Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30857 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 29/11/2018), n.30857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12464-2017 proposto da:

V.F., V.I., V.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA SCAFA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6803/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere e condanna alle spese del debitore opponente;

udito l’Avvocato ANDREA SCAFA;

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 15 giugno 2011 n. 12992/2011 il Tribunale ordinario di Roma dichiarava risolti, per inadempimento colpevole dei promissari acquirenti V.I., V.F. e V.M., gli undici contratti preliminari stipulati nel 1997 aventi ad oggetto la cessione delle quote sociali della Belvedere Impianti Sportivi s.r.l.; condannava i convenuti, promittenti venditori (tra i quali l’odierna controricorrente, S.G.), alla restituzione, ciascuno in misura pari alla rispettiva partecipazione sociale, delle somme ricevute a titolo di acconto prezzo al netto della penale contrattualmente pattuita; compensava le spese di lite tra le parti.

Ai debitori veniva notificato un unico atto di precetto (a S.G., intimata, in data 25 agosto 2011), contenente la specifica indicazione della somma dovuta da ciascun promittente venditore ricostruita in virtù della quota di partecipazione al capitale sociale (quella di S.G. pari a 2,285%), come risultante dai contratti preliminari e dalle allegazioni contenute nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, le cui conclusioni erano state trascritte nel titolo esecutivo giudiziale.

2. Gli undici debitori instauravano, per il tramite degli stessi difensori, altrettante opposizioni a precetto, identiche sia per petitum che per causa petendi, deducendo a sostegno dell’opposizione che la sentenza del Tribunale non costituisse titolo esecutivo, in quanto non conteneva alcuna indicazione relativa alla quota di partecipazione di ciascun convenuto al capitale sociale, nè tanto meno della somma che ciascuno era condannato a restituire, sostenendo che da ciò scaturisse la conseguenza che i debitori avrebbero dovuto ricorrere alla tutela monitoria per la liquidazione del credito restitutorio, e che il precetto fosse illegittimo laddove quantificava le somme dovute in restituzione da ciascuno, operazione inesistente nella sentenza posta in esecuzione.

Si costituivano in giudizio i venditori V.I., V.F. e V.M., i quali, rilevato preliminarmente l’abuso del diritto rappresentato dalla frammentazione delle opposizioni e richiesta la riunione dei giudizi, eccepivano il difetto di interesse ad agire per esser state fatte valere doglianze meramente formali (e non invece relative al quantum, nè alla quota di partecipazione) e contestavano l’asserita illiquidità del titolo esecutivo.

L’efficacia esecutiva del titolo veniva sospesa per la parte riguardante S.G., ma l’ordinanza di sospensione veniva successivamente revocata in sede di reclamo, ritenendo il collegio che fosse consentita l’interpretazione extratestuale del titolo sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo giudiziale è stato formato.

Nel giudizio di merito, con la prima memoria l’opponente modificava la propria linea difensiva eccependo altresì la non esecutività del titolo, perchè non passato in giudicato.

3. Con la sentenza n. 8897/2013 il Tribunale di Roma, dopo aver ritenuto azionabile il preteso credito poichè certo, liquido ed esigibile risultando quantificabile sulla scorta di una interpretazione extratestuale del titolo alla luce degli elementi non contestati ed acquisiti agli atti, accoglieva ugualmente l’opposizione dichiarando la nullità del primo atto di precetto ritenendo sprovvisto di efficacia esecutiva il capo della sentenza azionata che aveva statuito la condanna restitutoria, in quanto in rapporto di sinallagmaticità con il capo prevedente la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di cessione delle quote sociali, avente natura di accertamento costitutivo.

4. Nelle more, veniva riformata la sentenza che costituiva il titolo posto in esecuzione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2014 n. 3764/14, in accoglimento dell’appello incidentale, accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica proposta dai V. e trasferiva ai fratelli V. la proprietà delle quote della BIS Srl e caducava, di conseguenza, le pronunce restitutorie nei confronti dei debitori.

5. Nel giudizio di appello introdotto avverso la sentenza di accoglimento della prima opposizione a precetto, all’udienza del 17 marzo 2015, fissata per la precisazione delle conclusioni, l’appellata S. produceva la sentenza n. 3764 del 2014 della Corte d’Appello di Roma, con la quale era venuta meno la condanna restitutoria nel confronti suoi e degli altri promittenti venditori e chiedeva si dichiarasse l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Anche la difesa degli appellanti, preso atto della sentenza, chiedeva si dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con spese di lite compensate.

6. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6803 del 2016 qui impugnata, non dichiarava cessata la materia del contendere come richiesto concordemente benchè con gli ultimi atti difensivi da entrambe le parti, ma rigettava l’appello, confermando l’accoglimento della opposizione al precetto, e condannava i fratelli V. alle spese.

In particolare, affermava che, a prescindere dalla fondatezza o meno dell’appello, l’opposizione doveva ritenersi fondata per motivi sopravvenuti, costituiti dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.

Affermava inoltre che, in virtù del principio della soccombenza, l’opponente, che non era soccombente, non poteva essere condannata al pagamento delle spese processuali, mentre dovevano essere condannati al pagamento delle spese gli opposti (divenuti soccombenti per motivi sopravvenuti), i quali dovevano sopportare anche sul piano della regolamentazione delle spese di lite le conseguenze della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo per qualunque motivo l’opposizione fosse stata proposta.

7. Contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma dell’11 novembre 20163 n. 6083/16, ricorrono per Cassazione, con tre motivi, V.I., V.F. e V.M..

La S., regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., dei principi della domanda (art. 99 e 112 c.p.c.), dei principi che regolano le preclusioni (artt. 163 e 183 c.p.c.), del divieto dei nova in appello (art. 345 c.p.c.) e della modifica delle conclusioni dopo l’udienza di precisazione (art. 352 e 190 c.p.c.) (art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè la violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto processo e del principio di economia processuale.

I ricorrenti lamentano che, fermo restando il potere di rilevare d’ufficio la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, sia precluso al giudice accogliere (e, quindi, ritenere fondata) l’opposizione a precetto per motivi diversi da quelli dedotti nel libello introduttivo del primo grado.

Deducono che, avendo l’opponente la veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni sollevate dallo stesso siano soggette al regime sostanziale e processuale della domanda; con la conseguenza che l’opponente non possa mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice possa accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio. Denunciano che ciò valga a maggior ragione nell’ipotesi in cui, come avvenuto nel caso di specie, l’opponente, all’udienza di precisazione delle conclusioni di secondo grado, si rimetta alla decisione del giudice in ordine alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere avanzata dalla controparte e chieda che la Corte di merito si pronunci sulle spese processuali.

Lamentano inoltre che il divieto dei nova in appello precludeva in ogni caso all’opponente la suddetta integrazione della domanda originaria, a maggior ragione se operata con la comparsa conclusionale, essendo le conclusioni comunque immodificabili dopo l’udienza di precisazione; con la conseguenza che la domanda modificata avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Censurano infine che il diverso orientamento della corte di merito incentivi e premi la proposizione di opposizioni infondate, dilatorie e comunque non necessarie, a fronte del potere officioso del giudice dell’esecuzione, in violazione del principio di economia processuale.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. anche in relazione all’art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4), essendo venuto meno l’interesse a coltivare l’opposizione, nonchè la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 4).

I ricorrenti lamentano che, come rilevato anche nella memoria di replica di secondo grado, l’interesse a proporre opposizione a precetto era venuto meno già per effetto della notificazione di un secondo atto di precetto, identico al precedente.

Denunciano inoltre che, essendo l’opposizione avverso il secondo atto di precetto stata definita con verbale di conciliazione n 145/2016, anche la definizione in via conciliativa dell’opposizione proposta per le stesse ragioni avverso il secondo precetto aveva determinato la cessazione della materia del contendere.

Assumono, infine, che l’interesse della S. a coltivare l’opposizione fosse comunque venuto meno per la sopravvenuta caducazione in corso del giudizio di opposizione del titolo esecutivo (per effetto della sentenza della Corte d’appello del 5 giugno 2014, n. 3764/14), la quale aveva reso inammissibile l’opposizione per difetto di interesse.

Deducono infatti che l’effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado e l’effetto espansivo esterno comportino il venir meno, con effetto ex tunc e indipendentemente dal passaggio in giudicato, del titolo esecutivo e degli atti dipendenti dal titolo esecutivo oggetto di integrale riforma (e, quindi, anche dell’atto di precetto oggetto di opposizione).

Con il terzo motivo, concernente il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese di lite, si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per violazione e/o falsa applicazione del principio di abuso del diritto (art. 360 c.p.c., n. 3).

I ricorrenti lamentano che (fermo restando che, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, la riforma del capo della sentenza sopra censurato ha effetto sulla pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite), la statuizione sulle spese contrasti di per sè con i principi di causalità, soccombenza e dell’abuso del processo.

Denunciano che la Corte territoriale non abbia fatto una valutazione “globale”, avendo essa tralasciato la valutazione della fondatezza dei motivi di opposizione proposti, nonchè del comportamento abusivo della controparte (in quanto i debitori avrebbero proposto 11 opposizioni identiche all’unico precetto).

Censurano infatti che, nella regolamentazione delle spese, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, al Giudice sia precluso, secondo il principio della soccombenza virtuale, condannare alle spese la parte opposta qualora i motivi di opposizione fossero infondati.

Lamentano che fosse ai più configurabile una fattispecie di soccombenza reciproca, che giustificava pertanto la richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dagli opposti (considerato che, rispetto all’originario motivo di opposizione di illiquidità del titolo esecutivo, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e il relativo capo di sentenza non era stato oggetto di impugnazione incidentale, neanche tardiva, sicchè era coperto da giudicato; e considerato inoltre che, rispetto al motivo di opposizione introdotto inammissibilmente con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1, e accolto dal Tribunale, se il titolo non fosse stato riformato in appello con l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica, l’appello avrebbe dovuto essere accolto in quanto la condanna dipendente da una pronuncia costitutiva ha immediata efficacia esecutiva).

Denunciano inoltre che, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, al Giudice sia precluso condannare alle spese la parte opposta anche qualora il comportamento processuale della parte opponente integrasse la fattispecie dell’abuso del diritto (nella specie consistente nell’essere stata proposta, a mezzo degli stessi difensori e nonostante l’unicità del titolo esecutivo e del precetto, un’opposizione identica ad altre dieci per petitum, causa petendi e soggetti creditori; in violazione del dovere di solidarietà sociale e soprattutto del principio di ragionevole durata del processo).

Lamentano pertanto che, nel caso in esame, l’abuso del processo avrebbe dovuto, comunque, quanto meno tradursi in una pronuncia di compensazione delle spese di lite.

Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dei successivi.

Nella specie, è pacifico tra le parti che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 15.6.2011 – la cui esecuzione forzata venne minacciata dai V. col precetto notificato a S.G. il 25.8.2011, da questa opposto – è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 5.6.2014, n. 3764/14 (prodotta in questa sede sub doc. 14), che ha accolto la domanda principale proposta dagli stessi odierni ricorrenti per l’esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita delle quote sociali della Belvedere Impianti Sportivi s.r.l., ex art. 2932 c.c., con relativo assorbimento delle domande restitutorie da loro avanzate in subordine (e dapprima accolte dal Tribunale, con la citata sentenza del 15.6.2011).

Entrambe le parti hanno prodotto questa sentenza nel giudizio di appello, chiedendo che si desse atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul merito della opposizione.

La corte d’appello, tuttavia, non ha dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, ma ha ritenuto di accogliere l’opposizione, seppure per motivi diversi da quelli originariamente introdotti.

La motivazione della sentenza qui impugnata è quindi fino ad un certo punto condivisibile, mentre non se ne possono condividere le conclusioni, che si fondano su una premessa in diritto che va rettificata.

Deve senz’altro convenirsi con la corte d’appello che, come già più volte affermato da questa Corte sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, producendo l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di un presupposto dell’azione esecutiva (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 20868 del 2017; Cass. n. 1925 del 2015; Cass. n. 3977 del 2012; Cass. n. 11021 del 2011; Cass. n. 15363 del 2011).

L’effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado e l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 366 c.p.c., comma 2, che riguarda atti o provvedimenti dipendenti dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, posta in esecuzione e riformata, comportano infatti il venir meno (fin dalla data della sentenza di riforma, con effetto ex tunc ed indipendentemente dal passaggio in giudicato di essa (richiesto, invece, dall’art. 336 c.p.c. prima della novella del 1990) del titolo esecutivo e degli atti dipendenti dal titolo esecutivo oggetto di integrale riforma (tra i quali rientra anche l’atto di precetto oggetto di opposizione), essendo la permanenza del titolo esecutivo condizione dell’azione esecutiva.

Non può invece condividersi la conclusione cui perviene, sulla base di queste argomentazioni, la sentenza impugnata, che ne fa discendere che l’opposizione all’esecuzione proposta dal soggetto nei cui confronti sia stata minacciata o esercitata l’azione esecutiva in forza di quello stesso titolo successivamente venuto meno è sia pure per motivi sopravvenuti e diversi da quelli fatti valere in origine, un’opposizione fondata.

E’ questa una affermazione contenuta in alcune precedenti pronunce di questa Corte (v. Cass. n. 3977 del 2012 e 20868 del 2017) i seppure finalizzata al tema della liquidazione delle spese di lite, in quanto posta a fondamento dell’affermazione secondo la quale le spese di lite non si potessero porre a carico dell’opponente, che, in caso di caducazione del titolo, individua come parte sostanzialmente vincitrice; la massima di Cass. n. 20868 del 2017 così recita: “In sede di opposizione all’esecuzione, con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perchè il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, questa deve ritenersi fondata per qualunque motivo sia stata proposta, e il giudice dell’opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità “ex tunc” dell’esecuzione.”.

Questa affermazione, secondo la quale la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, nell’ambito del giudizio di opposizione all’esecuzione, benchè sia intervenuta per motivi del tutto autonomi e diversi dai quelli rispetto ai quali fosse stata proposta originariamente l’opposizione, porti all’accoglimento nel merito della opposizione, contrasta, ingiustificatamente, con il generale principio della domanda, che nelle opposizioni esecutive, ed agli atti esecutivi in particolare, riceve una ulteriore cristallizzazione in virtù della individuata tipologia dei motivi legittimanti la proposizione di ciascuna categoria di opposizione e della delimitazione dell’oggetto della opposizione all’esame dei motivi concretamente proposti.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in accoglimento del primo motivo, laddove ha ritenuto fondata l’opposizione, benchè per un motivo totalmente diverso da quello proposto dalla opponente.

Ciò detto, e non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, facendo uso dei poteri di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, e va definita con la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, essendo venuto meno il titolo esecutivo, è venuto meno anche ogni interesse alla decisione nel merito della opposizione previo esame dei motivi originariamente formulati.

La cessazione della materia del contendere, com’è noto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in questa sede di legittimità, può essere dichiarata allorchè “risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti” (Cass. n. 271/2006).

Nel caso di specie, è evidente che, con l’immediata eliminazione della sentenza stessa e dei suoi effetti, a causa della sua riforma, fosse cessata ogni ragione di controversia tra i V. e la S. in ordine al contestato diritto dei primi di procedere esecutivamente in forza del detto titolo per recuperare gli acconti versati, già nel giudizio di appello. La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo integra infatti un’ipotesi di cessazione della materia del contendere per il verificarsi di un evento processuale elidente l’interesse, giuridicamente rilevante, alla decisione sull’assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignorati (Cass. n. 6016 del 2017).

Occorre a questo punto evidenziare che la caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione porta, ove rilevata, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse e non all’accoglimento dell’opposizione, e che la liquidazione delle spese del giudizio non è da effettuarsi automaticamente in favore dell’opponente, potendola ritenere al massimo compensata, in presenza dei motivi di legge (come accadrebbe se si ritenesse l’opposizione accolta) ma deve avvenire utilizzando il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità (Cass. n. 6016 del 2017 tra le altre), considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale.

Diversamente opinando, la redistribuzione dei costi di lite sarebbe innervata irrazionalmente dalla casualità, determinata cioè, dalla tempistica della caducazione del titolo (incentivando in tal modo anche un possibile utilizzo strumentale dell’opposizione).

Occorre, pertanto, scrutinare il ricorso in esame, e attraverso di esso l’intera vicenda processuale, al fine di provvedere sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale (v., ex multis, Cass. n. 6016/2017, già citata); e ciò tanto più che i V., in seno al ricorso, avevano anche (apprezzabilmente, benchè irritualmente, in ottica deflattiva) proposto la conciliazione della controversia con integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Deve evidenziarsi infatti che, poichè la declaratoria di cessazione della materia del contendere resa in sede di legittimità comporta la caducazione delle sentenze precedentemente rese nei gradi di merito (Cass. n. 17334/2005; v. anche Cass., Sez. Un., n. 1048/2000), occorrerà procedere al regolamento delle spese dell’intero giudizio, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c.. secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 14267/2017, emessa a definizione di un’altra delle undici opposizioni a precetto proposte avverso la sentenza n. 12992/2011 del Tribunale ordinario di Roma).

Considerando l’intero giudizio, se ne ricava che i V., opposti, debbano essere reputati virtualmente vincitori. Le contestazioni degli opponenti relative alla inesistenza del titolo esecutivo perchè mancante della specifica indicazione delle quote è stata superata già in primo grado a fronte della precisa indicazione, da parte dei V., per ciascun convenuto, della rispettiva quota di partecipazione alla società ricavata da elementi legittimamente acquisiti a in quanto contenuti negli atti introduttivi (e comunque lo sarebbe stata a fronte del principio di eterointegrazione del titolo). Infondata, ai fini sempre della sola soccombenza virtuale, deve ritenersi l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale la condanna restitutoria sarebbe stata di per sè illiquida perchè indissolubilmente legata alla pronuncia di accertamento costitutivo sul contratto preliminare, contestata dai V. con l’appello: la condanna dipendente da una pronuncia costitutiva ha infatti una immediata efficacia esecutiva.

Si può anche aggiungere (pur precisando che la circostanza non ha diretta rilevanza in quanto la soccombenza virtuale deve valutarsi nel giudizio di opposizione all’esecuzione ed in relazione ai motivi di opposizione ivi introdotti), che la caducazione del titolo esecutivo è intervenuta perchè la domanda originaria dei V. verso gli undici convenuti, volta ad ottenere una sentenza sostitutiva del negozio traslativo definitivo che essi rifiutarono di concludere, è stata accolta.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le spese, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna S.G. alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in Euro 5.500,00 per il primo grado, Euro 6.817,50 per il giudizio di secondo grado ed in Euro 8.000,00 per compensi per il giudizio di legittimità, oltre le spese forfettarie nella misura del 15%, oltre esborsi determinati in Euro 200,00 ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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