Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30851 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 29/11/2018), n.30851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11673-2017 proposto da:

ESSE AUTO SRL, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

MAMBELLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI

11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO MAGLIONI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 380/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 380/2017, nel rigettare l’appello proposto da Esse Auto srl, ha integralmente confermato la sentenza n. 753/2014 con la quale il Tribunale di Forlì, in accoglimento della domanda proposta da T.E., aveva condannato la società Esse Auto al pagamento in favore del T. dell’importo di Euro 1.978,32 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) con danni all’autovettura Audi (che era stata consegnata alla società Esse Auto per un intervento di manutenzione), mentre il mezzo era nella disponibilità della società, durante una prova su strada.

2. Era accaduto che il T., a seguito del sinistro, si era rivolto alla Carrozzeria C. di (OMISSIS) per la riparazione del mezzo sinistrato, sostenendo una spesa che era stata rimborsata soltanto nella misura del 70% dalla compagnia assicuratrice.

Fu così che nel 2013 il T. aveva convenuto in giudizio Esse Auto chiedendo la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di Euro 6.625, pari alla differenza tra quanto corrisposto alla Carrozzeria C. e quanto percepito dalla compagnia a titolo di indennizzo (Euro 15 mila).

Esse Auto, costituendosi nel giudizio di primo grado, pur contestando la domanda attorea nell’an e nel quantum, si era dichiarata disponibile, a titolo bonario, a versare al T. la somma di Euro 3.500,00 che peraltro aveva offerto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c., comma 1, u.p.;

All’udienza del 1 ottobre 2013 il T. aveva rifiutato la summenzionata offerta e aveva proposto la definizione del giudizio con la corresponsione di Euro 5.000,00 omnicomprensive (comprese dunque le spese), senza precisare le modalità ed i termini di versamento della suddetta somma, ed il giudice aveva rinviato la causa alla nuova udienza del 28 ottobre 2018 nella quale il legale rappresentante di Esse Auto aveva accettato la proposta transattiva ex adverso formulata. Tuttavia, le parti avevano continuato a discutere circa le modalità ed i termini di versamento della somma di Euro 5000 ed il giudice aveva concesso i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

Esse Auto aveva allora depositato l’importo di Euro 5000 mediante assegno circolare unitamente alle memorie istruttorie, ma il T. aveva richiesto un importo maggiore in considerazione del tempo trascorso e delle spese legali sostenute.

Precisate le conclusioni ad opera dei Procuratori delle parti, il Tribunale di Forlì aveva condannato la società Esse Auto al pagamento della somma di Euro 1.978,32 oltre accessori, nonchè al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado veniva proposto appello da parte della società Esse Auto, ma l’impugnazione veniva respinta dalla Corte territoriale con la sentenza per cui è ricorso.

3. La Società Esse Auto ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale, articolando 8 motivi.

Precisamente, la società Esse Auto denuncia:

– con i primi sei motivi, tutti concernenti l’an debeatur ed articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di diverse disposizione di legge (artt. 1321 e 1372 c.c.; artt. 1325, 1326 e 1328; art. 1362 e ss con riferimento agli artt. 1965,1277,1183 e 1967 c.c.) in punto di dedotta intervenuta transazione, nonchè (con il motivo terzo) la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7 in punto di motivazione sull’interpretazione del contratto concluso inter partes in sede di verbale di udienza 28/10/2013;

– con il settimo motivo, pure concernente l’an debeatur ma articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti (quale per l’appunto la dedotta intervenuta transazione con conseguente estinzione dell’obbligazione), nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c.;

-con l’ottavo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato espletamento di una consulenza tecnica estimativa, che determinasse il costo delle riparazioni dell’Audi 4.

4.Resiste con controricorso il T..

5. Tutti i motivi – complessivamente e sinergicamente esaminati – conducono all’accoglimento del ricorso.

In punto di fatto, dal verbale di udienza 1 ottobre 2013 risulta che: “il Giudice preliminarmente interpella l’attore sulla proposta transattiva. L’attore dichiara di non accettare la proposta contenuta in comparsa di risposta. Il Giudice invita le parti alla conciliazione ulteriore, e l’attore propone la definizione della causa ad Euro 5.000,00 omnia (spese compensate). A questo punto sentite le parti rinvia la causa ex art. 185 c.p.c. al 28.10.2013 ore 9,15”.

E dal verbale della successiva udienza del 28 ottobre 2013 risulta che: “Il Giudice preliminarmente verifica quali sviluppi abbiano avuto le proposte transattive di cui alla scorsa udienza. A questo punto il lr. di ESSE AUTO dichiara di accettare la proposta come formulata alla scorsa udienza dalla controparte. A questo punto le parti discutono unicamente circa le modalità e i termini di versamento della somma. Il Giudice, preso atto, ferma la possibilità delle parti di addivenire ad accordo transattivo medio tempore, concede i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 con decorrenza da oggi e rinvia al 7.2.2014 ore 10,00. Autorizza il ritiro dei fascicoli”.

Tanto premesso in fatto – ribadito il principio di diritto per cui, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo (con la conseguenza che detto vincolo non è configurabile ogniqualvolta le parti, raggiunta l’intesa soltanto sugli elementi essenziali, ancorchè riportati in apposito documento, rimettano ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori) – occorre tuttavia precisare che, come già affermato da questa Corte in altre fattispecie (cfr., tra le tante, sent. n. 19106 del 2011 e sent. n. 23949 del 2008), il suddetto principio non impedisce, nei singoli casi ed in base al generale principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c., di ritenere concluso un contratto, con gli effetti di cui all’art. 1372 c.c., allorquando, alla stregua della comune intenzione delle parti, si possa ritenere che queste hanno inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia però da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso, potendo costituire oggetto di un obbligo che trova la sua fonte proprio nel contratto stipulato.

Di tale principio di diritto non ha fatto buon governo la Corte territoriale nel caso di specie nel quale:

a) all’udienza del 1 ottobre 2013 il T. ha formulato una proposta transattiva, senza fissare termini e condizioni;

b) detta proposta transattiva è stata accettata da Esse Auto alla successiva udienza del 28 ottobre 2013;

c) il T. non ha apposto termini o condizioni all’intervenuto accordo nè in sede di udienza 28 ottobre e neppure successivamente;

d) la società Esse Auto – dopo aver inviato il 26/11/2013 (cioè il giorno prima della scadenza del termine per il deposito della prima memoria istruttoria) fax, con il quale ribadiva la “definizione con Euro 5000 omnia”, e dopo aver ribadito la propria volontà transattiva nella prima memoria istruttoria – ha allegato alla seconda memoria istruttoria (depositata il 23/12/2013 presso la Cancelleria del Tribunale di Forlì, città nella quale il T. aveva anche eletto domicilio, come emerge dal mandato atto di citazione di primo grado) la somma di Euro 5000, oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, a mezzo assegno circolare (poi entrato nella materiale disponibilità del T. alla successiva udienza del 7/2/2014), assegno che, come è noto, è in via generale modalità di pagamento alternativo al contante.

In definitiva, l’accordo transattivo raggiunto in sede di verbale di udienza 28/1072013 conteneva tutti i requisiti previsti dall’art. 1325 c.c.: l’accordo delle parti, la causa e l’oggetto.

La circostanza che, ad esito dell’udienza del 28 ottobre 2013, erano rimaste non definite le modalità ed i termini di versamento della somma, oggetto dell’intervenuta transazione, non inficia affatto la compiutezza dell’intervenuto accordo, alla luce del comportamento tenuto dalle parti (e in particolare dal sig. T. che non si era fatto carico di precisare modalità e termini di versamento della somma).

Ne consegue che era incorso in errore il giudice di primo grado laddove aveva affermato in sentenza che: “Occorre peraltro tener conto del fatto che all’udienza del 7/2/2014 la convenuta risulta aver effettuato un pagamento parziale per Euro 5.000”: invero, detta somma era stata depositata in giudizio dalla società Esse Auto a titolo (non di pagamento parziale, ma) di saldo, in esecuzione per l’appunto dell’accordo conciliativo intervenuto in occasione della precedente udienza del 28/10/2013.

Ne consegue ulteriormente che, non residuando altri accertamenti in fatto o valutazioni di merito da compiere, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, con regolamentazione delle spese processuali nei termini di cui nel dispositivo che segue.

PQM

La Corte:

– in accoglimento del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda di pagamento proposta da T.E. nei confronti della società Esse Auto; e, per l’effetto;

– condanna il T.:

a) alla restituzione dell’importo di Euro 1.978,32 oltre accessori, eventualmente già percepito a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale per cui è processo; nonchè alla restituzione delle somme eventualmente già percepite a titolo di rifusione delle spese processuali;

b) al pagamento delle spese processuali: dei due giudizi di merito – che liquida, per il primo grado, in complessive Euro 4420 e, per il secondo grado, in complessive Euro 1830 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie, iva e cpa – nonchè del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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