Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30864 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11737/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 175,

presso lo studio dell’Avvocato PAOLA FABBRI della Funzione Affari

Legali di Peste Italiane, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO LEDDA;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORMIDA, 1,

presso lo studio dell’avvocato MARCO RICCIONI, rappresentata e

difesa dall’avvocato QUINTINO RASTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1173/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/11/2015 R.G.N. 623/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Previo ricorso al Tribunale di Pescara Poste Italiane spa ne otteneva il decreto n. 670/2013, emesso l’11.7.2013, con il quale veniva ingiunto a R.G. il pagamento della somma di Euro 8.394,67, oltre accessori, a titolo di restituzione dell’importo lordo erogato in esecuzione della sentenza n. 1662/09 successivamente riformata dalla Corte di appello di L’Aquila.

2. A seguito di opposizione, il Tribunale di Pescara, con la pronuncia n. 124/2014, riduceva l’importo dovuto dalla R. limitatamente alla somma netta effettivamente percepita, ritenendo esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

3. La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1173/2015, rigettava il gravame proposto dalla società.

4. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, precisavano che: a) non era condivisibile l’affermazione di Poste Italiane spa secondo cui le sarebbe stato precluso il ricorso all’istanza di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, perchè tale possibilità spettava in primo luogo a chi aveva effettuato il versamento diretto, cioè il sostituto della società; b) le eventuali ipotesi preclusive di natura oggettiva alla richiesta di rimborso previsto da tale disposizione si sarebbero rivelate operative non solo per il datore di lavoro ma anche per il lavoratore; c) l’onere deducibile, rappresentato dl rimborso lordo, che il dipendente avrebbe dovuto restituire, poteva essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta in sede di applicazione delle ritenute sulla differenza tra l’imponibile spettante al dipendente e l’onere deducibile relativo al rimborso effettuato allo stesso; d) rappresentava un utile strumento per tutelare le ragioni del datore di lavoro/sostituto di imposta che avrebbero potuto essere frustrate dagli stringenti termini di decadenza dell’azione di rimborso – che come regola generale può essere proposta entro 48 mesi dalla data dell’avvenuto versamento – il riferimento al principio di buona fede previsto dall’art. 10 dello Statuto del contribuente in forza del quale poteva essere riconosciuto il termine biennale dettato in via residuale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, a norma del quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui era verificato il presupposto per restituzione.

5. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione Poste Italiane spa affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso R.G.; la ricorrente depositava memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso la società denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, artt. 12 e 14 preleggi, art. 2033 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23 e 64: si deduce che la Corte territoriale, richiamando in modo non pertinente i precedenti di legittimità rappresentati dalle pronunce n. 1464/2012 e n. 18674/2014, aveva erroneamente applicato l’art. 38 citato, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, non potendo il datore di lavoro (sostituto di imposta) chiedere il rimborso di somme versate all’erario se non nelle fattispecie previste dalla norma e, cioè, in ipotesi di errori o indebiti, non ricorrenti nel caso in esame dove la società, in ottemperanza ad una sentenza del Tribunale di Pescara, aveva corrisposto quanto ivi disposto operando correttamente le ritenute fiscali.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38,D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. D) bis, art. 111 Cost., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, art. 53 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, perchè la Corte di merito erroneamente non aveva considerato che, il combinato disposto delle suddette disposizioni, consentendo al contribuente (lavoratore) di operare con il meccanismo della deduzione dell’importo da restituire sul reddito dei periodi di imposta successivo, avvalorato da alcune Risoluzioni della Amministrazione Finanziaria, legittima quest’ultimo a chiedere il rimborso con la conseguenza della legittimità della richiesta del datore di lavoro di restituzione dell’importo lordo e non di quello al netto delle ritenute fiscali.

3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38,L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nella parte in cui, nella gravata sentenza, è stato affermato che il datore di lavoro avrebbe potuto richiedere il rimborso delle somme costituite dalle ritenute versate, applicando la L. n. 212 del 2000, art. 10 (cd. Statuto del contribuente) in modo improprio perchè non riguardava la posizione del sostituto di imposta e che il datore stesso avrebbe potuto comunque fare ricorso al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo destinata tale disposizione unicamente a regolare la decorrenza dei termini per chiedere il rimborso anche avendo carattere residuale.

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.

6. La gravata sentenza è, infatti, sostanzialmente conforme all’orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, rappresentato dai precedenti non solo citati dagli stessi giudici del merito (Cass. n. 1464/2012), ma anche di recente nuovamente ribaditi da questa Corte (Cass. 25.7.2018 n. 19735; Cass. 20.5.2019 n. 13530; Cass. n. 990/2019 con le pronunce ivi richiamate).

7. E’ stato, infatti, specificato in modo chiaro che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venire meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo il quale il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo.

8. E’ stato, poi, precisato che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, come modificato dal D.Lgs. n. 143 del 2005, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto di imposta”) sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”).

9. Questa Corte (Cass. n. 21699 del 2011) ha ben evidenziato, inoltre, che l’azione di restituzione riduzione in pristino, proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza, con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti e, quindi, giuridicamente di un pagamento non dovuto.

10. Il principio affermato nella pronuncia di legittimità (Cass. n. 23886/2007), secondo cui il debitore principale verso il fisco è il percettore del reddito imponibile e non il sostituto che esegue la ritenuta ed il successivo versamento, onde è al medesimo debitore principale che compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso, riguarda i rapporti tra sostituto di imposta, sostituito e fisco (cfr. Cass. n. 239/2006) ma non afferma che al lavoratore sostituito possa essere richiesto quanto versato dal sostituto ad un terzo (amministrazione finanziaria).

11. In conclusione, pertanto, salvi i rapporti con il fisco e comunque quanto sopra evidenziato in ordine agli ambiti oggettivi e soggettivi di applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, il datore di lavoro può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di chiedere la restituzione di somme al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

12. La gravata sentenza è, quindi, immune dai vizi denunciati dalla società.

13. Il terzo motivo è parimenti infondato.

14. Invero, a prescindere dal richiamo all’art. 10 del cd. Statuto del contribuente, la affermazione della Corte territoriale in relazione alla eventuale applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ai fini della decorrenza della decadenza per ottenere il rimborso non dalla data del versamento delle ritenute ma dal passaggio in giudicato della sentenza che ha statuito sulla non debenza delle stesse, è conforme al principio – cui si intende dare seguito – secondo cui la disciplina del rimborso di imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, riporta l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto “ab origine”, mentre quando il diritto alla restituzione è sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, in virtù del quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (cfr. Cass. 7.1.2014 n. 82; Cass. 15.5.2019 n. 12919).

15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

16. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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