Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3086 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3086 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ha pronunciato la seguente

irt’a,PM

ORDINANZA
sul ricorso 28801-2013 proposto da:
LA MONICA CALOGERO LMNCGR42D03B428W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FRATTINA 89, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO SCARDACI DI GRAZIA, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;

resistente

Data pubblicazione: 17/02/2016

4.7

- intimata avverso la sentenza n. 218/18/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 19/04/2012, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.

Ric. 2013 n. 28801 sez. MT – ud. 20-01-2016
-2-

04/10/2012;

In fatto e in diritto
L’Ufficio emetteva a carico di La Monica Calogero una cartella di pagamento relativa al recupero
di sanzioni e interessi per tardiva dichiarazione IVA relativa all’anno 1983. Il contribuente
impugnava l’atto con ricorso rigettato in via definitiva dal giudice tributario. Lo stesso Ufficio
emetteva successivamente un’intimazione di pagamento a seguito dell’iscrizione a ruolo delle
somme indicate in cartella. Il contribuente impugnava anche l’intimazione di pagamento innanzi
alla CT? di Catania che respingeva il ricorso. La sentenza veniva confermata dalla CTR della
Sicilia Secondo il giudice di appello la decisione di primo grado era corretta, avendo indicato
l’identità soggettiva e oggettiva della causa rispetto al precedente procedimento riguardante la
cartella esattoriale. Aggiungeva che la questione relativa al principio del favor rei e al combinato
disposto dell’art.6 d.lgs.n.472/1997 e dell’art.10 1.n.212/2000 era stata ampiamente esaminata nei
precedenti giudizi che avevano originato l’iscrizione a ruolo e la successiva intimazione di
pagamento. La parte contribuente non aveva ( d’altra parte, confutato le motivazioni
sull’inammissibilità del ricorso in presenza di atto impugnabile solo per vizi propri, dovendosi
condividere le difese sul punto esposte dall’Ufficio nelle controdeduzioni.
Il La Monica ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate e la
Riscossione Sicilia spa non hanno depositato difese scritte. La parte ricorrente ha depositato
memoria in vista dell’udienza camerale del 20.1.2016.
Con il primo motivo si deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un “motivo
decisivo” della controversia La CTR non aveva considerato la diversità di oggetto fra il
procedimento relativo alla cartella di pagamento e quello concernente l’intimazione di pagamento
nel quale si era contestata l’inapplicabilità della sanzione per intervenuta modifica del sistema
sanzionatorio in tema di presentazione della dichiarazione ai fini IVA. Il giudice di appello aveva
omesso di pronunziarsi sulle deduzioni difensive esposte nel corso del giudizio, nè aveva indicato
gli elementi dai quali aveva tratto il convincimento circa l’identità dei procedimenti.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.2 c.7 del dPR n.322/98/9 doetti lett.3 e 35
c.2 del d.lgs.n.472/97. La CTR non aveva considerato il mutato quadro normativo rispetto all’epoca
della violazione contestata quanto agli obblighi in tema di presentazione della dichiarazione ai fini
IVA derivante dall’abrogazione dell’art.37 dPR n.633/72 per effetto dell’entrata in vigore del dPR
n.322/98, altresì non considerando che l’art.37 ult.cit trovava applicazione per i procedimenti in
corso ed anche in caso di provvedimento definitivo non più impugnabile fino all’effettivo
versamento delle somme richieste.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. La censura difetta anzitutto di
specificità laddove prospetta una diversità di contenuto fra il procedimento relativo alla cartella e
quello concernente l’intimazione di pagamento, non riproducendo alcun atto o difesa dalla quale
sarebbe possibile inferire la correttezza di quanto prospettato. D’altra parte, la censura prospetta
l’omesso esame di un motivo o di una tesi difensiva esposta nel corso del giudizio e mal si attaglia
alla previsione normativa di cui al novellato art.360 c.1 n.5 c.p.c. Le superiori conclusioni resistono
ai rilievi difensivi esposti in memorie che non si appuntano sul difetto di autosufficienza della
censura.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. La CTR ha infatti esaminato la questione relativa al favor
rei ritenendola tuttavia già esaminata nei precedenti giudizi relativi alla cartella notificata nell’anno
2005, per come risulta dalla sentenza di primo grado prodotta dalla parte ricorrente, che avevano
portato alla defmitività della pronunzia relativa alla cartella di pagamento —emessa dunque
successivamente all’entrata in vigore della norma più favorevole al contribuente e all’iscrizione a
ruolo-. Correttamente, pertanto, la CTR ha posto a base della decisione il giudicato formatosi sulla
questione, che impediva il riesame del principio del favor reicfr.Cass.n.1.7970/2013;17972/2013;C,as.n.23035/2015;Cass.n17069/2009-. Il ricorso va quindi
rigettato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.

La Corte, visti gli artt 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte r orrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorso
principale ai sensi dell’art13 comma 1 bis dPR n.115/2002.
Così deciso il 220.1.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Rom

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