Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30858 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30858 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 17330-2012 proposto da:
SAIE S.R.L. P.I. 00511040123, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio
dell’Avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANTONINO FRANCESCO DELLA
2017
2641

SCIUCCA e GUIDO VITTORIO TRIONI, giusta delega

in

atti;
– ricorrente contro
SPARAVELLI

GIULIO,

LORIENZETTI

STEFANO,

MENCHINI

Data pubblicazione: 22/12/2017

PATRIZIA,

BONINI

GIAN

MARIO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
LALLI, giusta delega in atti;
MASSA,

in

persona

del

Sindaco

pro

tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentato e difeso
dagli avvocati LAURA MARCHIO’, RICCARDO DIAMANTI
giusta delega in atti;
– controrícorrenti nonchè contro
GIUSTI SONIA;
– intimata avverso la sentenza n. 242/2012 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 13/03/2012 R.G.N. 503/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA per delega
verbale Avvocato Della Sciucca Antonino Francesco;
udito l’Avvocato ANDREA SOLFANELLI per delega verbale

COMUNE

Avvocati RICCARDO DIAMANTI e LAURA MARCHIO’;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA.

Rg.n. 17330/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1)La Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa che
aveva accolto il ricorso degli attuali contro ricorrenti, tutti dipendenti della società
Euroservizi srl, ditta appaltatrice del Comune, diretto a far accertare il loro diritto ad
essere assunti dalla società SAIE srl , nuova aggiudicatrice dell’appalto, in base a

in ordine all’obbligo di assunzione del personale dell’impresa cessante. Il tribunale
aveva accolto la domanda parzialmente riconoscendo soltanto l’obbligo risarcitorio
della SAIE per la mancata assunzione e respingendo altresì la domanda di manleva
spiegata dai ricorrenti nei confronti del Comune di Massa , pure chiamato in giudizio.
2)La corte d’Appello ha

ritenuto che , diversamente da quanto sostenuto

dall’appellante SAIE che escludeva qualsiasi obbligo di assunzione, stante la espressa
esenzione all’osservanza dell’art.11 del capitolato di appalto, contenuta nel contratto
di appalto stipulato dal Comune di Massa e la nuova appaltatrice, tale esenzione
operasse soltanto nei confronti del personale della società Euroservizi srl, addetto ai
servizi di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione, che era stato
oggetto di indagine penale e rinviato a giudizio, e non per il personale addetto a soli
lavori di pulizia come gli appellati. Tale esclusione si ricavava, secondo la corte, anche
da quanto espresso dalle parti nella premessa contenuta nel contratto di appalto, in
cui l’esenzione veniva giustificata proprio dalle “ragioni di ordine sostanziale e di
opportunità a seguito anche dell’adozione da parte della Procura della repubblica di
Massa di misure cautelari restrittive nei confronti della quasi totalità dei dipendenti
dell’azienda cessata, di cui non facevano però parte i lavoratori appellati.
3)Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la SAIE srl, affidato a due
motivi. Hanno resistito i lavoratori ed anche il Comune di Massa con controricorso,
illustrato poi da memorié è rt 378 e p c
Motivi della decisione
4)Con il primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa
applicazione, ai sensi dell’. art.360 c.1 n.3, degli art.1362 e 1366 c.c., oltre che una
insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il

quanto previsto dall’art.11 del capitolato di appalto e dal CCNL settore multi servizi,

giudizio,si sensi dell’ art.360 comma 1 n.5 c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe errato
nel ritenere che la SAIE fosse obbligata a rispettare l’obbligo di assunzione dei
lavoratori dipendenti della società Euroservizi , alla quale era subentrata a seguito del
cambio di appalto e della stipula del relativo contratto con il comune di Massa, perché
non avrebbe considerato le comunicazioni del Comune alla SAIE , in cui si esonerava
la stessa dall’osservanza dell’art.11 del capitolato di appalto del 7.4.2006
relativamente all’obbligo di assunzione del personale della ditta appaltatrice

dall’osservanza di tale articolo 11 , richiamato nell’art.2 . Secondo la ricorrente la
Corte avrebbe violato proprio l’art.1362 comma 2 c.c. atteso che nel contratto di
appalto in premessa le parti si davano atto del coinvolgimento nell’inchiesta penale
della “sostanziale totalità” dei dipendenti Euroservizi , senza distinzione alcuna
rispetto alle loro mansioni. Non avrebbe pertanto considerato la corte territoriale
l’esonero dalla c.d. clausola sociale contenuta in tali atti.
5)11 motivo è infondato. Non può infatti ritenersi viziata l’interpretazione della volontà
dei contraenti ( Comune e SAIE ) così come offerta dai giudici di merito i quali hanno
coerentemente ricercato, ai sensi dell’art. 1363 c.c., dal complesso delle clausole
contenute nel contratto di appalto, quello che le parti avevano inteso stabilire, anche
richiamando in tale atto le note del dirigente del Comune del 16.9. e del 19. 9.2008,in
cui si invitava la società a prendere in esame l’assunzione del solo personale addetto a
lavori di pulizia. La Corte ha ritenuto che la volontà dei contraenti fosse quella di
escludere l’obbligo di cui all’art.11 del capitolato – assunzione del personale utilizzato
per il servizio da parte dell’impresa cessata – solo con riferimento ai lavoratori
imputati nel procedimento penale ed addetti a precisi computi diversi da quelli di
pulizia, ciò proprio con riferimento a quanto stabilito nelle premesse contenute nel
contratto, dove si dava atto che l’esenzione era determinata da ragioni di “ordine
sostanziale e di opportunità a seguito dell’adozione , da parte della Procura della
Repubblica di Massa, di misure cautelari restrittive nei confronti della sostanziale
totalità dei dipendenti della Società Euroservizi”.
La ricorrente in sostanza chiede che al contenuto delle statuizioni contrattuali e della
stessa corrispondenza intercorsa tra il comune e la società sia dato un significato
diverso da quello offerto dal giudice territoriale ed in realtà richiede una diversa

2

precedente, oltre che il contratto di appalto che esentava espressamente

valutazione delle risultanze probatorie , in particolare dei documenti riportati in
ricorso, valutazione che è inammissibile in questa sede.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 c.p.c..Secondo
la ricorrente la Corte territoriale non avrebbe considerato che il richiamo fatto
dall’art.10 del capitolato di appalto alle norme del CCNL settore multi servizi doveva

dal capitolato, come la parte relativa all’obbligo di assunzione dei lavoratori
dell’impresa cessante, non potendosi applicare l’art.4 comma 2 del CCNL , che
prescrive tale obbligo a parità di “termini, modalità e prestazioni contrattuali” fra il
nuovo ed il precedente contratto. Secondo la ricorrente proprio dalle tabelle dei due
contratti di appalto, contenute nel ricorso di appello e trascritte nel ricorso di
legittimità, sarebbe stato evidente che l’oggetto del contratto SAIE era diverso da
quello dell’azienda Euroservizi, il quale comprendeva la pulizia di spazi molto più ampi
dell’intero centro abitato , non solo degli spazi cimiteriali.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che si fonda sul
richiamo di documenti ( i due contratti di appalto SAIE ed Euroservizi) non individuati
specificatamente, né depositati con il ricorso, peraltro senza che vi sia neanche un’
indicazione precisa di una loro collocazione nei fascicoli di parte, avendo la ricorrente
soltanto trascritto in maniera del tutto incompleta, solo dei semplici prospetti che
riassumono l’oggetto dell’appalto e le rispettive attività delle due imprese appaltatrici,
con evidente inammissibilità ed improcedibilità per violazione degli artt.366 c.1 n.6 e
369 c.1 n.4 c.p.c.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della società alla rifusione delle
spese di lite del presente giudizio in favore dei lavoratori contro ricorrenti , nella
misura di cui al dispositivo. Non si liquidano le spese del giudizio nei confronti del
contro ricorrente Comune di Massa, trattandosi di una mera litis denuntiatio, che non
determinava una

vocatio in ius,

non essendo stata posta in discussione dalla

ricorrente società la statuizione della sentenza impugnata, adottata nei confronti del
Comune. Poiché la chiamata in giudizio costituisce presupposto di ammissibilità della
costituzione in giudizio, la parte che si costituisca erroneamente in giudizio non ha
diritto al rimborso delle spese sostenute (cfr Cass.n. 5508/2016).
3

intendersi operante solo per la parte di questa disciplina non espressamente derogata

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna

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la società ricorrente al pagamento raelleV.Y 7-,

spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, in favore
dei lavoratori controricorrenti.

Laura Curcio

Vincenzo Di Cerbo

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Roma , 14.6.2017

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