Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3085 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.F.U., elett.te dom.to in Roma, alla via

Trionfale 5697, presso lo studio dell’avv. Domenico BAttista, rapp.to

e difeso dall’avv. Berardi Giovanni, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia n. 74/2007/07 depositata il 13/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 14/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. BASILE Tommaso che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.F.U. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bari n. 190/12/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 1998-2001.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

La censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonchè di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; la CTR avrebbe erroneamente ritenuto soggetta ad Irap l’attività di medico convenzionato in quanto la convenzione impone al medico di nominare un sostituto in caso di impedimento.

La censura è fondata. In tema di IRAP, per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non integra, di per se, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo (Ordinanza n. 10240 del 28/04/2010). Va in proposito riaffermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre, con riferimento alla fattispecie in esame, quando il medico impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

A tali principi non risulta essersi attenuta la decisione impugnata laddove ha affermato la assoggettabilità ad irap dell’attività del medico non in considerazione di un accertamento effettivo sui presupposti come sopra enunciati, bensì sull’interpretazione della normativa che regola il rapporto con il SSN. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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