Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30851 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 26/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17221/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 78,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RANIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITO DE PALO;

– ricorrente –

contro

GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI IL GIGANTE S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA

CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FEDERICO CAMOZZI, ANTONINO MOBILIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2015 R.G.N. 2735/2012.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 89/2015, pubblicata il 13 febbraio 2015, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda di C.A. volta a ottenere, nei confronti della soc. Grandi Magazzini e Supermercati Il Gigante S.p.A., l’inquadramento nel superiore 2 livello del c.c.n.l. di settore, in luogo del 3 che gli era stato assegnato, in relazione allo svolgimento dal 1982 fino alla cessazione del rapporto di lavoro (31/3/2010) delle funzioni di capo cassiere, con la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito la S.p.A. Grandi Magazzini e Supermercati Il Gigante con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato:

che con i primi due motivi, deducendo la violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere, quanto al primo motivo, erroneamente ritenuto, in violazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., che nei supermercati di modeste dimensioni non esiste la figura del capo cassiere; quanto al secondo, per non avere considerato, ancora in violazione del medesimo criterio ermeneutico, che ai sensi dell’art. 100 del c.c.n.l. l’autonomia operativa e le funzioni di coordinamento e controllo costituiscono ipotesi distinte;

– che con il terzo, il quarto e il quinto motivo, deducendo in tutti il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, rispettivamente indicati nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo, nel contenuto di testimonianze a sè favorevoli e nel possesso delle chiavi della cassaforte del supermercato in cui aveva prestato servizio;

osservato:

che il primo motivo non può essere accolto, risolvendosi in valutazioni di merito, estranee al giudizio di legittimità, e comunque non censurando quella parte di motivazione della sentenza in cui la Corte, indipendentemente dal richiamo ad un proprio precedente reso in fattispecie analoga, ha escluso che l’appellante avesse esercitato, nel periodo oggetto di causa, una funzione equiparabile a quella di “cassiere principale che sovrintenda a più casse”, accertando al riguardo come il C. fosse “risultato investito del ruolo di addetto al box informazioni e di una serie di mansioni relative alle casse” e precisando come tali mansioni non fossero tali da esulare dai limiti dell’autonomia operativa propria del livello riconosciutogli (cfr. pag. 6);

– che non può egualmente essere accolto il secondo motivo, posto che la Corte di appello, diversamente da quanto dedotto, ha posto quale premessa della propria ricostruzione della fattispecie concreta proprio la valutazione separata dell’autonomia operativa e delle funzioni di coordinamento e controllo, ritenendo, con riferimento al primo di tali requisiti, come l’autonomia operativa, con cui il ricorrente aveva svolto la propria attività, fosse pienamente riconducibile – come già rilevato – a quella delineata nella declaratoria del 3 livello, già assegnato dalla datrice di lavoro; e, relativamente al secondo, accertando come il ruolo del C. fosse “limitato a meri compiti di conteggio e raffronto riferiti a dati contabili, con esclusione di qualsiasi funzione di supervisione dell’attività del personale addetto alle casse” (cfr. ancora sentenza, pag. 6);

– che i restanti motivi risultano inammissibili, in virtù della preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c. (c.d. “doppia conforme”), a fronte di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data 26 ottobre 2012 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore della norma; nè il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi, fra le molte: n. 19001/2016; n. 26774/2016);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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