Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3085 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 10/02/2020), n.3085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27787-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GERNETTI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 869/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 869/24/18 depositata in data 28 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 457/4/15 della Commissione tributaria provinciale di Varese, avente ad oggetto cartella di pagamento 2011, emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui era stata rettificata la dichiarazione e recuperata la corrispondente imposta per indebita compensazione, a seguito del disconoscimento di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo industriale, per effetto della mancata compilazione del quadro RU. La società Gernetti Srl in liquidazione, contribuente, ha impugnato la cartella deducendone l’illegittimità e il difetto di motivazione, per la sussistenza del credito di imposta, esposto in dichiarazione, e la natura di violazione meramente formale della mancata compilazione del quadro RU, data la natura riepilogativa del quadro stesso;

La CTR, così come la CTP, ha accolto la prospettazione della contribuente;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo; la contribuente non si è costituita, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 282, e del D.M. n. 76 del 2008, n. 5, per aver la CTR ritenuto che la contribuente potesse fruire del credito di imposta 2007 posto in compensazione nella dichiarazione modello unico 2012, relativa all’anno di imposta 2011, per attività di ricerca e sviluppo industriale e non esposto in dichiarazione se non nel Modello Unico 2008;

– Il motivo è infondato. Si rammenta che: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01; conformi Cass. Sez. 5, – Sentenza n. 27583 del 30/10/2018 (Rv. 65096201), Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 30796 del 28/11/2018, Rv. 651567 – 01);

– Pacifica l’esistenza del credito di imposta 2007 per attività di ricerca e sviluppo industriale nella misura dedotta in atti, la CTR ha accertato in fatto che “la società aveva giustamente indicato nel Modello Unico le spese per l’investimento agevolato dell’anno 2007, successivamente aveva presentato il modello FRS, ma era stata esclusa dal “click day””, giorno corrispondente al 6.5.2009. Questa è una particolare procedura introdotta con D.L. n. 185 del 2008 con cui sarebbe stato possibile godere della fruizione del credito, secondo un meccanismo di prenotazione ed assegnazione delle risorse, poi risultate insufficienti a soddisfare tutte le richieste, tra cui quella della contribuente “come risulta dalla copia del ricorso”. La società aveva indirizzato la richiesta al Centro Operativo di Pescara, cui non faceva seguito espresso nulla osta da parte dell’Agenzia e, come per le altre società che avevano avviato investimenti anteriormente al 29.11.2008, le spettava un credito di imposta pari al 47,53% di quanto richiesto nel modello FRS, esattamente l’importo poi portato in compensazione. Pertanto, nel pieno rispetto della giurisprudenza citata, il giudice d’appello ha accertato in fatto l’esistenza dei presupposti di merito in capo alla contribuente, ossia l’aver posto in essere attività di ricerca e sviluppo industriale e, per l’anno 2007, l’aver esposto il credito nel quadro RU del Modello Unico 2008, mentre il Modello Unico 2009 non conteneva più alcun rigo per l’attività di ricerca e sviluppo industriale, operando la diversa procedura del “click day”; tali accertamenti in fatto della CTR non sono in alcun modo censurati dalla contribuente con specifico motivo ai sensi del paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attraverso la deduzione di fatti decisivi e contrari di cui il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto;

-In conclusione, in rigetto del ricorso, la sentenza va confermata, e al rigetto non segue il regolamento delle spese di lite dal momento che la contribuente è rimasta intimata.

La Corte dà atto che, in presenza di soccombenza della parte ammessa a prenotazione a debito, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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