Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30865 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30865 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 20076-2012 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del
Ministro pro tempore rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente contro

OPPEDISANO CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA,
2017
3241

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentata
e difesa dagli avvocati ALBERTO SAVOINI, ANGELICA
SAVOINI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/12/2017

avverso la sentenza n. 347/2012 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 20/04/2012 R.G.N. 285/11;

Camera di consiglio del 12 luglio 2017 – n.29 del ruolo
RG n. 20076/12
Presidente: Napoletano – Relatore: Miglio

RG. 20076/2012

che con sentenza in data 20 aprile 2012, la Corte di Appello di Torino, ha confermato
la sentenza del tribunale della medesima città che aveva accertato il diritto di Chiara
Oppedisano, nei confronti del datore di lavoro, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, al
riconoscimento dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti del periodo di lavoro
effettivamente prestato in forza del contratto a termine, trasformato prima della
scadenza in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prodotto in
giudizio;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese Chiara Oppedisano con controricorso;
CONSIDERATO
che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha depositato rinuncia al ricorso non
notificata a controparte;
che non essendo rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (rinuncia notificata
alla parte costituita o comunicata agli avvocati della stessa) non può farsi luogo alla
dichiarazione di estinzione del processo;
che l’atto di rinuncia ha carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia
notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse che vi appongono
il visto (Cfr. Cass. S. U. n. 3876 del 2010, Cass. 31.1.2013 n. 2259) e che
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle
spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 c.p.c. che, in assenza di
accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha
dato causa alle spese;

RILEVATO

che la rinuncia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del
processo, denota comunque il venir meno di ogni interesse alla decisione e comporta
pertanto l’inammissibilità del ricorso (Cfr. Cass. n. 2259 del 2013, S.U. n. 3876 del
2010);
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

nuovo Regolamento del Personale, adottato in attuazione del d.lgs. n.209 del 2013 di
Riordino degli Enti di Ricerca, pubblicato nella G.U. n. 7 del 10.1.2015 e conseguente
carenza di interesse dell’Amministrazione ad ottenere una pronuncia in ordine al
ricorso) giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di
legittimità;
che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l’art.
13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (Cfr. Cass. n. 1778 del 2016)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente / dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 luglio 2017.

che le esplicitate ragioni della rinuncia (approvazione, nelle more del giudizio, del

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