Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3085 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24035-2014 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MOBILIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

nonchè da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura a

margine del controricorso con ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MOBILIO, giusta procura a margine del

ricorso introduttivo;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 791/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 15/05/2014, depositata il 01/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato LIDIA CARCAVALLO, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale, che insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte di appello di Catanzaro accoglieva il gravame svolto dall’ INPS avverso la sentenza di primo grado che, ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuta esposizione qualificata dell’assicurato alle fibre di amianto, aveva accolto la domanda proposta dall’attuale ricorrente principale, volta al riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre C.N. che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità del gravame, per difetto di specificità dei motivi, ritualmente formulata dall’appellato; assume, in sostanza, che l’Inps, con il suo gravame, si sia limitato a riprodurre le difese predisposte in primo grado nella memoria di costituzione senza opporre alla sentenza impugnata alcuna mirata critica.

4. L’Inps resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con il quale si duole del mancato esame dell’eccezione di improponibilità della domanda giudiziaria, in relazione alla mancata proposizione della domanda amministrativa.

5. Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente infondato.

6. Come già ritenuto in altri precedenti di questa Corte (si veda, in particolare, Cass. sez. sesta-L n. 17866/2015), si ha nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusivamente nelle ipotesi di radicale mancanza della motivazione, formale (nel caso di motivazione mancante anche dal punto di vista materiale) e sostanziale nel caso in cui il testo della motivazione non contenga una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione (nel qual caso si parla di motivazione apparente; cfr. Cass. Cass. S.U. n. 26825 del 2009 e, fra le più recenti, Cass. n. 5960 del 2015).

7. Per altro aspetto, poi, qualora ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva, ovvero di un assorbimento in altre declaratorie, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) che si riscontra soltanto allorchè manchi una decisione in ordine a una domanda o a un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto” (Cass. Sez. 2, n. 10001/2003; in senso conforme v. anche Cass. n. 19131/2004).

8. Nel ricorso all’esame, a fronte di una eccezione di inammissibilità del gravame in relazione alla mancata specificazione delle censure formulate nell’atto di appello, la Corte territoriale ha implicitamente rigettato l’eccezione, procedendo all’esame delle stesse, ritenute, evidentemente, ammissibili.

9. L’art. 132 c.p.c., al n. 4 (nel testo vigente a decorrere dal 4 luglio 2009 ed applicabile al procedimento in esame) richiede una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

10. Tanto premesso, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ci si duole del fatto che la Corte territoriale abbia “omesso di motivare sull’eccezione, contenuta nella comparsa di costituzione, di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 434 c.p.c., del testo vigente” ed in particolare sulla censura di genericità dell’atto di impugnazione contenuta nella memoria di costituzione in appello che viene integralmente riprodotta nel ricorso per cassazione; si assume che l’eccezione formulata nella memoria di costituzione in appello sarebbe stata implicitamente rigettata dalla Corte mentre invece avrebbe meritato una più attenta considerazione da parte del giudice del gravame che, conclusivamente, sarebbe dovuto pervenire ad una diversa decisione rispetto a quella assunta.

11. Alla luce degli esposti principi non è configurabile, nella specie, la violazione denunciata essendo ben evidente il ragionamento logico giuridico e fattuale che ha condotto all’accoglimento del gravame ed all’implicita reiezione dell’eccezione di inammissibilità dei motivi di appello per genericità degli stessi.

12. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, assorbito l’incidentale condizionato.

13. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

14. La circostanza che il ricorso principale sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del quindici per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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