Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30854 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30854 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 24986-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO 06363391001,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

K & K SRL;
– intimata –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
20/09/2012;

n.
di

303/2012

CATANIA,

depositata

della
il

Data pubblicazione: 22/12/2017

viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa
RITA SANLORENZO che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

La CTP di Catania con la sentenza n. 1026/06/2009 accoglieva
il ricorso della K & K S.r.l. avverso l’avviso di accertamento
notificatole in data 16 settembre 2006, con il quale per l’anno
di imposta 1999 era stato accertato un maggior reddito ai fini
IRPEG, IRAP ed IVA.
Sosteneva la società che aveva già provveduto a definire ogni
pendenza tributaria con l’Ufficio ai sensi dell’art. 9 della legge
n. 289 del 2002, e che l’atto impugnato costituiva un
accertamento integrativo di un precedente avviso emesso
dall’Ufficio a seguito di un processo verbale di contestazione
della Guardia di Finanza del 31 luglio 2001, a conclusione di
una verifica compiuta presso la società, e per gli anni di
imposta dal 1997 sino al maggio dl 2001.
L’atto oggetto di causa era però stato adottato dall’Ufficio
facendo richiamo ad un altro pvc della Guardia di Finanza
recante la data del 24 luglio 2003 nel quale si deduceva che, a
seguito di un approfondimento dei dati rilevati in occasione
della prima verifica, era emerso che la fattura n. 50 del
dicembre del 1999 emessa dalla Biocom S.a.s. risultava in
realtà emessa per operazioni inesistenti.
A detta dell’iniziale parte istante il nuovo accertamento era
illegittimo in quanto non vi era contestazione di elementi
nuovi, cioè non conosciuti al momento del primo accertamento,
risultando quindi violate le prescrizioni di cui agli artt. 2 co. 4
lett. a) del D. Lgs. n. 218 del 1997, l’art. 43 co. 3 del DPR n.

Ric. 2013 n. 24986 sez. ST – ud. 07-12-2017 -2-

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

600 del 1973 e l’art. 57 ultimo comma del DPR n. 603 del
1972.
Avverso la sentenza di prime cure, che riteneva fondate le
doglianze della contribuente, proponeva appello l’Ufficio, e la
CTR di Catania, con la sentenza n. 303/34/12 del 20 settembre

del giudice di prime cure.
Aggiungeva poi che la conoscenza sopravvenuta di nuovi
elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del
primo avviso, presuppone per la legittimità dell’avviso
integrativo, che gli stessi siano indicati nell’atto impositivo,
indicando altresì i fatti attraverso i quali l’Ufficio ne ha avuto
conoscenza.
Nella fattispecie emergeva che la fattura considerata emessa
per operazioni inesistenti, era già nota sin dalla prima verifica,
così che l’approfondimento di indagine su fatti già conosciuti
non può essere qualificato come un nuovo elemento che
legittima il potere di rettifica ai sensi delle norme sopra
richiamate.
L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha chiesto la cassazione
di tale sentenza con ricorso affidato a due motivi.
L’intimata non ha svolto difese in questa fase.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo denunzia il vizio di motivazione della sentenza
gravata ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in quanto i
giudici di appello si sarebbero limitati a recepire per relationem
le motivazioni della CTP, omettendo di sottoporre la medesima
a valutazione critica, condizione che appare necessaria per la
validità di una siffatta tecnica motivazionale.
Il motivo è inammissibile.

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2012, rigettava il gravame ritenendo condivisibili le motivazioni

Ed, invero la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20
settembre 2012, e cioè in data successiva all’entrata in vigore
della legge n. 134 del 2012, che ha introdotto la nuova
previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c.
La redazione del motivo non appare conformarsi alla nuova

in punto di insufficiente motivazione, e cioè sulla scorta di una
censura non più suscettibile di essere proposta come tale al
giudice di legittimità.
In ogni caso il motivo risulta infondato, atteso che la sentenza
di appello, lungi dal limitarsi a recepire acriticamente la
motivazione del giudice di primo grado, ha in realtà aggiunto
delle proprie personali valutazioni, richiamando precedenti di
legittimità che supporterebbero la soluzione adottata, ed
evidenziando in fatto che la fattura ritenuta relativa ad
operazioni inesistenti, in realtà era già presente tra gli atti
oggetto della prima verifica della Guardia di Finanza,
risolvendosi il secondo avviso non già nella necessitata
rivalutazione della situazione tributaria della società alla luce di
fatti nuovi sopravvenuti, quanto una rivalutazione compiuta
sulla base di un mero approfondimento dell’iniziale verifica.
Trattasi di considerazioni intrinsecamente coerenti e munite di
logicità che, anche alla luce della previgente formulazione della
norma in questione, non avrebbero consentito di poter
affermare l’esistenza del vizio motivazionale denunziato.
Il secondo motivo denuncia invece la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 co. 4 del D. Lgs. n. 218 del 1997,
dell’art. 43 co. 3 del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 57 co. 3
del DPR n. 633 del 1972.
Assume la ricorrente che alla luce della giurisprudenza di
legittimità, è possibile emanare un accertamento integrativo

Ric. 2013 n. 24986 sez. ST – ud. 07-12-2017 -4-

prescrizione normativa, reiterando essenzialmente una critica

nel caso in cui, come previsto dalle norme in esame,
sopravvengano elementi nuovi, intesi come tali quelli
conosciuti solo in un momento successivo all’iniziale verifica.
L’Ufficio nulla sapeva dei fatti che hanno spinto ad emanare
l’avviso oggi impugnato, con la conseguenza che la sentenza

del motivo.
Ed, invero, costituisce orientamento pacifico di questa Corte
quello secondo cui (cfr. Cass. n. 18065/2010) requisito di
legittimità per l’esercizio del potere integrativo o modificativo
dell’accertamento già notificato al contribuente da parte
dell’Amministrazione finanziaria, è la conoscenza sopravvenuta
di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a
fondamento del primo avviso, come implicitamente emerge
dalla considerazione che la stessa norma richiede, a pena di
nullità, che l’atto integrativo indichi i nuovi elementi di fatto e
gli atti e i fatti attraverso i quali l’Ufficio ne ha avuto
conoscenza, adempimento che, evidentemente, assolve anche
alla funzione di consentire un controllo sulla posteriorità dei
fatti sui quali l’Ufficio fonda una nuova pretesa. Il requisito
della novità è necessario anche quando l’avviso rettificato
abbia avuto natura parziale perché la nozione di accertamento
parziale non indica che l’oggetto sia limitato a singoli elementi,
né che esso sia caratterizzato da provvisorietà rispetto a quello
ordinario, ma soltanto, che in base alla formula normativa
usata, l’imposizione è fondata su segnalazioni provenienti da
determinate fonti di conoscenza (soggetti esterni all’Ufficio
finanziario procedente) nonché implicitamente in grado, in
forza di un c.d. automatismo argomentativo, di fornire, in base
ad una verifica elementare, gli elementi di contenuto dell’atto.

Ric. 2013 n. 24986 sez. ST – ud. 07-12-2017 -5-

ha fatto erronea applicazione delle norme indicate nella rubrica

Inoltre, il presupposto della sopravvenuta conoscenza di
elementi nuovi va inteso non come la verificazione di fatti
nuovi, che devono invece essersi realizzati nel periodo di
imposta oggetto di accertamento, ma come la realizzazione di
una situazione di conoscibilità di fatti fiscalmente rilevanti

quale è seguita l’acquisizione della conoscenza effettiva da
parte dell’Ufficio e, dunque, il potere di integrare o modificare
in aumento il precedente avviso di accertamento è anch’esso,
al pari del potere di autotutela, un potere amministrativo di
secondo grado, che tuttavia, a differenza del potere di
annullamento, consente all’Ufficio di aggiungere al precedente
accertamento parziale legittimo, senza sostituirlo, una
valutazione omogenea della fattispecie che si è potuta rilevare
solo per gradi ed è perciò diverso sia strutturalmente sia
funzionalmente dal potere di annullamento.
Ne deriva quindi che (cfr. Cass. n. 576/2016) anche i dati
conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di
quello che ha emesso l’avviso di accertamento al momento
dell’adozione di esso, costituiscono, ai sensi dell’art. 43,
comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, elementi sopravvenuti,
che legittimano l’integrazione o la modificazione in aumento
dell’avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi
avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivo della norma al
solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sulla base
di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di
dati già originariamente in possesso dell’ufficio procedente
(conf. ex multis Cass. n. 22019/2014; Cass. n. 11057/2006).
Poste tali premesse in punto di diritto, rileva il Collegio che la
censura proposta appare essenzialmente rivolta a contestare la
valutazione in fatto così come operata in maniera non

Ric. 2013 n. 24986 sez. ST – ud. 07-12-2017 -6-

successiva all’adozione del primo avviso di accertamento e alla

sindacabile in questa sede dal giudice di merito, risolvendosi
quindi essenzialmente nella surrettizia richiesta di pervenire ad
una diversa ricostruzione del merito.
In primo luogo il ricorso difetta evidentemente del requisito di
specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., avendo omesso di

al fine di poter apprezzare se e quali fossero gli elementi
sopravvenuti che erano stati addotti, a pena di nullità dell’atto,
a giustificazione dell’adozione dell’atto di accertamento
integrativo.
Del pari risulta del tutto generica, nella formulazione del
ricorso, l’indicazione del contenuto del pvc della Guardia di
Finanza del 24 luglio 2003 che, sempre a detta della ricorrente,
avrebbe permesso all’Ufficio di avvedersi di fatti nuovi idonei a
legittimare l’avviso in esame, sicchè non appare dato a questa
Corte apprezzare la decisività della censura proposta,
mancando gli elementi necessari al fine di riscontrare se in
base alle norme denunziate, il nuovo provvedimento impositivo
possa reputarsi effettivamente frutto della conoscenza di fatti
sopravvenuti, intesi nel senso sopra delineato, ovvero se, come
invece opinato dai giudici di appello, sia la mera conseguenza
di un approfondimento di fatti già evincibili in occasione della
prima verifica fiscale.
Peraltro la distinzione tra la sopravvenuta conoscenza di fatti
nuovi e la mera rivalutazione di fatti già noti all’Ufficio appare
ben presente ai giudici della CTR che hanno, con giudizio in
fatto, ritenuto di poter ravvisare la seconda ipotesi, dovendosi
quindi escludere la ricorrenza di una violazione diretta di legge,
laddove invece la configurabilità di una falsa applicazione delle
norme denunziate non appare riscontrabile alla luce delle
evidenziate carenze della formulazione del ricorso.

Ric. 2013 n. 24986 sez. ST – ud. 07-12-2017 -7-

riprodurre, in primo luogo, il contenuto dell’avviso impugnato,

Il ricorso va quindi rigettato, non dovendosi adottare alcuna
statuizione in punto di spese atteso il mancato svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimata.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la

ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso
principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, essendo
la ricorrente un’amministrazione dello Stato, esonerata dal
pagamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta
Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 7
dicembre 2017.

insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della

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