Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30859 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30859 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso 18548-2013 proposto da:
GRIECO MICHELE C.F. GRCMHL60P081,8590, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio

dell’avvocato

rappresenta

e

SERGIO

difende

VACIRCA,

unitamente

che

lo

all’avvocato

VINCENZO SANTANGELO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
2653

contro
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

Data pubblicazione: 22/12/2017

MARINI, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 392/2012 della CORTE D’APPELLO
di

CAMPOBASSO,

depositata

il

20/02/2013

R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo e l’assorbimento del 2 °
motivo;
udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA;
udito l’Avvocato CESIRA SCANU per delega verbale
Avvocato PAOLO MARINI.

257/2011;

PROC. nr . 18548/2013 RG

FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 24.3.2010 al Tribunale di Campobasso MICHELE
GRIECO, premesso di essere stato assunto da ANAS spa con contratto a
termine del 10.11.2008 ed assegnato al Compartimento di viabilità per il
Molise e che il contratto dopo la prima proroga ( dalla scadenza iniziale del
9.3.2009 al 17 aprile 2009) era stato prorogato una seconda volta, in

spa per sentire accertare la illegittimità della seconda proroga ai sensi
dell’art. 4 D.Ivo 368/2001.
Il giudice del Lavoro, con sentenza del 7.11.2011 ( nr. 296/2011),
accoglieva il ricorso.
La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 23.11.201220.2.2013 (nr. 392/2012), accogliendo l’appello di ANAS spa (ed assorbito
l’appello incidentale del lavoratore), rigettava il ricorso originario del
GRIECO.
La Corte territoriale riteneva che la seconda proroga del termine
apposto al contratto di lavoro fosse legittima in ragione delle ordinanze di
emergenza emanate, a seguito del sisma del 6.4.2009, ai sensi dell’articolo
5 L. 225/1992.
In particolare, in forza del combinato disposto dell’art. 14 Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri ( in prosieguo: OPCM) del 15.4.2009
nr. 3755 e dell’articolo 3 OPCM del 6.4.2009 nr. 3753, ANAS spa era stata
autorizzata— in relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la
sede del Compartimento di L’Aquila, definitivamente inagibile a seguito del
sisma— a derogare alle previsioni dell’art. 36 del D.L.gs. 165/2001.
Il giudice del primo grado aveva ritenuto che la normativa emergenziale
non era riferibile ad ANAS spa, in quanto ente privo, a seguito della
privatizzazione, della natura di amministrazione pubblica e dunque non
soggetto, in limíne, alle disposizioni del TU 165/2001.
Tuttavia le norme erano chiare nel consentire all’ANAS un potere di
deroga; l’articolo 10 della OPCM nr. 3755/2009 prevedeva che il
dipartimento della protezione civile fosse autorizzato ad avvalersi, per il
soddisfacimento delle esigenze connesse all’espletamento delle attività di

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ragione degli eventi sismici del 6 aprile 2009, agiva nei confronti di ANAS

PROC. nr . 18548/2013 RG

emergenza, di personale dipendente da società a totale o prevalente
capitale pubblico ovvero svolgenti istituzionalmente la gestione di servizi
pubblici, categoria, quest’ultima, in cui era compresa ANAS spa.
Sotto altro e diverso profilo, inoltre, ANAS spa doveva essere
annoverato tra i soggetti pubblici anche dopo la privatizzazione della ex
azienda di Stato, come specificato nello statuto e per i suoi poteri

Dalla natura privatistica del rapporto di lavoro dipendente instaurato
con ANAS non poteva farsi discendere la illegittimità della proroga del
termine dei contratti di lavoro, che la normativa emergenziale aveva
consentito a qualunque società avente natura, capitale ovvero oggetto
pubblico.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza MICHELE GRIECO
articolato in due motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso ANAS spa.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa
applicazione dell’articolo 5 comma 5 legge 225/1992, con riferimento all’
articolo 14 della OPCM n. 3755/2009 ed all’articolo 3 della OPCM nr.
3753/2009, degli artt. 12 e 14 disp. prel. cod.civ., dell’articolo 4 D. Lvo
368/2001.
Richiamati i contenuti della normativa sul potere di Ordinanza in deroga
(L. n. 225 del 1992— articoli 2 comma 1 lett. c ed articolo 5; D.L. 31
maggio 2005 nr. 90— articolo 4 comma 1) e la disciplina delle Ordinanze
nr. 3753 e 3755/2009, nella parte qui rilevante, il ricorrente ha censurato
la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile al rapporto di causa la
deroga al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36 ( come prevista dall’
articolo 3 della OPCM nr. 3753/2009) senza considerare che la norma
derogata trovava applicazione soltanto per il settore delle Amministrazioni
Pubbliche e nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato e non anche rispetto

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pubblicistici.

PROC. nr . 18548/2013 RG

ai dipendenti di ANAS S.p.A., il cui rapporto di lavoro era interamente
regolato dalle norme di diritto privato.
Ha inoltre censurato la operata inclusione di ANAS spa tra le pubbliche
amministrazioni laddove la società poteva essere qualificata, limitatamente
a determinate finalità ( sotto il profilo della trasparenza e del buon
andamento), come «organismo di diritto pubblico», concetto giuridicamente

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha denunziato violazione e
falsa applicazione degli articoli 12 e 14 disp. prel. cod.civ., 1362,1363
cod.civ., con riferimento agli articoli 10 e 14 della OPCM n. 3755/2009 ed
all’articolo 3 della OPCM nr. 3753/2009, dell’articolo 4 del D.Lgs. 368/2001,
dell’articolo 36 D.L.gs. 165/2001.
Ha dedotto che l’Ordinanza nr. 3753/2009 non prevedeva una generale
possibilità di deroga della normativa sul pubblico impiego privatizzato ma
consentiva la deroga per le sole finalità in essa indicate; la Ordinanza nr.
3755/ 2009— articolo 14— si riferiva alla necessità di ricostruire con
somma urgenza la sede del Compartimento di L’Aquila di ANAS spa,
definitivamente inagibile.
In ogni caso anche la possibilità di deroga all’articolo 36 D.Ivo 368/2001
riconosciuta dall’articolo 3 OPCM 3753/2009 si riferiva alle sole norme sul
reclutamento del personale e non anche alle previsioni dello stesso articolo
36 sulla impossibilità di ritenere costituiti rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con le pubbliche amministrazioni in caso di violazione delle
norme imperative sulla assunzione e l’impiego di lavoratori.

I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in
quanto connessi, sono fondati.
La questione di causa è stata già esaminata da

questa Corte

nell’arresto del 19.12.2016 nr. 26166, al quale si intende dare in questa
sede continuità.
Nel precedente citato si è osservato come la Ordinanza nr. 3755/2009,
articolo 14, consente ad ANAS di avvalersi delle deroghe di cui alli articolo 3

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diverso da quello di amministrazione o ente pubblico .

PROC. nr . 18548/2013 RG

dell’ Ordinanza n. 3753/2009 esclusivamente «in relazione alla necessità di
ricostruire» l’edificio della sede del Compartimento di L’Aquila e, dunque,
non per la pluralità di esigenze connesse allo svolgimento dei compìti
demandati ad ANAS ma per un fine preciso e normativamente definito,
conformemente a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso.
Si è poi escluso che la deroga al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36,

OPCM 3755/2009) possa trovare applicazione per via diretta ai dipendenti
di ANAS spa
L’art. 36 del D.L.gs.

165/2001 si riferisce

alle «pubbliche

amministrazioni» e dunque agli enti individuati come tali dallo stesso
DL.gs . con il precedente art. 1, comma 2; del resto, a seguito e per effetto
della trasformazione dell’ANAS da azienda di Stato in ente pubblico
economico, operata con il D.Lgs. n. 143 del 1994, il rapporto di lavoro del
personale dipendente del suddetto ente è disciplinato esclusivamente dalle
norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro ( cfr. Cass.
n. 9590/2005).
La interpretazione dell’art. 3 della OPCM 3753/2009 sostenuta in
sentenza, nel senso del travalicamento dei limiti formali di applicazione
soggettiva all’Amministrazione pubblica —come legislativamente definita—
a vantaggio di una diversa e più ampia identificazione di essa di natura
funzionale (che includerebbe le società aventi natura, capitale ovvero
oggetto pubblico), travalica i limiti della interpretazione estensiva e non
sarebbe coerente con la natura di norma eccezionale delle ordinanze
emesse, ai sensi dell’articolo 5 legge 225/1992, «in deroga ad ogni
disposizione vigente» ( nel solo rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico).
La seconda proroga del contratto a termine neppure potrebbe
legittimarsi sulla scorta della disposizione di cui all’art. 10, comma 1,
seconda parte, dell’Ordinanza n. 3755/2009 (ove è previsto che, per finalità
legate alle attività di emergenza, il Dipartimento della protezione civile sia
«autorizzato ad avvalersi di personale dipendente […] da società che
svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici […]), non

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prevista dall’art. 3 dell’Ordinanza n. 3753/2009 ( richiamato dall’articolo 14

PROC. nr . 18548/2013 RG

risultando dedotto che l’impiego del ricorrente in forza della seconda
proroga sia avvenuto su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento stesso.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata
cassata; gli atti vanno rinviati alla Corte di appello di Bari, la quale si atterrà
nella decisione ai principi di diritto sopra esposti.

PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte di appello di Bari.
osì deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2017.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese

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