Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30861 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27930/2016 proposto da:

V.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO MAZZUCCHIELLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2019 persona del

Presidente e legale rappresentante pro 2912 tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4494/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 19/05/2016 r.g.n. 31385/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciando ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 7, ha ritenuto insussistente la percentuale di invalidità per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile;

2. quanto alle valutazioni mediche non oggetto di contestazione con il dissenso, il giudice del merito riteneva inscindibile il giudizio medico espresso e rassegnato, in sede di rinnovazione delle operazioni peritali, con valutazione ex novo della complessiva condizione sanitaria, non assumendo carattere definitivo, solo perchè non opposto, il giudizio espresso nella pregressa fase in riferimento a patologie non oggetto di dissenso;

3. inoltre, in adesione alle conclusioni rassegnate dagli ausiliari officiati in giudizio, considerava la patologia venosa agli arti inferiori insuscettibile di essere considerata patologia concorrente con la cardiopatia e riteneva che l’assistito non avesse offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le predette conclusioni;

4. per la cassazione della sentenza ricorre V.P., affidando il ricorso a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria; l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. la parte ricorrente, con i primi due motivi, deduce plurime violazioni di legge, in riferimento alla considerazione della patologia venosa agli arti inferiori come insuscettibile di essere considerata patologia concorrente con la cardiopatia e nella determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa; con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 445-bis c.p.c., si duole che il giudice del merito abbia ampliato l’accertamento a tutte le patologie, non limitandolo alla sola patologia oggetto di dissenso (depressione);

6. il ricorso è da rigettare;

7. questa Corte, con la sentenza n. 6085 del 2014 (alla quale si è conformata Cass. n. 12137 del 2016), richiamata dal ricorrente per suffragare la tesi difensiva illustrata, ha testualmente affermato che: “…Se invece una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata solo alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonchè apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum” così Cass. n. 6085 del 2014 cit.);

8. di recente, con la sentenza n. 3377 del 2019, questa Corte ha delineato il procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, nei profili inerenti al parziale dissenso e agli effetti da trarne, con i passaggi argomentativi di seguito richiamati;

9. invero, il presupposto dell’assenza di contestazione viene a mancare non solo nei casi di totale dissenso,ma anche quando i motivi di contestazione investano soltanto parzialmente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, precisando che la contestazione parziale investiva unicamente la decorrenza del requisito sanitario come accertato dall’ausiliare;

10. del resto, la parte con l’atto di dissenso non ha alcun onere di specificare i motivi di contestazione (v. Cass. n. 12332 del 2015) sicchè prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio il giudice dell’accertamento tecnico preventivo non sarebbe neppure in grado di apprezzare l’eventuale condivisione di alcune soltanto delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio;

11. un’omologa parziale neppure può essere resa nella fase che fa seguito alla rituale introduzione del giudizio di cui al comma 6: ne nel corso del giudizio – resta regolato dal rito ordinario di lavoro senza alcuna previsione di omologa – nè all’atto della sua definizione che, come enunciato dall’ultimo comma, avviene con la pronuncia di una sentenza laddove la omologa, esito non contemplato dal rito ordinario, è resa con decreto pronunciato fuori udienza (disposizione in commento, comma 5);

12. al giudice della opposizione è rimesso l’accertamento della intera condizione sanitaria che si assume invalidante e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione;

13. il ricorso in opposizione è definito dall’art. 445-bis, comma 6, come atto introduttivo del giudizio, che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l’oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda;

14. una pronuncia limitata all’accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi di contestazione solo parziale della consulenza tecnica, la mancanza di accertamento giudiziario per la parte non contestata delle conclusioni rassegnate dal consulente dell’accertamento tecnico preventivo (stante la già rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa), con esito in contrasto con la previsione dell’art. 445-bis, con la finalità deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, a fondamento della introduzione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio;

15. la decisione investe, dunque, per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e, a tal fine, il giudicante assicurerà adeguato rilievo al principio di non contestazione, sia in forza della previsione di cui all’art. 115 c.p.c., sia in ragione della centralità attribuita, dall’art. 445-bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio;

16. in conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione,ma è tenuto ad accertare anche i fatti non contestati dalle parti e, pertanto, correttamente la sentenza impugnata si è espressa sulle condizioni sanitarie complessive per il diritto al beneficio richiesto;

17. i primi due motivi, nonostante la rubrica formulata, richiedono, inammissibilmente in questa sede di legittimità, un riesame del merito giacchè incentrate sulla confutazione delle conclusioni alle quali è pervenuto il giudicante in ordine all’esclusione della presenza di patologie concorrenti e al gradiente invalidante;

18. quanto alle spese, il Tribunale ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., le quali – in difetto di comunicazioni riguardanti variazioni reddituali nelle more intervenute devono presumersi sussistenti anche per il presente giudizio;

19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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