Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3085 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3085 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Cesat s.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore,

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
284/2011/9

depositata il 27/5/2011;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Cesat s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita

con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia
contro la sentenza della CTP di Salerno n. 461/4/2008 che aveva accolto

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15295/12

il ricorso

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso l’avviso di liquidazione n. 2005/1/260, per imposta di registro relativa all’anno
2005. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

AsRune la ricorrente la violazione dell’ad, 20 del dpr 131/86. La censura è inammissibile in
quanto priva di specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente

dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Sez. 1, Sentenza n.

5353 del 08/03/2007)
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 22/1/2014
sidente

Motivi della decisione

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