Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3085 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18436-2005 proposto da:

S.G. (OMISSIS), S.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAPOSILE

10, presso lo studio dell’avvocato MAGRI GIANCARLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato DE SIENA MARINA giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SU.AU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 84, presso lo studio dell’avvocato SCALISE UGO,

rappresentato e difeso dagli avvocati RIANNA ANDREA, DE VINCENTIS

ASTIANATTE giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2099/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 3/6/2004, depositata il 22/06/2004, R.G.N.

4953/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MARINA DE SIENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. e S.R. proponevano appello avverso la sentenza n. 3503/00 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con cui era stata dichiarata l’estinzione del processo R.G. 5464/93 da loro promosso nei confronti di Su.Au..

Era accaduto che il procuratore degli attori aveva dichiarato, all’udienza del 25.9.97, la morte del procuratore del convenuto e che, rinviata la causa alla successiva udienza del 7.11.97, nel corso della quale era stata reiterata dal procuratore degli attori la suddetta dichiarazione, il giudice aveva dichiarato l’interruzione del processo.

Con ricorso depositato il 30.4.98 gli attori avevano riassunto il processo che, peraltro, su eccezione dei procuratori del Su., veniva dichiarato estinto in quanto riassunto oltre il termine posto dall’art. 305 c.p.c..

Il Su. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame, e con sentenza depositata il 22.4.04 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’impugnazione.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i S., con due motivi, mentre ha resistito con controricorso il Su..

I ricorrenti hanno depositati in atti anche una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 300, 301 e 305 c.p.c. in quanto la dichiarazione dell’evento, fatta in udienza dal procuratore della parte avversa a quella rimasta priva del difensore, non sarebbe idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 305 c.p.c. decorrendo invece tale termine solo dalla conoscenza legale che la parte rimasta priva di difesa abbia avuto dell’evento stesso, ciò che si è verificato con la notifica del ricorso in riassunzione.

Con il secondo motivo deducono l’insufficienza della motivazione, nonchè la violazione degli artt. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro obiettiva connessione, non sono fondati.

Queste censure pongono all’attenzione di questa Corte il tormentato problema della decorrenza del termine semestrale – in caso di interruzione del processo per morte del procuratore costituito di una delle parti in causa – per la riassunzione o la prosecuzione del processo stesso ai sensi dell’art. 305 c.p.c..

Tale norma, è pacifico, deve essere letta ed interpretata – al fine di individuare il momento preciso dell’inizio della decorrenza di quel termine – alla luce di quanto stabilito dalle note sentenze nn. 139/67, 178/70, 159/71 e 36/76 della Corte costituzionale.

In particolare, la sentenza n. 159/71 ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui disponeva che il termine utile per la riassunzione del processo interrotto decorreva dall’interruzione “anzichè dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza”.

E’ stato giustamente sottolineato (v. Cass. n. 12706/01) che l’uso del plurale con riferimento alle parti processuali non è affatto casuale, in quanto evidenzia l’esigenza che, nel rispetto del principio generale di parità delle posizioni processuali, siano salvaguardate le ragioni della parte che, non presentando un collegamento diretto con la causa d’interruzione, possa maggiormente essere penalizzata in merito al trascorrere del termine semestrale.

Ciò comporta, dunque, che quest’ultimo cominci a decorrere dal momento in cui una qualsiasi delle parti del processo, sia quella che sia rimasta priva di procuratore che la controparte estranea all’evento interruttivo, abbia avuto una conoscenza legale dell’evento medesimo, e cioè con modalità tali da essere documentabile e rilevante ai fini processuali (dichiarazione, notificazione o certificazione, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita).

Ne consegue che, da un lato, risultando il termine di riassunzione correlato alla data in cui per ciascuna delle parti si è in concreto verificato il menzionato presupposto, esso non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte e, dall’altro lato, la dimostrazione della legale conoscenza dell’evento in data anteriore al semestre precedente la riassunzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l’intempestività, non potendo farsi carico all’altra dell’onere di fornire una prova negativa (Cass. n. 14691/99; n. 4203/01; n. 440/02).

D’altra parte, l’interpretazione qui condivisa si fonda innanzitutto sul dato letterale della norma in oggetto, atteso che – come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata – nè la medesima nè altra norma processuale prescrivono che la dichiarazione formale della morte del procuratore debba provenire dalla parte che ha subito l’evento interruttivo ovvero che debba essere quest’ultima ad avere l’onere di attivarsi per la prosecuzione o la riassunzione del processo; nonchè sul dato ineludibile che, come si è già osservato, ciascuna parte processuale, e quindi anche quella estranea all’evento interruttivo, possa avere interesse ad una pronta e rapida ripresa del processo interrotto.

Tenuto conto dei criteri sopra esposti, osserva, quindi, il Collegio come la Corte di merito abbia fatto nella specie buon governo della normativa in materia di riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c..

E’ pacifico, infatti, che il procuratore degli odierni ricorrenti comunicò il decesso del procuratore di controparte sia all’udienza del 25.9.97 che a quella del 7.11.97, per cui giustamente la Corte territoriale, con motivazione alla quale non può muoversi censura alcuna sia di illogicità che d’incongruenza o semplicemente insufficienza, ha ritenuto che il dies a quo per la riassunzione del processo interrotto cominciasse a decorrere per i S. dalla suddetta data del 25.9.97, nella quale cioè, dichiarando l’avvenuto decesso dell’avv. D’Avello, procuratore del Su., sussisteva la prova legale della conoscenza, da parte dei medesimi, di tale decesso.

Non presenta alcuna rilevanza la circostanza che alla stessa data del 25.9.97 il decesso in questione non fosse a conoscenza del Su., atteso che, per le considerazioni sopra svolte, il principio della conoscenza legale dell’evento interruttivo può realizzarsi in tempi del tutto diversi per le parti in causa.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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