Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30860 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17439-2017 proposto da:

G. TRASPORTI & LOGISTICA SRL, in persona

dell’amminintratore unico G.E., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI N. 73, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

ZAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO

VENERUSO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M. & P. SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante Dr. M.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio

dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO DEPRETIS giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

Che:

in parziale accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. G. Trasporti e Logistica, il Tribunale di Perugia, Sez. Dist. di Assisi condannò la P. 1882 s.p.a. al pagamento di 480.497,47 Euro (oltre accessori) a titolo di pagamento di differenze fra le tariffe “a forcella” e i corrispettivi riscossi per trasporti effettuati in favore della convenuta dall’anno 2002 al luglio 2005;

la Corte di Appello di Perugia ha riformato la sentenza, respingendo la domanda, sulla base dei seguenti assunti:

-le disposizioni della L. n. 298 del 1974, art. 5 – vigente all’epoca dell’esecuzione dei trasporti – “richiedevano espressamente l’autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi (L. n. 298 del 1974, art. 41) e dell’esistenza di tale autorizzazione non è stata fornita in atti alcuna dimostrazione”;

le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 85/1998 non comportavano “una conversione automatica delle autorizzazioni rilasciate per i singoli veicoli (…), bensì la sussistenza di specifici requisiti dimensionali, previsti dall’art. 2 predetto D.Lgs. “, e richiedevano “la presentazione di un’istanza apposita e il rilascio di una nuova autorizzazione o l’annotazione della conversione sui documenti, inerenti i veicoli, tutte circostanze delle quali l’appellata non ha dato prova, nè nel giudizio di primo grado, nè in quello di appello”;

“la società convenuta non ha dato prova alcuna della conversione (…) e pertanto, dovendo provare la sussistenza dell’ulteriore requisito, è venuta meno a un onere probatorio a lei spettante”;

la G. Trasporti & Logistica s.r.l. (che ha visto rigettare la domanda di revocazione nel frattempo proposta avanti alla Corte di Appello) ha impugnato la sentenza per cassazione, affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la M. & P. s.p.a. (già subentrata alla P. 1882 s.p.a.);

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che denuncia la violazione del D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 e del D.Lgs. n. 395 del 2000, art. 4, comma 1 come modificato dal D.Lgs. n. 478 del 2001, art. 4), la ricorrente censura la Corte per avere ritenuto applicabile la disposizione della L. n. 298 del 1974, art. 41 mentre “i trasporti effettuati dall’agosto 2002 al luglio 2005 debbono intendersi disciplinati dal D.Lgs. n. 85 del 1998, entrato in vigore il 31.12.2000″ e precisamente dalle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 (prevedente la conversione delle precedenti autorizzazioni per singoli veicoli in autorizzazione all’impresa per una massa complessiva corrispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati”; assume pertanto che la Corte ha “malamente” applicato alla fattispecie una norma non più applicabile;

il motivo è inammissibile, in quanto non coglie – e quindi non censura in modo pertinente – la ratio della decisione che, lungi dall’applicare tout court la disciplina della L. n. 298 del 1974, ha dato atto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 85 del 1998 e ha fondato il rigetto della domanda proprio sul difetto di prova circa “la presentazione di un’istanza apposita e il rilascio di una nuova autorizzazione o l’annotazione della conversione sui documenti”, sul presupposto – quindi – dell’applicabilità delle modifiche introdotte dall’anzidetto D.Lgs. n. 85 del 1998.

Col secondo motivo (che deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 85 del 1998, art. 2, comma 1), la ricorrente censura la sentenza per avere onerato la G. Trasporti & Logistica della “dimostrazione della disponibilità nell’ambito della propria organizzazione aziendale di un congruo numero di addetti con qualifica adeguata”, senza considerare che tale onere era stato assolto con la produzione “del certificato di iscrizione n. (OMISSIS) all’Albo degli Autotrasportatori del 4.2.2000” e “dell’autorizzazione D.Lgs. n. 85 del 1998, ex art. 2 dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Napoli del 27.10.1999”, documento -quest’ultimo – dal quale avrebbe dovuto dedursi, quantomeno implicitamente, una positiva delibazione sull’avveramento della condizione di conversione delle singole autorizzazioni in autorizzazione unica per tonnellaggio, “non essendo logicamente possibile che tale autorizzazione fosse rilasciata senza, appunto, la previa verifica del requisito dimensionale ex art. 2, comma 2”;

il motivo è inammissibile – ex art. 366 c.p.c., n. 6 – in quanto è basato sul contenuto di due documenti di cui si limita ad indicare la sede di produzione, senza trascrivere in alcuna misura il contenuto, non consentendo pertanto a questa Corte di apprezzare la possibile fondatezza delle censure che – peraltro – risultano ulteriormente inammissibili nella parte in cui sollecitano una valutazione “deduttiva” che si sostanzia in un apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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