Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30852 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19641/2015 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI;

– ricorrente –

contro

FONDMETAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MATTEO GOLFERINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2015 R.G.N. 28/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato la domanda proposta da S.M. che aveva chiesto si accertasse, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, che i contratti di somministrazione in virtù dei quali aveva lavorato per la Fondmetal s.p.a., avviato dalla Adecco s.p.a., e le relative proroghe erano illegittimi e che perciò si era costituito con la convenuta un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con condanna alla riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni o al risarcimento del danno commisurato alle stesse.

2. La Corte territoriale ha da un canto ritenuto che fosse coperta da giudicato la statuizione della sentenza con la quale, esclusa l’unicità dei due contratti, il Tribunale aveva ritenuto che il lavoratore fosse decaduto dalla facoltà di impugnare il primo con le relative proroghe. Con riguardo al secondo contratto, poi, giustificato da “esigenze di carattere produttivo causate da maggiori commesse relative al cliente (OMISSIS)” il giudice di appello ha ritenuto che la società avesse offerto una prova rassicurante della loro esistenza in concreto, anche con riguardo alle disposte proroghe, ed ha escluso che fosse sindacabile la valutazione datoriale dell’opportunità di prorogare il contratto nonostante le incertezze sulla continuità della commessa.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre S.M. articolando due motivi ai quali resiste con controricorso la Fondmetal s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che, in violazione dell’art. 434 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c. ed all’art. 42 del c.c.n.l. dei lavoratori somministrati del 16.5.2008 e dell’art. 5.5. della Direttiva 2008/104/CE, la sentenza impugnata avrebbe dichiarato sussistente un giudicato interno sulla questione della violazione del numero di proroghe consentite dalla contrattazione collettiva (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. La Corte di appello ha verificato che la censura mossa alla sentenza di primo grado non aveva investito l’accertamento, prodromico alla verifica dell’intervenuta decadenza dall’impugnazione, dell’esistenza di due contratti tra loro distinti: un primo contratto, poi prorogato, durato complessivamente quarantacinque giorni ed un secondo contratto prorogato per cinque volte stipulato a distanza di ventiquattro giorni dal primo. Esclusa quindi in fatto l’esistenza di un contratto unitario, la Corte di merito ha accertato che il lavoratore, di cui era stata verificata l’intervenuta decadenza dalla facoltà di impugnare il primo dei due contratti, non avendo impugnato la statuizione che escludeva l’unitarietà dei due contratti, non poteva più dolersi della accertata decadenza sul primo dei due.

5.2. Così facendo la Corte territoriale non è incorsa nella denunciata violazione delle regole sugli effetti del giudicato interno. E’ ben vero che il giudice di primo grado rigettò integralmente la domanda dello S. ma, per giungere a tale statuizione, verificò che tra le parti erano intercorsi più contratti ciascuno autonomamente impugnabile. Conseguentemente il ricorrente che voleva far valere l’illegittimità del contratto di somministrazione a cagione del numero eccessivo di proroghe – tra queste ricomprendendo anche la proroga del primo contratto – avrebbe dovuto specificatamente impugnare l’affermazione del Tribunale che aveva accertato che tra le parti erano intercorsi due distinti contratti ciascuno dei quali era stato assoggettato a proroga.

5.3. Proprio tale specifica impugnazione è stato accertato dalla Corte di merito essere mancata nel giudizio di appello con la conseguenza che, correttamente, se ne è dedotto che sul punto si era formato un giudicato interno.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, poichè la sentenza nell’esaminare la censura con la quale era stato denunciato che, in concreto, la causale apposta al periodo di proroga dal 21.12.2011 al 31.3.2012 non ricorreva nella specie – aveva omesso di verificare l’effettività delle ragioni di carattere tecnico sostitutivo e organizzativo addotte affermando che non fosse necessario provvedere a tale accertamento.

7. Anche tale censura è infondata.

7.1. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente la Corte di appello ha proceduto alla verifica della effettività della causale evidenziando, condivisibilmente (cfr. Cass. 16/11/2018 n. 29629 e 09/10/2017n. 23513), che esulava dal suo ambito di valutazione il controllo sull’opportunità della proroga che rientrava invece, nella scelta discrezionale dell’imprenditore.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. sez. u. n. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, và dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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