Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30853 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 30853 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 23498-2013 proposto da:
VALLOMBROSA SRL 03066440151, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI DI GIOIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PAOLO MARIA CAPE’ giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2013 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 13/03/2013;

Data pubblicazione: 22/12/2017

viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa
RITA SANLORENZO che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

La società

ricorrente deduceva di essere creditrice

dell’Amministrazione delle Finanze della somma di C 15.958,00
oltre interessi di legge assumendo che aveva definito ai sensi
della legge n. 413/1991 due contenziosi tributari con l’Ufficio
relativi ad accertamenti tributari per gli anni 1981-82 e 198384, essendo quindi emerso che aveva versato in via provvisoria
delle somme di importo maggiore di quelle effettivamente
dovute.
A tal fine avanzava istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate
e, successivamente, impugnava il silenzio rifiuto formatosi a
seguito dell’inerzia dell’Ufficio.
La CTP di Milano con la sentenza n. 37/40/06 del 6 marzo 2006
accoglieva il ricorso, e la stessa era confermata da parte della
CTR di Milano con la sentenza n. 65/30/07 del 12 marzo 2007.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19501 del 23
settembre 2011 accoglieva il ricorso dell’Agenzia osservando
che non poteva reputarsi inammissibile, per la sua novità
l’eccezione di giudicato esterno invocata in sede di gravame, e
per l’effetto cassava la sentenza impugnata con rinvio alla CTR
di Milano.
La CTR adita in sede di rinvio, con la sentenza n. 70/38/13 del
13 marzo 2013, dopo avere disatteso in quanto nuova
l’eccezione di decadenza fondata dall’Ufficio si circostanze
diverse da quelle che invece sorreggevano l’eccezione

Ric. 2013 n. 23498 sez. ST – ud. 07-12-2017 -2-

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

formulata in primo grado, riteneva invece fondata l’eccezione
di giudicato esterno.
A tal fine osservava che la sentenza n. 11/24/2004 della
medesima CTR, da reputarsi pacificamente passata in cosa
giudicata, aveva deciso sull’identica questione oggetto del

Per l’effetto la società non poteva vantare alcun diritto al
rimborso.
La Vallombrosa ha chiesto la cassazione della sentenza del
giudice di rinvio con ricorso affidato a due motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Preliminarmente occorre dare atto del tardivo deposito delle
memorie di parte ricorrente, avvenuto in data 30 novembre
2017, in violazione della previsione di cui all’art. 380 bis.1
c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo denunzia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in merito
all’accertamento di un preesistente giudicato, osservando che
la sentenza noni aveva fatto alcun cenno alla diversa entità dei
crediti vantati, alla loro diversa fonte ed alla diversa data di
decorrenza.
Il secondo motivo denuncia sempre ai sensi dell’art. 360 co. 1
n. 5 c..p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione, in quanto il preesistente giudicato preclude la
riproposizione di una domanda solo laddove contenga un
accertamento dei fatti controversi, accertamento che nel caso
di specie era carente.
A tal fine va osservato che la sentenza impugnata risulta
essere stata pubblicata in data 13 marzo 2013 sicché alla
medesima trova applicazione la previsione di cui all’art. 360 co.

Ric. 2013 n. 23498 sez. ST – ud. 07-12-2017 -3-

presente giudizio, essendovi altresì identità delle parti.

1 n. 5 c.p.c., quale modificata dalla legge n. 134 del 2012, che
trova applicazione alle sentenze pubblicate in data successiva
all’il settembre 2012.
Appare quindi evidente che il ricorso si palesa inammissibile
avendo veicolato le censure alla motivazione del giudice del

alla fattispecie.
Ed, invero, anche laddove si ritenga di aderire alla tradizionale
tesi di questa Corte secondo cui l’interpretazione dei limiti e del
contenuto del giudicato esterno spetta esclusivamente al
giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se
non per vizio di insufficiente o scorretta motivazione ( così ex
nnultis Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 13749/1999), la diversa
configurazione del vizio di motivazione suscettibile di poter
essere portato all’attenzione della Corte, imponeva ratione
temporis di dover adeguare il tenore delle censure alla novella,
non potendo quindi avere spazio in questa sede una denuncia
di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sulla
base della previgente lettera della norma processuale.
Né la soluzione è destinata a mutare ove si aderisca alla
diversa opinione (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 24664/2007)
secondo cui il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”,
sicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla
stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei
negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della
violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ben
potendo il giudice di legittimità direttamente accertare
l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione
piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo
ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti
processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto,

Ric. 2013 n. 23498 sez. ST – ud. 07-12-2017 -4-

rinvio sulla base di una formula legislativa non più appplicabile

indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal
giudice di merito.
Ed, invero, anche in tale diversa e preferibile prospettiva, il
vizio circa la corretta valutazione degli effetti del giudicato
esterno, andava denunciato come violazione di legge, e non già

l’inammissibilità del proposto ricorso.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese seguono
la soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13
del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la
ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che
liquida in complessivi C 3.000,00, oltre spese prenotate a
debito;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Ric. 2013 n. 23498 sez. ST – ud. 07-12-2017 -5-

come vizio di motivazione, confermandosi in tal modo

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA