Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30861 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30861 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 25877-2012 proposto da:
SCUDERI

C.F.

SEBASTIANO

SCDSST43R23H501P,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZ., in persona

2017
2900

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo
studio VISENTINI MARCHETTI & ASSOCIATI,
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

GIANNELLI, giusta delega in atti;

GIANVITO

Data pubblicazione: 22/12/2017

- controricorrente nonchè contro

BANCA POPOLARE DI BARI SERVIZI FINANZIARI SIM IN
LIQUIDAZIONE S.P.A.;
– intimata –

D’APPELLO

la

sentenza
di

REGGIO

n.

1822/2011
CALABRIA,

della
depositata

01/12/2011 R.G.N. 1159/2009;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

CORTE
il

avverso

Rg n.25877/2012
RILEVATO
Che con sentenza 1.12.2011 la Corte Appello Reggio Calabria ha confermato la
decisione del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda della Popolare
servizi SIM, a cui è succeduta la attuale contro ricorrente, di condanna dello Scuderi,
promotore finanziario, alla restituzione della somma di euro 46.418,00 euro, ricevuto

condizioni per aver diritto al bonus di ingresso, in assenza di raccolta di ordini relativa
ai prodotti trattati, dichiarando inammissibile al domanda riconvenzionale dello
Scuderi.
Che la corte di merito ha ritenuto che l’incarico di promotore finanziario dovesse
ritenersi efficace sin dalla data della sottoscrizione da parte dello Scuderi della lettera
di intenti del 29.5.2002, poi seguita dal perfezionamento del contratto di agenzia
avvenuto con la ricezione da parte della Banca della copia firmata dallo Scuderi il
25.2.2003 e che la cessazione nel novembre 2002 dell’erogazione del bonus
mensile, iniziata nel giugno 2002, si giustificava con la mancata realizzazione di
prefissati obiettivi di raccolta in relazione a specifici prodotti finanziari, che inoltre
l’obbligo di restituzione di quanto erogato sino a tale data sorgeva in base a quanto
previsto nella lettera di intenti del 29 maggio 2002, secondo cui le erogazioni
effettuate in via anticipata erano risolutivamente condizionate al recesso per giusta
causa, che la Banca aveva comunicato allo Scuderi con lettera del 13 maggio 2004,
non avendo egli intermediato alcun ordine sino a tale data.
Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Scuderi affidato a tre
motivi, cui ha opposto difese la Banca Popolare di Bari con controricorso.
Che in data 5.5.2017 il PG ha depositato le proprie conclusioni.
Che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c.
CONSIDERATO
Che i motivi di ricorso hanno riguardato: 1)L’omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 c.1.n.5 c.p.c.., per avere
la Corte barese omesso di considerare che il contratto che ha legato le parti non

a titolo di acconto su provvigioni, stante la mancata prova del verificarsi delle

sarebbe quello prodotto dalla Banca , bensì quello ,vero e genuino, allegato in
originale al fascicolo di parte dello Scuderi. Non avrebbe considerato la corte
territoriale che la proposta di collaborazione inviata da Scuderi conteneva condizioni di
ingaggio diverse ed in particolare come primo obiettivo nei primi 12 mesi un capitale
complessivo di raccolta personale C 3.746.853,86, come terzo obiettivo un capitale
complessivo di raccolta personale di C 7.746.853, nei primi 24 mesi. Le condizioni
reali sarebbero state palesemente alterate , con evidenti correzioni a penna. Secondo

dalla Corte di merito;non a caso il 12.10.2012 dal ricorrente era stata depositata
denuncia -querela per falso nei confronti del legale rappresentante della Banca.2)La
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio , ai sensi
360 c.5 c.p.c.), perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la
raccolta annuale prevista dovesse essere verificata mese per mese , ciò non risultando
né dalla lettera di intenti del 29 maggio 2002 , che riconosceva allo Scuderi , in via
anticipata, la funzione di “Branch manager” e l’incentivo mensile quale bonus di
ingresso , né dal contratto di agenzia stipulato il 25 febbraio 2003, mentre la Banca si
sarebbe invece espressamente obbligata ad erogare il bonus per 24 mesi, con verifica
alla scadenza del dodicesimo mese.3) La contraddittoria motivazione circa ulteriore
fatto controverso e decisivo, sempre in relazione all’art.360 n.5 c.p.c., per avere la
Corte di merito ritenuto sussistere la giusta causa di recesso non avendo Scuderi
concluso nessuna operazione di intermediazione, così effettuando un’errata
valutazione del contenuto della lettera d’intenti , in cui si faceva riferimento al “ruolo
provvisionale di Branch manager”, ruolo che comportava un’attività non limitata alla
semplice raccolta personale di capitali, ma alla cura di ampi rapporti di informazione ,
di collegamento e di instaurazione di intese con la clientela.
Che ritiene il collegio che il ricorso si debba dichiarare inammissibile.
Che infatti tutti e tre i motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto
connessi, muovono censure all’iter motivazionale della sentenza, che viene ritenuto
insufficiente e contraddittorio, addirittura lamentando che la corte abbia omesso di
esaminare il contratto genuino iniziale, avendo fatto invece riferimento ad una copia
contraffatta, prodotta dalla Banca. Che in realtà il ricorrente lamenta che la Corte
territoriale abbia interpretato erroneamente la volontà espressa dalle parti nei
documenti richiamati ( lettera di intenti” del 29.5.2002, seguita poi dal contratto di
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il ricorrente l’esame della documentazione sarebbe stata erroneamente pretermessa

agenzia del 25.2.2003 ) e quindi fa valere una falsa applicazione degli artt.1362 e
1363 c.c., più che un vizio motivazionale e ciò non solo con riferimento al mancato
pagamento del cd bonus di ingresso mensile, che la banca non ha più corrisposto dal
novembre 2002, ma anche in relazione alla sostenuta erronea valutazione dell’attività
svolta di “Branch menager”, che a suo dire non era connessa alla mera acquisizione di
contratti, ma anche all’organizzazione dell’attività promozionale, tanto da escludere la
sussistenza di una giusta causa di risoluzione del contratto per totale mancato

Che tuttavia non sono stati trascritti i documenti su cui il ricorso si fonda ed in
particolare la lettera di intenti del 29.5.2002, oltre che il contratto di agenzia del
25.2.2003, che non sono stati neanche specificatamente indicati, come previsto
dall’art.366c.1.n.6 c.p.c. Non si è peraltro proceduto neanche al deposito degli stessi
unitamente al ricorso come prescritto dall’art.369 c.1.n.4 c.p.c. Tali omissioni, non
consentendo di esaminare direttamente quale il contenuto dei richiamati documenti,
impediscono in primo luogo di conoscere l’esatta volontà dei contraenti,
indipendentemente dalla valutazione della decisività o meno degli stessi ai fini del
giudizio, presupposto quest’ultimo che attiene al vizio motivazionale e non a quello
dell’errore interpretativo connesso alla violazione dei canoni di ermeneutica
contrattuale che risulta essere l’effettivo vizio lamentato dalla parte ricorrente .

Che questa Corte ha statuito che qualora in sede di legittimità si lamenti un’omessa o
erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, il ricorrente ha il
duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso dall’ ai sensi dell’art. 366,
c.1.n.6 c.p.c.., di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale
ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di evidenziarne il
contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire
al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere
all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte ( così Cass. n.26174/2014, Cass.
n.14107/2017). E comunque questa Corte ha posto in rilievo come l’onere del
ricorrente ” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme
processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche
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raggiungimento degli obiettivi.

mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano, ferma, in ogni caso, l’esigenza
di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei
documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi “(così Cass. n.195/2016),
indicazione che nel caso in esame manca del tutto.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente,

dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 4000,00 per compensi
professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge.

Così deciso nell’Adunanza camerale del 27.6.2017

soccombente, alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da

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