Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30860 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30860 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 22287-2012 proposto da:
COQUIO MARCO C.F. CQOMRC71L20E463B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE CONFORTI 67, presso
lo studio dell’avvocato ISABELLA ASTORINO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE
DALLARA, ALBERTO ARPESELLA, giusa delega in atti;

– ricorrente contro
2017
2899

S.P.A.,

INTERMARINE

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio
TRIFIRO’

&

dall’avvocato

PARTNERS,
SALVATORE

rappresentata
TRIFIRO’

e

difesa

unitamente

Data pubblicazione: 22/12/2017

all’avvocato PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 475/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 26/04/2012 R.G.N. 839/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RG.n. 22287/2012
RILEVATO

Che con sentenza del 26.4.2012 la Corte Appello di Genova ha riformato la
sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva ritenuto la genericità della causale
apposta al contratto a termine stipulato tra Marco Coquio e la Intermarine spa che
aveva ad oggetto l’

“incremento delle attività tecniche e progettuali correlate

Finlandese “ed aveva quindi accertato la nullità del termine, la natura a tempo
indeterminato del rapporto e condannato la società al ripristino in servizio ed al
pagamento dell’indennità ex art 32 della legge n.183/2010.

Che la corte territoriale ha ritenuto, diversamente dal giudice di prime cure, che la
causale fosse specifica e che non violasse il dettato di cui all’art.1 del Dlgs
n.368/2001, in quanto era specifica atteso che nella stessa erano descritte le
componenti indicative essenziali che consistevano in un incremento dell’attività
dell’azienda, stante la notevole dimensione della commessa; che inoltre era stata
indicata in contratto la precisa mansione che il Coquio avrebbe dovuto svolgere, di
tecnico di laboratorio, non rilevando la circostanza che lo stesso avesse effettuato
dapprima l’attività di controllo qualità e poi quella di collaudo degli scafi, perché tali
mansioni erano state svolte comunque sempre nell’ambito della stessa commessa
finlandese.

Che

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marco Coquio con due

motivi, cui ha opposto difese la società con controricorso, poi illustrato da memoria exf

art.378 c.p.c.
Che in data 5 maggio il PG ha depositato conclusioni.
CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato:1) la violazione e falsa applicazione dell’art.1
del dlgs n.368/2001, in relazione all’art.360c.1 n.3 c.p.c., oltre che omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo ,
ossia circa la necessità della esplicitazione e specificazione delle ragioni tecniche
organizzative, in relazione all’art.360 c.1.n.5 c.p.c. . La Corte avrebbe errato nel
i

all’acquisizione della commessa per la costruzione di cacciamine per la marina

ritenere la specificità della causale, in cui non si indicava neanche quale era il numero
di cacciamine da costruire al fine di comprendere la temporaneità della commessa
stessa, né l’aver rilevato da parte della corte territoriale che si trattava di una nuova
commessa avrebbe dimostrato detta temporaneità e neanche che l’acquisizione fosse
di per sé idonea ad incrementare l’attività normale dell’azienda.2) l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo,
consistente nella sussistenza effettiva delle esclusive ragioni tecnico – organizzative

ricorrente la causale sarebbe una formula vuota , facendo riferimento alla generica
acquisizione di una commessa senza altra precisazione, laddove una commessa
implica attività ampie e complesse , sia tecniche che progettuali, senza che il
lavoratore sia stato messo nelle condizioni di comprendere la reale sussistenza
temporanea che è chiamato a supplire neanche essendo destinato ad un compito
esclusivo e specifico.
Che il collegio ritiene si debba rigettare il ricorso.

poste a fondamento dell’apposizione del termine al contratto di lavoro. Secondo il

J_26A‘P-Nro

Che i motivi possono esaminarsi congiuntamente essendo connessi, avendo in realtà
entrambi ad oggetto la genericità della causale.
Che in tema di contratto a termine ai sensi del Dlgs n.368/2001, la ragione
dell’assunzione deve essere collegata ad un’ esigenza caratterizzata da temporaneità
della prestazione lavorativa, finalizzata allo specifico scopo da realizzare, che deve
essere individuabile nella causale apposta per iscritto, come sancito dal comma 2
dell’art.1 Dlgs .368 /2001, proprio al fine di renderla immodificabile e sindacabile in
sede giudiziaria in caso di contestazione ( cfr tra le tante Cass. n. 103372010, Cass.
n. 208/2015).
Che nel caso in esame, come ritenuto dalla corte di merito nella impugnata sentenza,
l’esigenza dell’assunzione per una specifica attività emerge dalla causale, che fa
riferimento ad una commessa acquisita dalla società, che gestisce cantieri navali,
avente ad oggetto la costruzione di cacciamine, commessa che ha determinato un
incremento dell’attività lavorativa, in particolare di carattere tecnico e progettuale
correlate alla specifica commessa.

2

Che l’acquisizione della particolare commessa , avente ad oggetto la costruzione di
una imbarcazione militare, determinava un incremento in particolare dell’attività di
natura tecnica e progettuale, trova conferma nella mansione di assunzione del
Coquio, che è appunto di tecnico di laboratorio.
Che pertanto non può ritenersi sussistere il vizio di violazione di legge lamentato dal
ricorrente, con riferimento all’art.1 comma 2 del Dlgs n.368 citato in punto di

Che peraltro le ulteriori censure svolte in ricorso che lamentano un’ insufficiente e
contraddittoria motivazione sotto il profilo di cui all’art.360 c.1 n.5 c.p.c., sono
inammissibili perché in realtà finiscono comunque per lamentare la genericità della
causale, non contestando il ricorrente di essere stato di fatto adibito esclusivamente
alla realizzazione di detta commessa per la costruzione di tre cacciamine, anche
nell’anno di proroga del contratto.
LA

Che

il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna del ricorrente,

soccombente alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle spese di lite del

presente giudizio che liquida in, euro 4000,00 per compensi professionali, euro 200,00
per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 27.6.2017

genericità della causale inserita in contratto.

e

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