Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30853 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26304/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASPERIA 30,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO RINALDI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO CAPECE;

– ricorrente –

contro

MSD ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1719/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/04/2015, R.G.N. 6027/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO BOZZAI per delega orale avvocato ARTURO

MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 20.5.2010 C.C. conveniva la Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a. (oggi MSD Italia s.r.l) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare la simulazione del contratto di cessione di ramo di azienda – la “Business Unit Corum” – in favore della società X-Pharma s.r.l. dell’11.12.2007 nel quadro della L. n. 428 del 1990, art. 47 e la conseguente inefficacia dello stesso nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 1415 c.c., comma 2, o in subordine della nullità, per illiceità della causa o del motivo o dell’oggetto, o in ulteriore subordine l’annullamento per vizi del consenso della cessione, con condanna della NISD Italia s.r.l. alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, dichiarando la nullità e comunque l’inefficacia del verbale di riunione ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47 e dell’accordo sindacale concluso il 29.11.2007 e la nullità o in subordine l’annullamento dell’accordo individuale concluso tra le parti con verbale di conciliazione del 25.1.2008.

2. 11 Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa veniva riassunta in seguito alla dichiarazione d’incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite, con sentenza del 1.3.2012.

3. Adita con ricorso in appello dalla C., la Corte di appello di Roma rigettava quest’ultimo, compensando le spese, con sentenza pubblicata il 15.4.2015.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale confermava la decisione del Tribunale di Roma sulla non ammissione della prova testimoniale riguardante le circostanze di fatto dedotte dall’appellante in ordine alle “pressioni” subite per concludere l’accordo transattivo del 25.1.2008, trattandosi di circostanze non contestate, essendone contestata solo la valutazione, e, escludendo che la transazione fosse viziata da dolo, violenza o errore, confermava la statuizione del giudice di prime cure sulla sua validità, ritenendo assorbite tutte le altre questioni proposte.

5. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Roma C.C. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. MDS Italia s.r.l. (già Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a.) resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La Corte di appello non avrebbe esaminato i motivi d’appello da 1 a 5 e 7, relativi alle domande aventi ad Oggetto: la richiesta di accertamento della simulazione del contratto di cessione del rami di azienda dell’11.12.2007 e la conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso e del contratto dissimulato nei confronti della ricorrente; la dedotta nullità del contratto per illiceità della causa, del motivo e dell’oggetto e comunque per impossibilità dell’oggetto; la nullità e in ogni caso l’inefficacia del contratto di cessione di ramo di azienda per mancanza dei requisiti fissati dall’art. 2112 c.c.; la nullità del verbale di riunione ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47 del 29.11.2007 e dell’accordo sindacale in pari data per illiceità della causa, del motivo e dell’oggetto e comunque per impossibilità dell’oggetto, alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro; la dedotta omessa pronuncia del primo giudice sulle predette domande.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la simulazione della cessione di ramo di azienda e l’inefficacia del contratto dissimulato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2112 c.c. e artt. 1343 e 1344 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rimproverando alla sentenza impugnata di non aver accertato e dichiarato l’insussistenza dei requisiti per configurare, nel trasferimento della “Business Unit Corum”, una valida cessione di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1427,1428,1429,1439 e 1440 c.c. e dell’art. 420c.p.c., comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il mancato accertamento da parte della Corte territoriale della nullità o dell’annullabilità dell’atto di conciliazione concluso tra le parti il 25.1.2008.

5. Il ricorso è inammissibile.

6. Riguardo al primo motivo, si deve osservare che la sentenza impugnata ha considerato tutte le questioni sollevate con questo motivo assorbite a causa della conciliazione raggiunta tra le parti con l’assistenza di un rappresentante sindacale, conciliazione che privava la lavoratrice della possibilità di addurre vizi relativi alla cessazione del ramo di azienda. Correttamente dunque la corte di appello si è concentrata sui motivi di appello relativi alla stessa conciliazione, e non sussiste il vizio di omessa pronuncia che viene denunciato (v., ex multis, Cass. n. 7663 del 2012), con la conseguenza dell’inammissibilità della doglianza in esame.

7. Il secondo motivo, con il quale si denuncia l’omesso esame di un fatto in tesi decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, cioè la simulazione della cessione di ramo di azienda e l’inefficacia del contratto dissimulato, è pure inammissibile. A parte le esatte considerazioni della controricorrente sulla natura di quaestio juris e non di quaestio facti della circostanza di cui si denuncia l’omesso esame, e quindi sulla sua inidoneità a motivare una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia nella sua versione attuale sia in quella precedente alla modifica di questa disposizione recata dal D.L. 22 giugno, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, la doglianza riguarda un aspetto che, per quanto detto prima, è estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ed è quindi inammissibile.

8. Analogamente è inammissibile il terzo motivo, con il quale si rimprovera alla sentenza impugnata di non aver accertato e dichiarato l’insussistenza dei requisiti per configurare, nel trasferimento della “Business Unit Corum”, una valida cessione di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., giacchè anche quest’aspetto è estraneo alla ragione del decidere della sentenza impugnata, ragione che si basa sulla validità della conciliazione conclusa tra le parti.

9. Infine, deve ritenersi inammissibile anche il quarto motivo, l’unico diretto a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto con esso la ricorrente si duole del mancato accertamento da parte della Corte territoriale della nullità o dell’annullabilità dell’atto di conciliazione concluso tra le parti.

10. In realtà il motivo, deducendo l’invalidità della conciliazione conclusa tra le parti, conciliazione che sarebbe nulla o annullabile, a causa dell’errore – essenziale e riconoscibile dall’altro contraente – nel quale sarebbe caduta la ricorrente in ordine alla serietà, affidabilità e solidità della cessionaria X-Pharma e del dolo della NISD, non rimprovera alla sentenza impugnata. di aver violato o falsamente applicato le pertinenti norme del codice civile, ma solo di aver confermato le decisioni del primo giudice sulla mancata ammissione di mezzi di prova idonei a dimostrare le circostanze di fatto che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere sussistenti l’errore e il dolo.

11. Sul punto la sentenza impugnata ha osservato, come si è detto, che le circostanze di fatto che formavano oggetto della richiesta prova testimoniale, circostanze consistenti nella prospettiva di una continuazione del rapporto presso X-Pharma, non erano contestate, essendone contestata solo la valutazione, per cui “giustamente il tribunale non ha ammesso la prova testimoniale sul punto”.

12. Nessun rilievo critico viene formulato nel motivo in esame contro questa motivazione della sentenza impugnata. Di qui, l’inammissibilità anche di questo motivo.

13. Alla globale inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, spese liquidate come in dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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