata sentenza è stata censurata per violazione del
D.M. 8 aprile 2004 n. 127, ed applicabile al giudizio de quo (tariffario professionale), nonché
della legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del d.l. 4 luglio 2006 n. 220, art. 2 comma 1 0 tanto in relazione alla condanna della società le spese di secondo grado, segnatamente in
ordine alla liquidazione delle stesse in ragione di C 3920 per onorari, dovendosi aver riguardo al
valore di cui allo scaglione da 5200,01 a 25.900, sommando le domande del ricorrente a quello
del ricorso incidentale di parte resistente, per cui, applicando la tariffa massima prevista per
tutte le voci si perveniva ad un massimo di euro 1955, cioè ad un importo pari a meno della

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171)G

inadempimento della committente grave e di non scarsa importanza. Peraltro, l’inadempimento

c.c. 18-07-17 / r.g. 17071-12

metà degli onorari liquidati con l’impugnata sentenza. Peraltro, l’articolo 2, co. 1 0 , del succitato
decreto-legge n. 223/2006 aveva abrogato le disposizioni legislative regolamentari, che
prevedono con riferimento alle attività libero professionali intellettuali l’obbligatorietà di tariffe
fisse o minime, mantenendo in vigore invece le quelle massime vigenti;
che, TANTO PREMESSO, appare fondato il primo motivo di ricorso, risultando per l’effetto
evidentemente assorbiti gli altri successivi, di conseguenza connessi, ed anche in relazione
alla invocata correzione di errore materiale, chiesta in via incidentale dal SICLARI, su cui

che, invero, il suddetto decreto ingiuntivo, ottenuto dal SICLARI, risulta notificato alla
società il 22 ottobre 2007, e quindi opposto da quest’ultima come da citazione notificata il
29-11-2007, citazione poi depositata unitamente alla nota di iscrizione a ruolo il sette
dicembre 2007;
che, in via preliminare ed assorbente, erroneamente dalla Corte territoriale è stata ritenuta
l’inammissibilità dell’opposizione per l’avvenuto deposito dell’atto di citazione presso la
cancelleria del Tribunale ordinario oltre il termine di giorni 40, normativamente fissato, in
quanto il primo giudicante non aveva considerato che l’opposizione de qua era soggetta al
rito del lavoro, al quale pacificamente doveva considerarsi disciplinata la controversia,
perciò mediante ricorso o con citazione, atti però da depositare comunque nel termine di
cui all’art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente a tal riguardo la sola notifica, ancorché
eseguita entro detto termine;
che, in effetti, il richiamato principio di diritto (Cass. n. 8014/09) non poteva valere nel
caso di specie, visto che soltanto a seguito dell’anzidetta notifica della citazione in data 29
novembre 2007 risulta avvenuta la trasformazione del rito (da ordinario a quello speciale
c.d. del lavoro, come da provvedimento del 18/23 marzo 2009 – cfr. in part. pagg. 5 e 6,
nonché 8 e 9 della sentenza di appello: la notifica del d.i. è del 22-10-07, quella della
citazione in opposizione risale al 29 novembre 2007, ossia al 38° giorno, mentre l’iscrizione
a ruolo è del sette dicembre 2007, quindi all’ottavo giorno, perciò anche nel termine di
giorni dieci previsto dall’art. 165 c.p.c.. V. sul punto pure Cass. III civ. n. 20585 del
4/10/2010: nel termine stabilito dall’art. 641 cod. proc. civ. per proporre l’opposizione a
decreto ingiuntivo l’opponente deve eseguire soltanto la notificazione dell’atto di citazione
all’opposto, e non già provvedere anche all’iscrizione a ruolo della causa ed alla
conseguente costituzione in giudizio);

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dovrà pertanto nuovamente pronunciarsi la competente Corte territoriale;

c.c. 18-07-17 / r.g. 17071-12

che, pertanto, essendo anche pacifico in atti che il provvedimento monitorio sia stato
richiesto e concesso secondo le forme ordinarie (cfr. anche pag. 4 del controricorso:
«…nel corso del giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, radicato ex
adverso con il rito ordinario anziché con rito de/lavoro, l’esponente eccepiva l’erroneità di
rito ed il Tribunale, in accoglimento della formulata eccezione, provvedeva al mutamento
del rito …») la relativa opposizione non poteva che essere proposta con citazione (v. del
resto l’art. 645 c.p.c.: «L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale

nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare
avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. In
seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario
davanti a giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» – testo nella
specie ratione temporis applicabile, siccome rimasto in vigore dal primo gennaio 1951 sino
al 19-gennaio-2012);
che, dunque, in base al principio dell’apparenza, tempestivamente e ritualmente
l’opposizione de qua risulta proposta mediante citazione notificata entro il 40° giorno dalla
notifica del decreto, la quale a sua volta ex art. 643 c.p.c. determina la pendenza della lite;
che diversamente opinando, d’altro canto, finirebbe per svuotarsi la portata dell’art. 426
del codice di rito in tema di

passaggio dal rito ordinario al rito speciale (Il giudice quando

rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti
dall’art. 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’art. 420 e il termine perentorio entro il
quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante deposito di memoria e documenti di cancelleria. Nell’udienza come sopra fissata
provvede a norma degli articoli che precedono);
che vale nella specie il principio di diritto, secondo cui la scelta, da parte del creditore, del
rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda
comporta che l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo debba, a sua volta, essere
proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate
dall’opponente, le quali andranno poi delibate ai soli e diversi fini dell’ammissibilità e
fondatezza dell’avversa domanda (cfr. tra le altre Cass. III civile n. 15720 – 11/07/2006, la
quale nella specie esaminata confermava sul punto la decisione della Corte di Appello di
Napoli, che aveva ritenuto tempestiva l’opposizione proposta con citazione dalla
conduttrice avverso il d.i. chiesto dal locatore mediante ricorso al presidente del tribunale,
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IDG

appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente

c.c. 18-07-17 / r.g. 17071-12

relativamente al pagamento di canoni di locazione, sicché correttamente l’opposizione
veniva giudicata proposta nella forma ordinaria. Conformi: Cass. n. 10206 del 2001, Sez.
lav. n. 26372 del 14/12/2007, Sez. 3 n. 7530 del 01/04/2014.
Parimenti, v. Cass. lav. n. 22738 del 09/11/2010, secondo cui alla controversia che, pur
riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall’art. 409 o dall’art. 442 cod. proc.
civ., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le
regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell’impugnazione, atteso che il rito

adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa,
indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio
di riferimento. Nella specie, in applicazione dell’anzidetto principio, la Corte ha quindi
affermato che, correttamente, i giudici di appello avevano ritenuto la ritualità
dell’opposizione, proposta con atto di citazione depositato oltre il quarantesimo giorno, in
quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso, seppur erroneamente, trattandosi di crediti
di lavoro maturati a titolo di compenso per l’attività di amministratore unico di società, dal
presidente del Tribunale e non dal giudice del lavoro. Conforme Cass. n. 6523 del 2002.
Cfr. peraltro anche Cass. Sez. 6 – 2, n. 8839 del 05/04/2017, secondo cui in tema di
condominio l’appello avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione, avanzata
nelle forme del ricorso -in base alla formulazione dell’art. 1137 c.c. antecedente alla I. n.
220 del 2012- di una delibera assembleare, va proposto, in assenza di specifiche previsioni
di legge, mediante citazione, in conformità alla regola generale di cui all’art. 342 c.p.c.,
sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non
a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice “ad quem”. Conforme Cass. n.
23692 del 2014. V. altresì Cass. sez. un. civ. n. 2907 del 10/02/2014, secondo cui l’appello
deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando
applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo
grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.. Conforme Cass.
n. 3058 del 2012.
Cass. Sez. 6 – 3, sentenza n. 15272 del 03/07/2014: il principio di ultrattività del rito
postula che in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso
ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme,
quantunque erronee. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con il
rito ordinario, anziché con quello del lavoro, l’appello deve essere proposto sempre con
citazione e non con ricorso, e, ai fini della verifica della tempestività del gravame, ai sensi
8

FDG

c.c. 18-07-17 / r.g. 17071-12

dell’art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento alla data della notifica del ricorso alla
controparte e non del deposito dello stesso in cancelleria. In senso conforme Cass. III civ.
n. 12290 del 07/06/2011. In senso analogo, v. ancora Cass. lav. n. 9694 del 23/04/2010,
secondo cui il processo erroneamente introdotto con il rito ordinario è regolato dal rito
speciale non dal momento in cui ne viene statuita la natura, bensì dal momento in cui il
giudizio ha inizio in applicazione del relativo rito, in quanto in precedenza rileva il rito
adottato dal giudice che, a prescindere dalla sua esattezza, costituisce per la parte il

processuali. Ne consegue che, ove una controversia in materia di lavoro sia erroneamente
trattata fino alla conclusione con il rito ordinario, trova applicazione il principio
dell’apparenza o dell’affidamento, per il quale la scelta fra i mezzi, i termini ed il regime di
impugnazione astrattamente esperibili va compiuta in base al tipo di procedimento
effettivamente svoltosi, a prescindere dalla congruenza delle relative forme rispetto alla
materia controversa. In applicazione di tale principio è stata, quindi, nella specie
confermata la sentenza impugnata, che, in una controversia in materia di lavoro,
erroneamente trattata con il rito ordinario anche in grado di appello, aveva ritenuto
applicabile la sospensione feriale al termine per l’impugnazione della pronuncia di primo
grado. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 24412 del 02/10/2008, per cui, di conseguenza, è
stata ritenuta applicabile la sospensione feriale al termine di sei mesi previsto per la
riassunzione, innanzi al giudice del lavoro indicato quale competente, del giudizio proposto
innanzi al giudice civile dichiaratosi incompetente.
V. ancora, più di recente, Cass. lav. n. 25553 del 13/12/2016: ove una controversia,
soggetta al rito di cui alla I. n. 92 del 2012, sia stata trattata, in primo grado, secondo
l’ordinario rito del lavoro, l’appello va proposto ex art. 327 c.p.c., in forza del principio di
ultrattività del rito, per cui l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile deve
avvenire in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso compiuta dal giudice,
a prescindere dalla sua esattezza.
Similmente, v. pure Cass. III civ. n. 15897 – 11/07/2014 a conferma del principio della
ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui
l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio
dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e
del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il

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criterio di riferimento, anche ai fini del computo dei termini previsti per le attività

c.c. 18-07-17 / r.g. 17071-12

mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al
giudice. Conforme id. n. 682 del 14/01/2005.
In senso analogo, cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 10073 del 09/05/2011 con riferimento
al principio della cosiddetta apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va
individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal
giudice che lo ha emesso, a prescindere dall’esattezza di tale qualificazione);
che, pertanto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione ivi dichiarata inammissibilità

che restano, di conseguenza, assorbite le altre connesse censure, ivi compresa quella
proposta in via incidentale, peraltro concernente il solo rilevato errore materiale, sulle quali
dovrà per l’effetto pronunciarsi nuovamente la Corte di merito (in diversa composizione),
cui pertanto va rimessa la causa, all’esito quindi pure in ordine alle spese di questo
giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso
incidentale. Cassa, per l’effetto, l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla
Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

della proposta opposizione al d.i. n. 9003/07;

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