Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3086 del 08/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 08/02/2018, (ud. 24/10/2017, dep.08/02/2018),  n. 3086

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Banca Carime s.p.a. (d’ora in avanti, per brevità, indicata semplicemente come Banca) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 luglio/3 novembre 2011, n. 982/11, notificata il 30 gennaio 2012, reiettiva del gravame dalla stessa proposto contro la decisione del Tribunale di Trani del 27 giugno 2006, n. 846, che, accogliendo la corrispondente domanda L. Fall., ex art. 44, proposta, nei suoi confronti, dalla Curatela dei Fallimenti della (OMISSIS) s.a.s. di P.D. e di quest’ultimo in proprio quale socio illimitatamente responsabile, condannò la Banca alla restituzione, in favore dell’istante, della complessiva somma di Euro 72.303,97, oltre interessi. Per quanto qui ancora di interesse, la corte barese, evidenziato che l’appellante aveva sostanzialmente reiterato argomentazioni sostenute in primo grado, e disattese dal tribunale, in ordine al ruolo di “terzo” da essa assunto in relazione al rimborso di imposte da parte dell’Amministrazione Finanziaria, e cioè di “mero tramite” (delegata) tra quest’ultima e la società fallita, ha ritenuto corretto e condivisibile il ragionamento seguito dal primo giudice, affermando, in particolare: 1) che l’art. 4 delle condizioni generali dell’allegato contratto di c/c prevedeva, testualmente, che, “Salva espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi in favore del correntista, gli saranno accreditati in conto corrente”. Nella specie, la somma versata dall’Amministrazione Finanziaria (Lire 140.000.000) era stata appunto accreditata sul c/c intestato alla fallita società, con la conseguenza che da tale momento l’importo era entrato nella disponibilità giuridica del destinatario, e quindi del fallimento; 2) che il tribunale aveva, perciò, correttamente escluso che la vicenda potesse essere qualificata in termini di pura e semplice delegazione di pagamento. E’ evidente, infatti, che solo provando che la somma non fosse transitata sul c/c l’operazione avrebbe potuto essere inquadrata nei termini invocati dalla Banca appellante; la qual cosa era, però, smentita dalla documentazione acquisita agli atti di causa; 3) che, stante l’operato accredito, nessuna rilevanza assumeva l’eventuale buona fede della Banca nell’esecuzione dell’operazione, nè il richiamo all’art. 1189 c.c., attesa la specialità e la prevalenza della L. Fall., art. 44; 4) che, in situazioni del genere, la Suprema Corte aveva statuito che il versamento effettuato da un terzo sul conto corrente del debitore, poi fallito, perde la propria autonomia inserendosi nel rapporto di conto corrente del quale rappresenta una semplice operazione interna attiva, del tutto equiparabile ai versamenti effettuati dal correntista e, come tale, assoggettabile ad azione revocatoria, e che il medesimo principio valeva, a maggior ragione, nel caso di bonifico o versamento successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento, da ritenersi inefficace nei confronti dei creditori in applicazione della L. Fall., art. 44, con la conseguente impossibilità per la Banca di operare alcun conguaglio con sue eventuali precedenti ragioni; 5) che, d’altro canto, in relazione alla prospettata risoluzione ipso iure del contratto di conto corrente L. Fall., ex art. 78, il tribunale aveva correttamente motivato configurando l’ipotesi della negotiorum gestio, con la medesima conseguenza dell’inefficacia L. Fall., ex art. 44, comma 2, del pagamento effettuato dalla Banca direttamente al fallito anzichè alla curatela; 6) che, infine, non pertinenti al caso di specie apparivano i riferimenti giurisprudenziali invocati a sostegno della propria tesi dalla Banca appellante, come ben evidenziato dall’avversa difesa.

2. La Curatela dei Fallimenti della (OMISSIS) s.a.s. di P.D. e di quest’ultimo in proprio nella indicata qualità ha concluso per la inammissibilità di entrambi i formulati motivi, o, in subordine, per il loro rigetto.

3. Solo la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

4. Con i due motivi di ricorso, rubricati, rispettivamente, “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 44 e 78, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3” ed “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, si censura l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il mero transito delle somme sul conto corrente della società, per effetto dell’accredito ivi effettuato dall’Erario, avrebbe comportato, quale conseguenza, “che da tale momento l’importo è entrato nella disponibilità del destinatario, e quindi del fallimento”. Si assume, tra l’altro: che la corte territoriale aveva “del tutto omesso di valutare il rapporto giuridico che ha originato il pagamento revocato”; che la Banca non aveva effettuato alcun “pagamento” in favore della fallita, essendosi limitata a mettere a disposizione della cliente le somme a questa corrisposte dall’Amministrazione finanziaria, in relazione ad un rimborso IVA; che, come già dedotto in sede di gravame, la Banca era rimasta estranea al rapporto tra l’Erario e la società fallita, avendo dimostrato, attraverso la produzione degli estratti conto, che l’accensione del conto corrente era avvenuta per l’esclusivo compimento dell’unica operazione su di esso realizzata, cioè il versamento del rimborso predetto; che nessuna di queste circostanze era stata considerata dalla menzionata sentenza, posto che in quest’ultima era stato erroneamente ritenuto decisivo, ai fini dell’applicazione della L. Fall., art. 44, il mero fatto che il prelievo fosse stato preceduto dall’accredito, da parte dell’Erario, sul conto corrente della società fallita; che, quindi, la corte territoriale, benchè implicitamente, aveva ritenuto che la semplice circostanza dell’accredito fosse incompatibile, vuoi con la delegazione di pagamento fatta alla Banca da parte del Ministero, vuoi con il mandato all’incasso conferito alla Banca dalla correntista poi fallita; che tale conclusione si poneva in evidente contrasto con la disciplina positiva, atteso che, in tema di contratti bancari, il “bonifico” (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire: non importa, infatti, che la somma sia stata dalla banca direttamente versata nelle mani della fallita, ovvero accreditata sul conto corrente dal quale quest’ultima l’ha prelevata, quel che rileva è che la Banca ha comunque mantenuto un ruolo di terzietà rispetto all’operazione; che la corresponsione al fallito di somma equivalente al credito da lui vantato nei confronti del proprio debitore non è, invero, da porre in relazione ad un rapporto giuridicamente rilevante intercorso in via diretta fra la Banca ed il fallito, ma più precisamente alla esecuzione di un contratto di mandato stipulato con la medesima Banca dal debitore di quest’ultimo, che legittimamente ha sostituito a sè l’Istituto, ai sensi dell’art. 1717 c.c., sicchè delle eventuali negligenze, carenze ed omissioni – ove sussistenti – poste in essere nell’espletamento dell’incarico affidatole, la Banca può certamente essere chiamata a rispondere secondo le regole del mandato (art. 1856 c.c.), ma, trattandosi di responsabilità contrattuale, il solo soggetto legittimato a dedurle è l’altro contraente titolare del rapporto, vale a dire il mandante; che analoghi principi erano stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità – seppure a contrario – anche nell’ipotesi di mandato conferito dal fallito alla Banca per l’incasso di una determinata somma; che, sotto altro profilo, nel giudizio d’appello la Banca aveva reiterato il rilievo secondo il quale, posto che il contratto di conto corrente si era risolto ipso iure, ai sensi della L. Fall., art. 78, con la dichiarazione di fallimento, le annotazioni in questione – successivamente effettuate – sarebbero state, anche solo per questa ragione, prive di ogni rilevanza giuridica. A questo riguardo, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata – “…d’altro canto, in relazione alla prospettata risoluzione ipso iure del contratto di conto corrente L. Fall., ex art. 78, il tribunale ha correttamente motivato configurando l’ipotesi della negotiorum gestio, con la medesima conseguenza dell’inefficacia L. Fall., ex art. 44, comma 2, del pagamento effettuato dalla Banca direttamente al fallito anzichè alla curatela” – erano in palese violazione di legge e falsa applicazione della L. Fall., artt. 44 e 78.

Infatti, l’eventuale configurazione della fattispecie della gestione d’affari altrui non muterebbe la sostanza economica dell’operazione, posto che l’unico “pagamento” effettuato dall’Amministrazione finanziaria in favore della società, già dichiarata fallita, non avrebbe potuto determinare, in ragione delle concrete modalità di esecuzione, una proliferazione di atti solutori. Erroneamente, quindi, la corte di appello aveva ritenuto che il pagamento revocabile fosse quello effettuato dalla Banca al correntista e non, invece, quello che si era realizzato mediante l’accredito, da parte dell’Erario, sul c/c della società fallita.

5. I prospettati motivi, esaminabili congiuntamente perchè strettamente connessi, e dei quali va esclusa l’inammissibilità eccepita dalla controricorrente perchè formulati in modo da consentire comunque a questa Corte di individuare agevolmente le ragioni delle formulate censure, sono infondati.

5.1. Giova premettere, quanto alla proposta azione L. Fall., ex art. 44, che detta norma, ai commi 1 e 2, prevedendo, tra l’altro, l’inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonchè di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente L. Fall., art. 42, assicurando la par candido creditorum.

In proposito, si è correttamente osservato che l’inefficacia dei pagamenti L. Fall., ex art. 44, che colpisce gli atti posti in essere dal fallito od eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l’azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori (cfr. Cass. n. 1979/1970. A conclusioni sostanzialmente analoghe perviene, in motivazione, la più recente Cass. 30 marzo 2005, n. 6737): principio, questo, finalizzato, nella sua assolutezza, ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori.

L’azione promossa dal curatore, ai sensi della L. Fall., art. 44, comma 2, ha, peraltro, natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento (cfr. Cass. n. 20742 del 2015).

Pertanto, sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante l’eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia di cui alla L. Fall., art. 44 non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte del solvens, della intervenuta dichiarazione di fallimento del creditore. In altri termini, l’irrilevanza, agli effetti dell’inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti fatti e/o ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso dell’assolutezza del suddetto principio, trova giustificazione nell’esigenza di tutela della massa dei creditori: trattasi, all’evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale (cfr. C. Cost. 23.6.1998, n. 234).

5.2. E’ poi utile ricordare che, come è palese, per effetto della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), nonchè di quest’ultimo in proprio quale socio illimitatamente responsabile, pronunciata dal Tribunale di Trani il 24 ottobre 2001, il rapporto di conto corrente n. (OMISSIS), da detta società intrattenuto presso la Banca Carime s.p.a., doveva considerarsi sciolto ipso iure ai sensi della L. Fall., art. 78 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. n. 5 del 2006), sicchè quanto su quel conto pervenuto a decorrere da quella dichiarazione doveva rifluire nella massa attiva fallimentare, laddove i pagamenti effettuati dopo quel momento con provvista pacificamente del fallito ivi esistente devono ritenersi inefficaci verso l’odierna Curatela controricorrente (cfr. Cass. 20 gennaio 1988, n. 407, secondo cui, “con riguardo a contratto di conto corrente bancario, la dichiarazione di fallimento del correntista comporta la risoluzione del contratto a norma della L. Fall., art. 78, con la conseguente estinzione degli obblighi della banca per l’esecuzione del mandato inerente al conto corrente, nonchè l’acquisizione alla massa del fallimento dei relativi accreditamenti, restando salva, giusta la L. Fall., art. 42, comma 2, la detrazione delle sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente ma non dei pagamenti eseguiti dalla banca per conto del correntista successivamente al suo fallimento ed al conseguente venir meno della sua disponibilità delle somme depositate”).

In altri termini, secondo l’opinione prevalente della Suprema Corte, il conto corrente bancario, quale contratto, lato sensu, di mandato (consistendo il servizio di cassa che ne forma oggetto appunto nel ricevere, per conto del mandante, accrediti o nell’effettuare, per conto del medesimo, pagamenti), si scioglie per effetto del fallimento del correntista (cfr. L. Fall., art. 78) e l’utilizzazione del conto, cioè le operazioni concretamente eseguite, gli ordini del correntista, i correlativi atti esecutivi della banca restano colpiti dalla sanzione di inefficacia di cui alla L. Fall., art. 44 (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. 20 dicembre 2000, n. 16032, in motivazione; Cass. 20 gennaio 1988, n. 407).

Pertanto, le somme che la banca accredita al correntista, quale mandataria nel rapporto di conto corrente con questi intercorso, rimangono di pertinenza del fallimento e sono sottratte alla disponibilità del correntista fallito, sicchè, ove quest’ultimo, come nella specie, ne entri, ciò malgrado, in possesso mediante le operazioni di prelievo pacificamente avvenute dopo il suo fallimento, si è in presenza di atti inopponibili alla massa dei creditori, cui la mandataria predetta è tenuta a versare l’intera provvista del conto, posto che la Banca, quale debitrice del correntista per le somme pervenute sul proprio conto, deve astenersi dall’estinguere, in tutto o in parte, il suo debito nei confronti del correntista medesimo – anche mediante pagamenti a persone da questi indicate – e ha l’obbligo di versare il relativo importo alla curatela. Conseguentemente, i pagamenti e/o gli atti estintivi del proprio debito verso il correntista eseguiti dalla Banca dopo il deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa del fallimento di quest’ultimo sono inefficaci nei confronti della procedura (cfr. Cass. 6 dicembre 1974 n. 4043; Cass. 14 maggio 1975 n. 1851; Cass. 7 luglio 1981 n. 4434; Cass. 21 marzo 1989 n. 1417; Cass. 2 marzo 1993 n. 2572). Ancora più specificamente, come sancito da Cass. n. 26501 del 2013, i prelievi dal conto corrente bancario fatti dal correntista fallito (ed i pagamenti eseguiti dalla banca a terzi sullo stesso conto) sono, ai sensi della L. Fall., art. 44, inefficaci verso i creditori, per cui la banca, nei confronti degli organi della procedura, non può sottrarsi alla restituzione invocando l’uso fatto delle somme versate nel conto ed è tenuta a restituire quanto ricevuto dal fallito a qualsiasi titolo, senza poter dedurre dall’obbligo di restituzione – nei limiti delle somme ricevute – i prelievi ed i pagamenti eseguiti per conto del fallito, in ciò differenziandosi dall’ipotesi regolata dalla L. Fall., art. 42 che, ove le rimesse costituiscano proventi di un’attività d’impresa (autorizzata), legittima la curatela a reclamare dalla banca la restituzione del solo saldo attivo del conto, corrispondente all’utile di impresa.

5.3. Dai principi fin qui esposti consegue la infondatezza dell’odierno ricorso.

5.3.1. Invero, le operazioni di prelievo personalmente eseguite dal fallito P.D. in data 2 e 5 novembre 2001, sono pacificamente avvenute dopo la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Trani, il 23/24 ottobre 2001, in danno (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), nonchè di quest’ultimo in proprio quale socio illimitatamente responsabile.

5.3.2. Del tutto correttamente, poi, il giudice a quo, richiamando l’art. 4 delle condizioni generali dell’allegato contratto di c/c, – a tenore del quale “Salva espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi in favore del correntista, gli saranno accreditati in conto corrente” – ha ritenuto che, nella specie, la somma versata dall’Amministrazione Finanziaria (Lire 140.000.000) era stata appunto accreditata sul c/c intestato alla fallita società, con la conseguenza che, da tale momento, l’importo era entrato nella disponibilità giuridica del destinatario, e quindi del fallimento, contestualmente escludendo, altrettanto condivisibilmente, che la vicenda potesse essere qualificata in termini di pura e semplice delegazione di pagamento.

Trattasi di affermazioni coerenti con l’orientamento di legittimità, che il Collegio intende ribadire, secondo cui, in tema di contratti bancari, il “bonifico” (ossia l’incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire, sicchè da tale accettazione non discende un’autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell’operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato (cfr., ex aliis, Cass. n. 4762 del 2007; Cass. n. 12489 del 2000).

Un siffatto insegnamento trova sostegno nel fatto che il credito che il beneficiario vanta nei confronti della banca trae origine da un atto che rinviene il suo fondamento nello iussum dell’ordinante ma i cui effetti obbligatori vanno ricercati al di fuori della vicenda delegatoria e, precisamente, nel preesistente rapporto di conto corrente tra banca e beneficiario: da questo – e, specificamente, dal servizio di cassa – scaturisce l’obbligo della prima di provvedere per conto del cliente a tutti i pagamenti e le riscossioni nei confronti dei terzi, così come è indirettamente confermato dall’art. 4, comma 1, delle norme bancarie uniformi (analogo al già riportato art. 4 delle condizioni generali dell’allegato contratto di c/c). Dando esecuzione al bonifico, la banca assume, così, la duplice veste di delegata al pagamento per conto dell’ordinante e legittimata ex mandato a ricevere somme di danaro, con annotazione del relativo importo, per il correntista beneficiario, in adempimento di un atto gestorio dovuto. Ciò spiega perchè l’atto di accreditamento possa essere interpretato non come manifestazione di volontà della banca diretta ad assumere una nuova obbligazione nei confronti del correntista beneficiario, ma come espressione della stessa di voler dare esecuzione al preesistente rapporto contrattuale di durata, cioè all’obbligo di cooperazione ex mandato assunto.

In definitiva, la causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista a (eseguire e) ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. E proprio nell’autorizzazione conferita in via preventiva alla Banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l’acquisizione, da parte della Banca, di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto in una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l’effetto proprio, appunto, della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore (cfr. Cass. n. 9494 del 2002, la cui motivazione altresì specifica che se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, quella rimessa è utile a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito – immediatamente esigibile – dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio. Cfr. anche Cass. n. 12489/00), dando così luogo ad una variazione quantitativa del credito del correntista.

5.3.3. Solo provando che la somma bonificata dall’Amministrazione finanziaria non fosse transitata sul c/c – circostanza, però, smentita dalle pacifiche allegazioni delle parti sul punto – l’operazione de qua avrebbe potuto essere, quindi, inquadrata nei termini invocati dalla Banca appellante, laddove, stante l’operato accredito, nessuna rilevanza assume l’eventuale buona fede della Banca nell’esecuzione dell’operazione, nè il richiamo all’art. 1189 C.C., attesa la specialità e la prevalenza, rispetto ad esso, DELLA L. Fall., art. 44.

5.4. Parimenti corretta risulta, infine, l’ulteriore affermazione della corte barese in relazione alla prospettata risoluzione ipso iure del contratto di conto corrente L. Fall., ex art. 78 atteso che, successivamente alla dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), nonchè di quest’ultimo in proprio quale socio illimitatamente responsabile, la Banca non aveva più alcun obbligo verso il proprio correntista essendosi estinto il contratto suddetto. L’aver comunque accettato il già descritto bonifico dell’Amministrazione finanziaria, accreditando, in favore della fallita, la relativa somma poi prelevata dal Porcelluzzi, evidentemente configurava l’ipotesi della negotiorum gestio, con la medesima conseguenza dell’inefficacia L. Fall., ex art. 44, comma 2, del pagamento effettuato dalla Banca direttamente al fallito anzichè alla curatela.

6. Il ricorso va quindi respinto, restando le spese di questa fase regolate dal principio di soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018

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