Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30862 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 26/11/2019), n.30862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 802/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE),

presso in studio dell’avvocato DOMENICO ALBERTO MARIA PROCOPIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO GALASSI;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA BONSIGNORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BOLDRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/10/2016 R.G.N. 12/2016.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del locale Tribunale la quale, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da C.F. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Poste Italiane s.p.a. per la somma di Euro 5.523,73, aveva condannato l’opponente al pagamento di un minore importo sul rilievo che il lavoratore era tenuto alla restituzione alla datrice di lavoro delle somme effettivamente da questa corrispostegli e, quindi, al netto e non al lordo delle ritenute fiscali; Poste Italiane s.p.a., infatti, quale sostituto di imposta, avrebbe potuto richiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria quanto versato a titolo di imposte sul maggior corrisposto al dipendente. La Corte di merito ha, inoltre, osservato che in virtù della disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura l’istanza di rimborso poteva essere presentata anche dal sostituto di imposta entro due anni dal giorno in cui si era verificato il presupposto per la restituzione;

2. che il credito azionato in via monitoria da Poste Italiane s.p.a. era scaturito dalla rideterminazione, in seconde cure, in conformità del disposto della L. n. 183 del 2010, art. 32, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno dalla sentenza di primo grado quale conseguenza della accertata nullità del termine apposto al contratto fra le parti;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso successivamente illustrato con memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo Poste Italiane s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in correlazione alle circolari e risoluzioni dell’amministrazione finanziaria, censurando la sentenza impugnata per avere escluso il diritto del datore di lavoro ad ottenere dal lavoratore anche il pagamento delle somme versate all’erario nella sua veste di sostituto di imposta. Argomenta in particolare dal carattere tassativo, non suscettibile di estensione analogica, delle ipotesi di rimborso contemplate dal D.P.R. n. 602 del 1973 cit., art. 38, alle quali non sarebbe riconducibile la concreta fattispecie non essendo le ritenute in questione frutto di errore, come previsto dal citato art. 38, ma configurandosi quale adempimento di un obbligo di legge scaturente da provvedimento giudiziale; evidenzia, inoltre, da un punto di vista pratico, che la previsione ex art. 38 D.P.R. cit., a pena di decadenza, del termine di 48 mesi per la presentazione della istanza di rimborso non garantiva al sostituto l’effettivo recupero di quanto versato all’erario, considerato la durata del giudizio assai maggiore di 48 mesi;

2. che con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d bis, in correlazione alle circolari e risoluzioni dell’amministrazione finanziaria, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che, mentre il sistema, nel suo complesso, non consentiva l’accesso a Poste Italiane s.p.a., alla procedura di rimborso cit.D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38,D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d. bis, consentiva, comunque, al lavoratore il recupero delle ritenute attraverso il meccanismo delle deduzioni;

3. che con il terzo motivo deduce violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, censurando la sentenza impugnata sul rilievo della inapplicabilità di tale previsione a Poste Italiane s.p.a. quale sostituto di imposta e della sua applicabilità diretta al dipendente ai sensi del D.M. 5 aprile 2016. Evidenzia che la possibilità di presentare l’istanza di rimborso entro due anni dal momento della restituzione non era stata prevista in favore del sostituto di imposta;

4. che i tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati;

4.1. che la decisione, laddove riconosce il diritto alla ripetizione delle sole somme corrisposte e, quindi, al netto delle ritenute fiscali, è coerente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo (Cass. n. 13530 del 2019, Cass. 8614 del 2019Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 1464 del 2012).

4.2. che le questioni che prospettano l’errore di diritto della soluzione condivisa dalla Corte di merito con riferimento alla normativa fiscale risultano superate dai condivisibili approdi sul punto ai quali è pervenuta la giurisprudenza di legittimità. In particolare, è stato ritenuto che nella ipotesi – qui ricorrente – nella quale il datore di lavoro, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, abbia operato la ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi delle persone fisiche su somme corrisposte al lavoratore, divenute, come nel caso di specie, non dovute per effetto della riforma della sentenza in forza delle quali le somme in questione erano state erogate, si ricade nell’ambito della inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo fiscale venuto meno, secondo una fisiologica dinamica processuale, con effetto ex tunc (Cass. n. 990 del 2019, Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 6072 del 2012, Cass. n. 8829 del 2007). In tal senso, del resto, Cass. n. 21699 del 2011 ha ben evidenziato che l’azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza con riferimento a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, e quindi giuridicamente di un pagamento non dovuto;

4.3. che legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sono sia il soggetto che ha effettuato il versamento – cd. “sostituto di imposta” -, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta – cd. “sostituito” – (cfr., tra le altre, Cass. n. 517 del 2019, Cass. n. 19735 /2018 cit., Cass. n. 16105 del 2015, Cass. n. 14911 del 2015, Cass.5653 del 2014);

4.4. che in ipotesi di concreta inutilizzabilità da parte di Poste Italiane del rimedio previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, per decorso del termine di presentazione dell’istanza di rimborso, ivi stabilito a pena di decadenza, di quarantotto mesi decorrente dal “versamento” delle somme non dovute, trova applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 12919 del 2019, Cass. n. 82 del 2014);

4.5. che quanto ora osservato rende ininfluenti, al fine dell’accoglimento della tesi della restituzione al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, le argomentazioni formulate dalla società, in tema di possibilità per il sostituito di recuperare le ritenute fiscali divenute non dovute attraverso il meccanismo della deducibilità D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 10, comma 1, lett. d bis;

5. che a tutto quanto sopra consegue il rigetto del ricorso e la condanna della società alla rifusione delle spese di lite;

6. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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