Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30855 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9122-2017 proposto da:

ALLIANZ SPA, in persona del Procuratore Speciale Dott.

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N 17/A,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., S.L., M.A., C.A.,

R.A. quali eredi di M.M., A.D.,

CO.GI.ST., F.P., ASSITALIA SPA, L.L.,

SC.BE.;

– intimati –

Nonchè da:

F.P., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA CICCOTTI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LEONARDA GENNA, ROBERTO VICINI

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del

procuratore Dott. CE.ST. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA

ERCOLANI giusta procura speciale in calce al controricorso;

M.G., S.L., M.A., C.A.,

R.A. nella loro qualità di eredi di M.M.,

G.I. e MI.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO REGGIANI,

BRUNO COSSU giusta procura speciale in calce al loro controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

ALLIANZ SPA, L.L., A.D., CO.GI.ST.,

R.P., R.B., MI.GA.;

– intimati –

Nonchè da:

M.G., S.L., M.A., C.A.,

R.A. nella loro qualità di eredi di M.M.,

G.I. e MI.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO REGGIANI,

BRUNO COSSU giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del

procuratore Dott. CE.ST. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA

ERCOLANI giusta procura speciale in calce al controricorso;

ALLIANZ SPA, in persona del Procuratore Speciale Dott.

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N 17/A,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

A.D., SC.BE., F.P., L.L.,

CO.GI.ST.;

– intimati –

Nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del

procuratore Dott. CE.ST. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA

ERCOLANI giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.G., S.L., M.A., C.A.,

R.A. nella loro qualità di eredi di M.M.,

G.I. e MI.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO REGGIANI,

BRUNO COSSU giusta procura speciale in calce al loro controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

A.D., L.L., SC.BE., F.P., ALLIANZ

SPA, CO.GI.ST., R.P., MI.GA.,

R.B.M.;

– intimati –

Nonchè da:

CO.GI.ST., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato LORENZO BORRE’,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE FACCI giusta procura

speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

F.P., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA CICCOTTI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LEONARDA GENNA, ROBERTO VICINI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

ALLIANZ SPA, in persona del Procuratore Speciale Dott.

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N 17/A,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

L.L., A.D., SC.BE., ASSITALIA SPA ORA

GENERALI ITALIA SPA, S.L., R.A., C.A.,

M.G., M.A., R.P.,

R.B., RI.GA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1556/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

il rigetto del ricorso incidentale di F.P.; l’accoglimento

del ricorso principale di ALLIANZ SPA; l’accoglimento del ricorso

principale di GENERALI ITALIA SPA; l’inammissibilità del ricorso

incidentale di CO.GI.ST.; il rigetto del ricorso

incidentale di S.L., RE.AN., CA.AR.,

M.G., e M.A.;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia ha origine in seguito ad un incidente stradale verificatosi in Bologna il 24-6-1999, allo ore 4,00 circa, all’incrocio regolato da impianto semaforico tra (OMISSIS), nel corso del quale l’autocarro di proprietà di F.P. e condotto da A.D. (assicurato per la rca con Assitalia SpA, ora Ina-Assitalia Spa), che trasportava mobilio di proprietà di Sc.Be., si era violentemente urtato con l’autovettura di proprietà e condotta da Ca.Gi. detto S. ed assicurata per la rca con la RAS SpA (ora Allianza SpA), nella quale erano trasportati Ri.Gi., L.L. e M.M.; quest’ultimo, in particolare, aveva subito un gravissimo danno cerebrale che gli aveva determinato una invalidità al 100% con diagnosi di “grave tetraparesi spastica, limitazioni articolari, grave deficit visivo, assenza di produzione verbale, gestuale e vescicale”.

In tre separati giudizi, successivamente riuniti, F.P., A.D., Sc.Be., Ca.Gi. detto S., Ri.Gi., L.L. e M.M. nonchè Mi.Ma. e G.I., genitori di M.M., chiesero il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del detto sinistro; nelle more dei giudizi, in data (OMISSIS), morirono, per cause non direttamente dipendenti dal sinistro (il padre aveva provocato la morte della moglie e del figlio, e poi la sua, praticando una iniezione letale), Mi.Ma., G.I. e M.M.; si costituirono, quali eredi di quest’ultimi, S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A..

Con sentenza 5188/2009 del 9/10-12-2009 l’adito Tribunale di Bologna, riconosciuto il paritario concorso di responsabilità – ex art. 2054 c.c., comma 2, dei conducenti dei due mezzi, condannò, in solido, Ras SpA e Co.Gi. detto S. nonchè Assitalia e A.D. e F.P. al risarcimento dei subiti danni (quanto alle Compagnie assicuratrici nei limiti del massimale) ed accolse anche la domanda di rivalsa formulata dall’Assitalia nei confronti del proprio assicurato F.P. e di A.D., ritenendo al riguardo inoperativa la garanzia assicurativa atteso lo stato di alterazione del conducente dell’autocarro A.D. per l’assunzione di stupefacenti.

Con sentenza 8-3/14-9-2016 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da Allianz, Ina Assitalia e Co.Gi. detto S. nei confronti di S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità, ha ridotto l’importo del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato a loro favore ed ha rigettato tutti gli altri appelli.

In particolare la Corte ha, in primo luogo, concordato con il Tribunale sul paritario concorso di responsabilità dei due conducenti; al riguardo ha innanzitutto confermato il giudizio di inattendibilità dei testi escussi, atteso che gli stessi (della cui presenza al momento dell’incidente peraltro non vi era traccia nei rilievi dei Carabinieri e della Polizia Municipale) avevano reso dichiarazioni approssimative e tra loro contraddittorie ed incompatibili; ha, poi, ritenuto che correttamente il Tribunale aveva fondato la sua cognizione sugli oggettivi rilievi eseguiti dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale nell’immediatezza e sul responso tecnico cinematico ufficiale (non efficacemente contestato dai consulenti di parte), dai quali era emerso che entrambi i veicoli stavano procedendo a velocità superiore al limite urbano e comunque non prudenziale per le circostanze del caso concreto; ha, infine precisato che siffatta esistenza di elementi concreti di colpa di entrambi i conducenti non impediva il ricorso al criterio della responsabilità presunta di pari grado ex art. 2054 c.c., comma 2, non essendo possibile stabilire in concreto la misura della incidenza causale di ciascuna condotta nella determinazione dell’evento e non avendo le parti fornito la prova contraria all’affermazione del proprio uguale concorso; il mancato accertamento in concreto delle causalità del sinistro, e la conseguente impossibilità di escludere l’estraneità del conducente A., rendeva inoperante la presunzione di responsabilità del conducente A.D. per essere risultato positivo al test antidroga.

La Corte, inoltre, in ordine alla liquidazione del danno (patrimoniale e non) subito dal terzo trasportato M.M. e dai suoi genitori Mi.Ma. ed G.I., ha ridotto detto importo, ritenendo illogica la statuizione impugnata che aveva dapprima accertato che il decesso dei tre era stato dovuto a ragioni non direttamente ricollegabili al sinistro, e poi aveva invece liquidato detto danno con riferimento alla possibile (astratta) durata della vita futura del danneggiato, senza fare riferimento all’effettiva durata (in concreto) di vita del danneggiato; secondo la Corte territoriale, in altre parole, il mero dato statistico sulla ipotetica durata della vita che informa le tabelle applicate per il risarcimento era divenuto inattuale in quanto superato dall’intervenuto decesso, e non poteva quindi più essere utilizzato nella liquidazione del danno.

La Corte, infine, con riferimento alla domanda di rivalsa della Assitalia nei confronti del F. e dell’ A., ha innanzitutto confermato la ricorrenza dell’alterazione psicofisica di quest’ultimo per pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, riscontrata dalle analisi effettuate in occasione del ricovero ospedaliero subito dopo il sinistro; al riguardo ha ritenuto astratti gli argomenti addotti (incidenza del falso positivo nelle metodiche di analisi utilizzate) per rimuovere l’oggettività dell’accertamento; ha poi evidenziato che l’inoperatività in tal caso della garanzia assicurativa prescindeva dalla incidenza causale dell’alterazione psicofisica nell’accadimento del sinistro.

Avverso detta sentenza propone ricorso principale Allianz SpA, affidato ad un motivo.

Resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità.

Resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi, F.P..

Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo, Generali Italia SpA (ex Ina-Assitalia SpA).

Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, Co.Gi. detto S..

Resiste con controricorso Allianz SpA.

Allianz SpA nonchè S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità, nonchè F.P. hanno presentato successive memorie.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale di Allianz SpA e Generali Italia SpA; il rigetto dei ricorsi incidentali di F.P. e di S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità; l’inammissibilità del ricorso incidentale di Co.Gi. detto S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per esigenze logiche le censure sollevate nel ricorso principale ed in quello incidentale rispettivamente da Allianz SpA e Generali Italia SpA vanno trattate in seguito.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 1223,1226 e 2056 c.c., e, in generale, dei principi in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, lamentano che la Corte, riducendo l’importo del risarcimento loro dovuto facendo riferimento alla durata effettiva della vita di M.M. ed applicando nel detto calcolo il criterio della mera proporzione matematica, abbia liquidato il risarcimento in maniera non integrale ed effettiva, senza invero tenere conto, da una parte, che il danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità pscifisica non è una funzione crescente in modo costante nel tempo ma si concentra per la gran parte nel periodo iniziale per poi decrescere progressivamente sino a stabilizzarsi, e, dall’altra, senza applicare alcun “aumento personalizzato”, nonostante la specificità della situazione (la tragica morte di M.M. e dei suoi genitori era in qualche modo, sia pur metagiuridicamente, conseguenza del sinistro stradale).

Il motivo è inammissibile.

Come sostanzialmente non contestato neanche dai ricorrenti, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio di questa S.C. secondo cui, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno va parametrato, nel rispetto del fondamentale principio di contenimento di qualunque forma di risarcimento all’effettivo pregiudizio arrecato, alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto (conformi Cass. 679/2016; 10897/2016; 13331/2016 e 23739/2011).

Ciò posto, per quanto riguarda la effettiva liquidazione del detto danno, la censura sollecita, nella sostanza, anche per quanto concerne la “personalizzazione”, una valutazione di merito operata dalla Corte, incensurabile in questa sede, mentre l’invocazione del riconoscimento di un nesso eziologico tra l’evento dannoso e la morte di M.M. (nesso che gli stessi ricorrenti peraltro definiscono metagiuridico) costituisce un’allegazione fattuale che non risulta essere stata dedotta in precedenza, e non può pertanto essere fatta valere in questa sede.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza, lamentano che la Corte d’Appello, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, abbia ridotto, senza alcuna motivazione, la somma liquidata a titolo di danno patrimoniale anche dell’importo (Euro 30.000,00) che era stato riconosciuto per i danni subiti, a tale titolo, dai genitori; in subordine, nullità della sentenza per contrasto (insanabile) tra motivazione e dispositivo.

Il motivo è inammissibile in quanto non in linea con la decisione impugnata, dal cui dispositivo, come evidenziato dallo stesso Procuratore Generale (con interpretazione alla quale hanno aderito gli stessi ricorrenti), non si ricava affatto che la Corte territoriale abbia voluto escludere le suddette voci risarcitorie, avendo invero la sentenza trattato unicamente della riduzione della voce spettante, a titolo di danno patrimoniale, a M.M..

Con il primo motivo di ricorso incidentale F.P., denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 132 e 116 c.p.c., contesta il giudizio di inattendibilità dei testi operata dalla Corte di merito.

Con il secondo motivo di ricorso F.P., denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per difetto di motivazione nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, lamenta che la Corte, in conseguenza dell’errore nella valutazione delle prove, abbia erroneamente poi applicato l’art. 2054 c.c..

I motivi, complessivamente intesi, sono inammissibili, in quanto sollecitano la rivalutazione delle risultanze istruttorie e, dunque, si risolvono, sub specie di violazione di legge, in una censura alla ricostruzione della “questio facti” al di fuori dei limiti indicati da Cass. S.U. 8053 e 8054/2014, secondo cui “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”; fatto storico (nel senso su precisato) omesso non specificamente indicato nel ricorso in esame.

In ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste, infine, il difetto assoluto di motivazione in ordine alla inattendibilità dei testi, avendo al contrario la Corte di merito, come desumibile dalla su riportata sintesi della statuizione impugnata, ampiamente motivato il proprio convincimento sul punto.

Con il terzo motivo di ricorso F.P., denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio di omessa pronuncia) nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c. (difetto e/o contradditorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia), sostiene che la Corte abbia rigettato con motivazione apparente la sua doglianza in ordine all’accoglimento (in primo grado) della domanda di rivalsa avanzata dalla Compagnia di Assicurazione.

Il motivo è infondato, atteso che, anche in tal caso, la motivazione, come desumibile dalla su esposta sintesi, non può ritenersi apparente, avendo la Corte territoriale, con valutazione in fatto, confermato la ricorrenza dell’alterazione psicofisica dell’ A. per pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e ritenuto astratti gli argomenti addotti per rimuovere l’oggettività dell’accertamento; nè può sostenersi che la Corte abbia omesso di pronunciarsi sull’asserito carattere vessatorio della clausola del contratto di assicurazione concernente la domanda di rivalsa, dovendosi ritenere che la Corte, nell’affermare la irrilevanza dell’incidenza in concreto dell’assunzione di stupefacenti nella verificazione dell’incidente, abbia implicitamente esaminato la questione, escludendo il carattere vessatorio della clausola; in ogni modo, come evidenziato anche dal Procuratore generale, la previsione del diritto di rivalsa non limita la responsabilità dell’assicuratore, ma perimetra il rischio garantito, escludendone i casi in cui il conducente abbia assunto sostanze stupefacenti; di conseguenza, siffatta clausola non può essere considerata vessatoria nemmeno ai sensi dell’art. 1469 ter c.c., ratione temporis vigente (v. Cass. 11373/2011).

Con l’unico motivo di ricorso incidentale Ca.Gi.St., denunziando ex art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per omessa pronuncia, si duole che la Corte territoriale, nonostante fosse stata espressamente richiesta la condanna delle Compagnie anche al risarcimento dei danni subiti da Sc.Be., abbia completamente omesso di prendere in considerazione anche tale motivo di appello.

Detto ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato presentato oltre il termine di cui agli artt. 369,370 e 371 c.p.c.; risulta, invero agli atti che il Co. ha ricevuto il ricorso principale di Allianz in data 12-4-2017 mentre ha proceduto alla notificazione del suo ricorso incidentale in data 6-7-2017.

Con l’unico motivo di ricorso principale l’Allianz SpA, e di ricorso incidentale la Generali Italia SpA, denunziando – ex art. 364 c.p.c. – nullità del procedimento per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., si dolgono che la Corte, dopo avere ridotto i risarcimenti dovuti agli eredi M., non abbia poi condannato gli stessi al rimborso delle somme ricevute in precedenza, nonostante l’espressa istanza formulata in appello dalle Compagnie.

Il motivo è fondato.

Come già affermato da questa S.C. “incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita” (cass. 8639/2016; conf. Cass. 2662/2013; Cass. 18062/2018).

Di conseguenza, risultando dagli atti l’effettiva proposizione (da parte delle Compagnie) della domanda restitutoria, vanno accolti i detti ricorsi e cassata sul punto l’impugnata sentenza; non essendo, tuttavia, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito come previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, ordinando a S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità, la restituzione delle somme versate in esubero dalle dette Compagnia assicuratrici rispetto alla condanna di cui alla impugnata sentenza della Corte d’Appello.

In considerazione dei rilievi svolti in tema di compensazione delle spese dalla Corte d’Appello, da ritenere validi anche in questa sede, si reputano sussistenti giusti motivi per dichiarare compensate tra tutte le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè i ricorsi sono stati presentati successivamente al 30-1-2013 e sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali F.P., Co.St. detto G. nonchè S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale proposto dall’Allianz SpA e quello incidentale proposto dalla Generali SpA; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ordina a S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità, la restituzione delle somme versate in esubero dalle dette Compagnie assicuratrici rispetto alla condanna di cui alla impugnata sentenza della Corte d’Appello; rigetta il ricorso incidentale proposto da F.P. e quello proposto da S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e Alessandro M.G., nella loro qualità; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Co.St. detto G.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali F.P., Co.St. detto G. nonchè S.L., Re.An., Ca.Ar., M.G. e M.A., nella loro qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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