Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30858 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28072/2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

T.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIERGIACOMO LA VIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2014 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

20/05/2014 r.g.n. 401/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Enna ha condannato l’INPS ad erogare i ratei dell’assegno di invalidità, ritenuti sussistenti i requisiti di legge per il godimento del beneficio, con decorrenza giugno 2012, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui ratei già maturati a decorrere dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa per quelli anteriormente maturati, e dalla data di esigibilità di ciascuno di essi per quelli posteriori, all’esito del giudizio di merito conseguente all’accertamento tecnico preventivo, ex art. 445-bis c.p.c.;

2. per la cassazione della sentenza propone ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., l’INPS, affidato a quattro motivi, cui ha resistito T.C., con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. l’Inps, con plurimi motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, violazione dell’art. 445-bis c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento del beneficio preteso, sul presupposto della sussistenza delle condizioni reddituali e dello stato di incollocabilità al lavoro, anzichè limitarsi ad accertare il requisito sanitario all’esito del ricorso che la parte privata aveva tempestivamente proposto, dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni di insussistenza del requisito sanitario cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio; con il terzo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., censura la decisione di conversione del beneficio, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in pensione sociale; infine censura la statuizione di condanna al pagamento degli interessi;

4. il ricorso è da accogliere;

5. in continuità con i precedenti di questa Corte e, in particolare, con l’articolata motivazione della sentenza di questa Corte, n. 9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dell’art. 445-bis c.p.c., u.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico ed ha per oggetto l’accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l’accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;

6. l’ordinamento ammette sentenze di condanna condizionata, allorquando l’evento condizionante sia realmente tale, quale fatto futuro ed incerto, e sussista interesse ad una pronuncia in tal senso;

7. viceversa, stante l’obbligo generale del giudice di pronunciare su “tutta” la domanda (art. 112 c.p.c.), non è di regola ammesso che si chiuda il processo con l’accertamento solo di alcuni elementi della fattispecie costitutiva di un dato diritto, rimettendosi ad altro giudizio l’accertamento degli altri fatti costitutivi;

8. ciò a meno che, come è nel caso di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c., la pronuncia sia, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018 e Cass. n. 9876 del 2019 cit.);

9. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo;

10. in difformità con quanto fin qui illustrato, il Tribunale ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio, ritenute assertivamente esistenti tutte le condizioni di legge per il diritto al beneficio preteso, anzichè limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l’erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari;

11. inoltre, ancora inammissibilmente, il Tribunale ha pronunciato ultrapetita pronunciando altresì la conversione del trattamento riconosciuto all’assistita, infrasessantacinquenne, per effetto automatico del compimento del requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale (al compimento del sessantacinquesimo anno di età);

12. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di condanna dell’INPS al pagamento dell’assegno di invalidità in favore dell’assistita e la domanda di conversione del predetto beneficio in pensione sociale al raggiungimento del requisito anagrafico;

13.1a novità della questione, non preceduta da un consolidato orientamento di legittimità all’epoca del deposito del ricorso, consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di condanna dell’INPS al pagamento dell’assegno di invalidità in favore di T.C. e la domanda di conversione al 65 anno di età in pensione sociale; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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