Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30856 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17953/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

F.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCO SCARPELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1553/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/01/2013 r.g.n. 872/2011;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto di F.I. all’indennità di accompagnamento dalla data del provvedimento di revoca della predetta prestazione;

2. la Corte di merito ha ravvisato, per la patologia dell’assistito (focomelia degli arti superiori), la permanente possibilità di fruire dei benefici assistenziali di legge e conseguentemente ha escluso visite di controllo e revisione del beneficio, concludendo per l’illegittima revoca della prestazione;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, F.I..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con i motivi di ricorso l’ente previdenziale ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 1 e della L. n. 18 del 1980, art. 1, giacchè la Corte di merito, per essere oggetto della controversia l’esistenza del diritto alla prestazione, avrebbe dovuto accertare l’insussistenza delle condizioni sanitarie per continuare a fruire della prestazione; omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’intervenuto riconoscimento dell’indennità in assenza di una statuizione sulla sussistenza del requisito sanitario e in presenza di una consulenza tecnica d’ufficio incentrata sulla insussistenza dei requisiti; violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 80, conv. in L. n. 133 del 2008, in relazione al D.M. n. 36838 del 2009, art. 1, comma 6, con riferimento alla possibilità, riconosciuta all’istituto, di procedere ad accertamenti, e verifiche, sulla base di un piano straordinario di controlli, con esonero da visita medica, per soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al D.M. 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, solo a condizione della previa valutazione, da parte della Commissione medica decentrata, della documentazione sanitaria;

5. il primo motivo di ricorso è da accogliere;

6. la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all’indennità di accompagnamento, ha rimarcato che la ratio del riconoscimento della prestazione, di natura assistenziale e non previdenziale, risiede nella funzione di sostegno del nucleo familiare che si prenda cura del soggetto totalmente inabile, al fine di evitarne il ricovero in istituti di cura e di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (v., fra le altre, Cass. n. 28705 del 2011);

7. è stato anche sottolineato, nei precedenti di legittimità, che i presupposti per il riconoscimento del beneficio non vanno intesi in senso strettamente materiale ma coerentemente alla funzione di incoraggiamento dell’assistenza familiare sottesa alla predetta prestazione assistenziale, introdotta in aggiunta alle altre provvidenze previste in favore dei mutilati e degli invalidi civili (cfr. Cass. n. 14244 del 2012), al fine di contenere la spesa sociale che comporterebbe il ricovero di persone bisognevoli dell’assistenza altrui per preservare la propria salute e la dignità personale;

8. l’indennità può essere riconosciuta anche in favore di soggetti materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (vestirsi, provvedere alla pulizia personale, nutrirsi, assumere farmaci) ma che non accompagnino la materialità di tali atti con la capacità e consapevolezza di intenderne significato, portata e importanza, a salvaguardia della condizione psico-fisica e della dignità personale (v., fra le tante, Cass. n. 25255 del 2014 e i precedenti ivi richiamati);

9. è stato anche rilevato, in dottrina, che l’individuazione di una ratio complessiva del sistema dell’assistenza sociale, che sul piano della tutela giuridica dell’invalidità assume connotazioni distinte dalla previdenza sociale (cfr. Cass. n. 4710 del 2016), non possa prescindere dall’intreccio fra aspetti di economicità dei costi, gravanti sulla fiscalità generale e sulla solidarietà familiare, e tutela della dignità della persona invalida, assurgendo la dignità, non meno della salute, a corollario dei valori costituzionali che pongono la persona al centro dell’ordinamento, sicchè la meritevolezza delle prestazioni che la persona invalida ha diritto di ricevere, in base all’art. 38 Cost., comma 1, ritrova nella dignità un parametro ineludibile;

10. tanto premesso, il diritto all’indennità di accompagnamento dei soggetti affetti da grave patologia irreversibile, con esonero dall’obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione, è stato riconosciuto, di recente, da questa Corte (v. Cass. n. 29919 del 2018), in fattispecie in cui il titolare della prestazione economica di invalidità aveva ricevuto richiesta, da parte dell’istituto previdenziale, della documentazione sanitaria che consentisse di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’esonero dalla visita di revisione e l’assistito, che pur aveva provveduto ad inviare la certificazione di prima istanza e gli ulteriori certificati della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile, era stato ugualmente convocato a visita di revisione, alla quale non si era presentato, subendo conseguentemente la sospensione e poi la revoca della prestazione;

11. l’insussistenza dell’obbligo dell’assistito di presentarsi alla visita medica, disposta senza prendere in considerazione che lo stesso aveva titolo ad esserne esonerato, è stata dunque affermata da questa Corte, in coerenza con la finalità di evitare l’attivazione di procedure di verifica superflue ed onerose e con il riconoscimento del diritto dell’assistito a non sottostare a quelle procedure, muovendo da premesse, in fatto, diverse da quelle ora all’esame del Collegio;

12. invero, i giudici del gravame, con la sentenza ora impugnata, si sono limitati ad affermare, nella convinzione che la cognizione sul diritto al beneficio attenesse all’impugnativa dell’atto di revoca, il divieto di revisione rispondente ad una finalità solidaristica di ordine generale a tutela dei soggetti deboli, argomentando, fra l’altro, dalla previsione del D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008, senza compiere alcun accertamento sulla sussistenza dei presupposti per l’integrazione della fattispecie legale, fattispecie che non annovera la legittimità o meno degli atti dell’amministrazione competente;

13. invero, le stesse fonti normative invocate dalla Corte di merito – in particolare, il D.M. n. 36838 del 2009, attuazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 80, conv. in L. n. 1333 del 2008, che recita all’art. 1, comma 6: “I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti” – suggellano l’interpretazione di segno opposto a quella seguita dai giudici del gravame, nel senso dell’indispensabile accertamento dei presupposti per la fattispecie legale, sia pure, quanto alla fase amministrativa, nella forma semplificata del mero esame della documentazione agli atti attestante la permanenza delle minorazioni, con esonero da visita medica;

14. quanto, poi, all’accertamento giudiziale del diritto all’indennità di accompagnamento revocata, la sussistenza e il perpetuarsi delle condizioni di minorazione in presenza di patologie irreversibili implicano comunque, per beneficiare del ripristino della prestazione, il necessario accertamento di dette condizioni, in base a prove ritualmente acquisite e non contestate, valorizzando, secondo le circostanze, anche presunzioni di fatto sulla permanenza, nel tempo, di condizioni sanitarie o psicofisiche che compromettono la salute e la dignità della persona nei sensi sopra enunciati, in difetto di contrarie emergenze;

15. all’accoglimento del primo motivo, assorbite le ulteriori censure, segue la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto;

16. alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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