Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30858 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6540-2017 proposto da:

D.A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO

GIBILMANNA, 4, presso lo studio dell’avvocato SILVIA VALENTI,

rappresentata difesa dall’avvocato ADRIANO MULE’ CASCIO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO ASP (OMISSIS) AG, in

persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante

pro-tempore, Dott. F.S.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio

dell’avvocato GENNARO LEONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

KATEA FERRARA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 579/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza impugnata nel rigettare l’appello proposto da D.A.N. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale (OMISSIS) di Agrigento – ha confermato la sentenza 9 luglio – 31 agosto 2009 con la quale il Tribunale di Sciacca aveva rigettato la domanda proposta dalla D..

2. Era accaduto che, nel luglio 2001, la D. aveva convenuto in giudizio l’Azienda davanti al Tribunale di Sciacca chiedendo dichiararsi la invalidità del contratto di locazione 23 luglio 1996, riguardante l'(OMISSIS) (sito all’interno della locale struttura ospedaliera).

Il Tribunale di Sciacca, pronunciando nella contumacia dell’Azienda, aveva rigettato la domanda attorea. In particolare, il giudice di primo grado: non aveva ravvisato la invalidità del contratto prospettata dall’attrice; aveva dato atto del fatto che il rapporto era proseguito nel tempo tra le parti; aveva ritenuto non provato che la D. fosse incorsa in errore essenziale incidente nella formazione del consenso; aveva rilevato che non sussistevano i presupposti per l’applicazione nel caso di specie dell’istituto della presupposizione; aveva affermato la legittimità della clausola di durata annuale del rapporto (prevalendo sul punto l’autonomia negoziale delle parti); e aveva ritenuto superata l’eccezione di inefficacia del diritto di recesso contrattualmente riconosciuto all’Azienda dal fatto che quest’ultima aveva implicitamente rinunciato a far valere tale diritto (consentendo la prosecuzione del rapporto presso struttura ospedaliera diversa da quella originariamente prevista).

Avverso la sentenza del giudice di primo grado la D. aveva proposto appello.

Si era costituita l’Azienda, resistendo all’accoglimento del gravame.

E la Corte di appello di Palermo con la sentenza impugnata, come sopra rilevato, ha integralmente confermato la sentenza del giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la D..

Resiste con controricorso l’Azienda.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a 5 motivi, tutti articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Precisamente la sig.ra D.A.N. denuncia:

– con il primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nn. 1 e 2 (come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. A convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012) per il principio tempus regit actum, anche in combinato disposto con la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda di nullità derivante dall’applicazione dell’istituto della presupposizione. In particolare, denuncia che la Corte territoriale, incorrendo nel vizio censurato, ha erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di nullità/annullamento del contratto di locazione; sostiene che nella specie era applicabile l’art. 342 c.p.c. nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 e che aveva operato in atto di appello un’adeguata critica delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, ragion per cui la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della domanda di nullità del contratto, per mancanza di causa, derivante dall’applicazione dell’istituto della presupposizione; quanto precede tanto più che sul punto la motivazione del giudice di primo grado era stata generica; sostiene di essersi determinata a stipulare il nuovo contratto sul presupposto che fosse entrata in vigore la nuova regolamentazione normativa indicata dall’Azienda (in punto di aggiornamento del canone di locazione e di durata delle locazioni poste in essere dalla Pubblica Amministrazione); aggiunge che, poichè la situazione presupposta difettava al momento della conclusione del contratto, nella specie avrebbe dovuto essere ravvisata una ipotesi di nullità del contratto per difetto di causa;

– con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c.. Denuncia che la Corte territoriale, incorrendo nel vizio denunciato, ha ritenuto efficaci le clausole contrattuali n. 3 e n. 5, non essendo stato provato che dette clausole non erano state frutto della libera contrattazione delle parti e avendo lei prestato acquiescenza al rigetto della domanda di inefficacia della clausola di recesso prevista a favore dell’Azienda; sostiene che entrambe le clausole, per essere valide, avrebbe dovuto essere corredate dalla doppia sottoscrizione, nella specie mancante;

-con il terzo motivo (p. 12 e p. 18): violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nn. 1 e 2 – come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. A convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 – per il principio tempus regit actum, anche in combinato disposto con la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; per non essersi la Corte pronunciata sulla domanda di nullità per vizio del consenso (errore o dolo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1429 c.c. anche in combinato disposto con l’art. 1439 c.c.. In particolare, denuncia che la Corte territoriale, incorrendo nel vizio censurato, ha dichiarato inammissibile anche la domanda di nullità per vizio del consenso; sostiene che, avendo già un contratto di locazione con condizioni assolutamente favorevoli (quello del 1982), proprio perchè il suo consenso era stato viziato, si era determinata a stipulare altro contratto di locazione (quello per l’appunto del 23/7/1996) con condizioni fortemente limitative e peggiorative; aggiunge che non soltanto era stata indotta in errore, ma probabilmente vi era stato dolo da parte dell’azienda, che aveva predisposto il testo contrattuale;

-con il quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.. Deduce che l’ente convenuto nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto aveva l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, mentre ciò non si era verificato nel caso di specie nel quale l’Azienda aveva riferito che si imponeva il nuovo contratto, in quanto “giuste disposizioni di legge” erano entrate recentemente in vigore, senza indicare neppure di quali leggi si trattasse;

-con il quinto ed ultimo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in punto di autonomia contrattuale; e, in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., in combinato disposto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 27, art. 28, commi 4 e 5; e mancata applicazione del principio tempus regit actum. In particolare, denuncia che la Corte ha ritenuto valida la clausola contrattuale avente ad oggetto la durata annuale del rapporto e non ha ad esso sostituita la durata di legge; sostiene che entrambi i contratti di locazione da essa stipulati (sia quello del 1982 che quello del 1996) trovavano la loro ratio nella Delib. n. 978 del 1981 e prevedevano espressamente che il contratto, in caso di mancato invio della disdetta, doveva intendersi rinnovato; sottolinea che nel caso di specie si trattava di mera locazione di uno spazio per la realizzazione di un bar, a sue esclusive spese e cure, in vista dell’esercizio di un’attività commerciale; si trattava cioè di un rapporto tra lei e la P.A. che agiva quale soggetto privato, con conseguente applicabilità della L. n. 392 del 1978, art. 27.

2. Il ricorso va rigettato.

2.1. Si premette che la Corte territoriale nella impugnata sentenza (pp. 2-4):

-ha in parte qua dichiarato inammissibile l’appello, in quanto le prime 9 pagine del relativo atto introduttivo costituivano la mera riproposizione delle domande (di nullità/annullamento del contratto di locazione in esame), che erano state formulate dinanzi al giudice di primo grado e che erano state da quest’ultimo respinte, senza alcuna critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione appellata;

-ha rigettato la domanda di inefficacia della clausola di cui all’art. 3 (in punto di durata della locazione) e della clausola di cui all’art. 5 (in punto di facoltà di recesso anticipato) del contratto di locazione per cui è processo, non essendo stato provato che dette clausole non fossero frutto della contrattazione tra le parti ed avendo comunque la D. prestato acquiescenza alla statuizione di rigetto della domanda di inefficacia della clausola di recesso prevista a favore dell’azienda;

-ha escluso la dedotta responsabilità precontrattuale della azienda locatrice, attesa l’esistenza di un valido titolo contrattuale;

-ha rilevato che la confusionaria esposizione dei motivi di censura non consentiva di comprendere quale errore avesse in concreto inciso sulla formazione della volontà contrattuale dell’attrice; ed ha dato atto che non era stata allegata, in fatto, la sussistenza del requisito previsto dall’art. 1429 c.c., n. 4 ai fini della configurabilità dell’errore (essenziale) di diritto quale causa di annullamento;

-ha ritenuto non sufficientemente sviluppata la deduzione relativa alla condotta dolosa posta in essere dall’Azienda al fine di indurre la D. a concludere il contratto per cui è processo (dichiarando il gravame sul punto inammissibile);

-ha ritenuto valida la clausola contrattuale, avente ad oggetto la durata annuale del rapporto, ed ha quindi escluso che ad essa, potesse sostituirsi la durata concordata dalle parti con l’originario contratto 27 febbraio 1982 (rinnovatosi tacitamente in via automatica).

2.2. Tanto premesso, il quarto motivo è infondato.

Invero, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale nella impugnata sentenza, l’eventuale responsabilità precontrattuale, per violazione dei doveri di buona fede durante le trattative, resterebbe comunque assorbita nella specie dal fatto che poi il contratto è stato concluso.

2.3. Inammissibili sono tutti gli altri motivi.

Inammissibile è il primo motivo.

Invero, la Corte di appello di Palermo ha pronunciato l’inammissibilità in parte qua dell’atto di appello, facendo buon governo dei principi affermati al riguardo da questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr., ad es., Sez. Un., sent. 29 gennaio 2000, n. 16; sent. 6 giugno 1987, n. 4991) in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012. D’altronde, parte ricorrente inammissibilmente non indica le ragioni per le quali il motivo di doglianza, proposto in sede di appello, avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile.

Inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo, che, in quanto connessi, si trattano congiuntamente.

Occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, la recente sentenza n. 24708 del 19110/17), i motivi di ricorso devono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa. “Ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di argomentazioni da cui sia possibile desumere il preciso contenuto delle censure formulate e identificare l’errore di attività o di giudizio nel quale sarebbe incorso il giudice di merito”.

Detta esatta individuazione nella specie non ricorre. In particolare, dall’esame del ricorso non è dato comprendere: nè per quale ragione il dedotto errore abbia integrato l’ipotesi di errore essenziale di cui all’art. 1429 c.c., tale da determinare l’annullamento del contratto (e, ancor prima, quale sia stato in concreto l’errore che avrebbe inciso sulla formazione della volontà contrattuale della D.); e neppure quale sia stata la condotta dolosa, posta in essere dall’Azienda, che dovrebbe rilevare sotto il profilo del dolo determinante.

Inammissibile, infine, è il quinto motivo.

Parte ricorrente nei giudizi di merito ha sempre chiesto dichiararsi la nullità della clausola contenuta nell’art. 3 del contratto (che per l’appunto prevedeva una durata annuale del rapporto locatizio) e, in conseguenza della dedotta nullità, la vigenza tra le parti dell’originario contratto, rinnovatosi in data 27 febbraio 2000. Al contrario, parte ricorrente non ha mai chiesto (nè, d’altronde, ha dedotto di averlo fatto) in sede di merito la sostituzione del termine legale al termine contrattuale, di talchè inammissibilmente propone ora davanti a questa Corte la censura in esame.

D’altra parte, la Corte territoriale ha rilevato in sentenza che “le conclusioni cui si perviene con l’impugnazione sono, invero,…errate in diritto, essendo principio giurisprudenziale pacifico che, nei confronti della P.A. non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto di locazione, attesa la necessità che la volontà negoziale della pubblica Amministrazione debba essere rivestita delle forme espressamente previste dalla legge”. Trattasi di un’autonoma ratio decidendi, che non risulta essere stata impugnata dalla ricorrente, con conseguente ulteriore profillo di inammissibilità del motivo.

3. Avuto riguardo al rigetto del ricorso, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

-condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida in Euro 6.200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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