Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30861 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4205/2017 R.G. proposto da:

ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua

di Assicurazioni, Siat – Società Italiana Assicurazioni e

Riassicurazioni p.A., Generali Italia S.p.A., rappresentate e difese

dall’Avv. Chiara Romanelli;

– ricorrenti –

contro

Bracchi S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Calleri e

Fabrizio Carbonetti, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via di San Valentino, n. 21;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

E-Distribuzione S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Lucibello, con domicilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 10,

presso lo studio dell’Avv. Fabio Pisoni;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 3361/2016,

pubblicata il 1 settembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 5767/2013 il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da Enel Distribuzione S.p.A., condannò l’impresa di trasporti Bracchi S.r.l. al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 305.036, oltre interessi e rivalutazione, cagionati, per colpa grave, ad un container-sezionatore di proprietà dell’attrice durante il suo trasporto.

Accogliendo altresì le domande di manleva della convenuta, condannò i suoi assicuratori, The Sea Insurance Company Ltd., Siat Assicurazioni S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A., al pagamento, pro quota assicurativa, in favore della chiamante in causa, “di quanto quest’ultima in virtù della presente sentenza sarà tenuta a corrispondere all’attrice”.

2. In parziale accoglimento dell’appello interposto dalle compagnie assicurative, rigettato quello incidentale proposto da Bracchi S.r.l., la Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha ridotto la somma posta a carico delle appellanti nei limiti (90% di Euro 300.000) del massimale previsto dalla polizza n. 22541, ritenendo non applicabile il più elevato massimale previsto dalla polizza “all risks” n. (OMISSIS) in quanto dedotta a fondamento della domanda solo con la prima memoria depositata nei termini concessi ex art. 183 c.p.c., comma 6 (con inammissibile ampliamento della causa petendi) e poi prodotta unitamente alla terza memoria depositata nel termine concesso “ex art. 186 c.p.c.,comma 3” (recte, art. 183, comma 6, n. 3)), (“quando invece – si afferma in sentenza – la produzione di tale seconda polizza avrebbe dovuto avvenire, al più, nel momento in cui se ne deduceva la natura di fatto costitutivo della domanda di garanzia”).

La Corte territoriale ha nel resto confermato la decisione di primo grado, condannando le appellanti principali e la Bracchi S.r.l., in solido fra loro, al pagamento in favore dell’appellata Enel delle spese del grado, spese che invece ha dichiarato interamente compensate fra le appellanti principali e l’appellante incidentale.

3. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni (già Royal & Sun Alliance Assicurazioni, già The Sea Insurance Company Ltd.), Siat – Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. e Generali Italia S.p.A. (in proprio nonchè quale incorporante Alleanza Toro S.p.A., quale conferitaria di Toro Assicurazioni S.p.A.). Vi resistono, entrambe depositando controricorso, E-Distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzione S.p.A.) e Bracchi S.r.l., quest’ultima proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di quattro motivi.

Le ricorrenti principali depositano controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato proposto da Bracchi S.r.l..

Le ricorrenti e la contro ricorrente Bracchi S.r.l. hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso principale le suindicate compagnie d’assicurazione denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 di cui alle pagg. 7 e 8 della polizza n. (OMISSIS)”, per avere la Corte d’appello ritenuto che, in base a tale contratto, il massimale applicabile alla fattispecie fosse quello di Euro 300.000, anzichè quello inferiore previsto, per il caso quale quello di specie di trasporto a forcella, di Euro 8.779,77 o al più quello, sempre previsto per tale tipologia di trasporto, ma per l’ipotesi di colpa grave del vettore, di Euro 25.822,84.

1.1. La censura si appalesa inammissibile, sotto più profili.

Anzitutto perchè basata su previsioni contrattuali (gli artt. 5, 7 e 8 della polizza n. (OMISSIS)) che i ricorrenti si limitano a indicare attraverso la menzione della sola rubrica, omettendo di trascriverne il testo (solo parzialmente indicato in altra parte del ricorso, nella illustrazione del secondo motivo, sub p. 42 e con esclusivo riferimento al solo art. 8 della polizza), in palese violazione dell’onere imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In secondo luogo perchè ciò che viene dedotto è un asserito errore nella interpretazione del contratto, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ciò significa che, onde far valere in cassazione tali vizi, il ricorrente deve:

a) anzitutto far puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni e dei principi in esse contenuti, asseritamente violati;

b) precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539).

Nel caso di specie la doglianza non segue tali binari, limitandosi a contrapporre, in termini sostanzialmente assertivi e apodittici, la propria interpretazione a quella accolta dai giudici d’appello, secondo la quale, proprio sulla base delle clausole menzionate dai ricorrenti (artt. 5 e 8), il massimale da ritenere applicabile nella fattispecie è quello di Euro 300.000, “non potendosi ritenere operante alcuna delle limitazioni ivi previste… in ragione della accertata colpa grave dell’assicurato vettore nell’esecuzione del trasporto per cui è causa”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione o falsa applicazione della L. 6 giugno 1974, n. 298 (recante “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”) e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo è espressamente riferito all’ipotesi in cui la decisione della Corte d’appello, in punto di massimale assicurativo, debba intendersi fondato sull’assunto (ancorchè non esplicitato in sentenza) che al trasporto per cui è causa non fosse applicabile il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella.

Al riguardo, si rileva di contro in ricorso, che:

a) il trasporto avvenne nel mese di gennaio 2005 nella vigenza della L. n. 298 del 1974, artt. 50 e segg., ed era pertanto soggetto al sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per il servizio di autotrasporto di merci su strada, essendo stato questo abrogato dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 3, a decorrere dal 28 febbraio 2006;

b) è pacifico che esso non rientrasse in alcuna delle ipotesi di esenzione dall’obbligo delle tariffe a forcella di cui alla L. n. 298 del 1974, art. 59;

c) parte attrice aveva contestato l’applicabilità di detto sistema solo nella comparsa di riassunzione del giudizio datata 15/12/2008 sulla base del duplice rilievo che non era stata redatta la lettera di vettura prevista dall’art. 56 L. cit. e che la società di trasporti non aveva provato di essere iscritta all’albo nazionale trasportatori e di aver ottenuto la prescritta autorizzazione per l’esercizio dell’attività; aveva comunque dedotto l’inoperatività del limite al risarcimento previsto dalla detta legge, stante l’evidente colpa del vettore;

d) costituendosi in giudizio la società Bracchi aveva prodotto il certificato di iscrizione all’albo nazionale trasportatori e aveva argomentato circa l’irrilevanza, ai fini in questione, della mancata produzione delle lettere di vettura;

e) l’Enel non aveva più replicato sull’argomento.

Sostengono quindi le ricorrenti che l’applicabilità alla fattispecie del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella dovesse ormai darsi per acquisita e che pertanto la decisione impugnata, se fondata sull’opposto convincimento, sarebbe affetta da vizio di violazione o falsa applicazione della L. n. 298 del 1974, ovvero da quello di omesso esame di fatto decisivo, in tesi rappresentato proprio dalla vigenza del sistema delle tariffe a forcella in relazione al trasporto per cui è causa.

2.1. La doglianza è inammissibile, per aspecificità.

Essa invero non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale, espressa sul punto dall’inciso già sopra trascritto, non può dirsi affatto fondata sulla ritenuta non applicabilità alla fattispecie del sistema delle tariffe a forcella (non ravvisandosi in alcuna parte della sentenza alcun indice testuale o logico che ne autorizzi una tale lettura), bensì solo su elementi interni al contratto di assicurazione e cioè sul rilievo che, nel caso di specie, in ragione della accertata colpa grave dell’assicurato vettore, non possa “ritenersi operante alcuna delle limitazioni (al massimale d’assicurazione) ivi previste”: compresa dunque, tra le limitazioni escluse, quella secondo le ricorrenti invece derivante dall’essere il trasporto soggetto al regime delle tariffe a forcella.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti infine denunciano violazione/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in punto di regolamento delle spese processuali.

Sostengono che, alla luce dell’accoglimento, seppur parziale, dell’appello da esse proposto nei confronti del proprio assicurato, una corretta applicazione del predetto articolo avrebbe dovuto comportare una restituzione, intera o parziale, delle spese di lite liquidate per il primo grado nonchè una condanna in loro favore alla rifusione delle spese del secondo grado.

3.1. La censura è inammissibile.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11/01/2008, n. 406 e succ. conff.).

Nel caso di specie non è dubbio che l’esito finale della lite segni una soccombenza delle compagnie assicurative, seppur parziale nei confronti dell’assicurata (in ragione peraltro di una limitata riduzione dell’indennizzo dovuto rispetto a quello preteso).

Ciò certamente esclude, in base al suesposto principio, che esse abbiano a dolersi: a) della mancata compensazione, neppure parziale, delle spese di primo grado; b) della condanna alle spese nei confronti di Enel, terza danneggiata, diretta controinteressata rispetto alle difese e poi ai motivi d’appello che investivano l’an e il quantum della dedotta responsabilità del vettore/assicurato.

La compensazione poi delle spese del secondo grado nei confronti dell’assicurata non autorizza a dolersi che altrettanto non sia stato fatto per il primo grado, non risultando ciò in conflitto con il principio suesposto e potendosi tale scelta considerare mera insindacabile espressione del detto potere discrezionale di compensazione parziale, in presenza dei relativi presupposti.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato inammissibile, rimanendo conseguentemente assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato, con il quale Bracchi S.r.l. censurava, sotto vari profili, la ritenuta inammissibilità della allegazione e successiva produzione, a fondamento della propria domanda di manleva, di una seconda polizza (la n. (OMISSIS)).

Alla soccombenza segue la condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, in favore della contro ricorrente Bracchi S.r.l..

Analoga condanna non può essere pronunciata nei confronti di E-Distribuzione S.p.a. dovendosi il relativo controricorso considerarsi inammissibile, in difetto di prova della legittimazione processuale del soggetto conferente la procura ad litem (Avv. Francesca Mariani), il quale dichiara infatti di agire nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri ad essa conferiti con atto in Notar A. di Roma, che non risulta però prodotto in atti.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore di Bracchi S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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