Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30849 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11327/2016 proposto da:

LA SIRIO INC., in persona del Procuratore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, PZZA DEL FANTE 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PALMERI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIOE, in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 44,

presso lo studio dell’avvocato TANIA ENZA CASSANDRO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso a sentenza n. 5960/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio de

11/09/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5960 del 2015, pubblicata il 29 ottobre 2015, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma n. 19396 del 2011, pronunciata all’esito del giudizio introdotto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di Sirio Inc., società commerciale internazionale con sede nelle (OMISSIS).

1.1. Il Tribunale accolse la domanda proposta in via subordinata dal Fallimento (OMISSIS) srl e, per l’effetto, dichiarò risolto per inadempimento dell’acquirente Sirio il contratto di compravendita del 1 agosto 1997, che aveva ad oggetto villini unifamiliari e terreno circostante in Comune di Rocca di Papa, e condannò Sirio Inc. alla restituzione degli immobili, al risarcimento del danno, quantificato in Euro 1.043.288,86, nonchè al pagamento della somma mensile di Euro 9.248,32 fino al rilascio.

2. La Corte d’appello, adita con gravame in via principale da Sirio e in via incidentale condizionata dal Fallimento (OMISSIS), ha ritenuto che non sussistessero i presupposti della pronuncia risolutoria, in accoglimento del primo motivo dell’appello principale, ed ha accertato la simulazione assoluta del contratto, in accoglimento dell’appello incidentale, ritenendo provato, sulla base di numerosi e convergenti elementi indiziari, che la compravendita fosse soltanto apparente.

2.1. Accertata la simulazione assoluta del contratto, la Corte d’appello ha, quindi, confermato a diverso titolo la condanna di Sirio Inc alla restituzione degli immobili al Fallimento, mentre ha riformato il capo di sentenza contenente la condanna risarcitoria, in accoglimento del secondo motivo dell’appello principale.

3. Per la cassazione della sentenza Sirio Inc. ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso il Fallimento (OMISSIS) srl, che ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. La parte resistente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. c.p.c., con allegata documentazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità della documentazione (copia di sentenza di merito) depositata dal Fallimento (OMISSIS) in allegato alla memoria difensiva. Ai sensi dell’art. 372 c.p.c., nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità della decisione impugnata (ex plurimis e da ultimo, Cass. 12/11/2018, n. 28999).

2. Con l’unico motivo la ricorrente principale Sirio Inc. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., per contestare la ritenuta simulazione assoluta del contratto di compravendita. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe valorizzato circostanze indiziarie che al più avrebbero giustificato un’azione revocatoria, peraltro non promossa dal Fallimento, mentre erano inidonee a dimostrare che le parti non avevano voluto il negozio di compravendita (nè alcun altro negozio).

2.1. Il motivo, benchè formulato con riferimento a pretesi errori di diritto, nella misura in cui investe il modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze processuali, si risolve in censure di merito, come tali non proponibili in questa sede, ed è pertanto inammissibile.

2.2. La Corte d’appello ha valorizzato plurimi elementi precisi, univoci e concordanti, ritenendoli idonei a configurare il quadro indiziario utile per dimostrare la simulazione assoluta del contratto di compravendita.

2.3. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che l’accollo del mutuo fondiario garantito da ipoteca in capo all’acquirente Sirio Inc., che era stato previsto nel rogito quale modalità di pagamento di oltre la metà del prezzo, non si era realizzato, poichè non risultava che l’Istituto di credito avesse aderito alla convenzione ex art. 1273 c.c., mentre era documentata l’insinuazione al passivo del Fallimento (OMISSIS); che vi era sproporzione tra il prezzo pattuito e il valore dei beni risultante dalla stima fatta dal CTU, neppure contestata; che non era rilevante la circostanza che gli immobili fossero rimasti nella disponibilità della società venditrice, poichè l’acquirente Sirio Inc. aveva stipulato un contratto di locazione ultranovennale, regolarmente trascritto, con la moglie convivente dell’amministratore unico nonchè socio di maggioranza della società venditrice, P.A.. La Corte d’appello ha infine evidenziato la duplice veste assunta da O.A., già procuratore speciale di Sirio Inc., costituita all’estero due mesi prima del rogito e, in seguito, liquidatore (OMISSIS) srl, nonchè procuratore speciale di Sirio Inc. secondo l’indicazione contenuta nell’atto di appello.

2.3. Gli elementi presuntivi accertati – mancato pagamento del prezzo e mancato sollecito dello stesso, permanenza dell’immobile nella disponibilità della società alienante, interscambiabilità dei ruoli amministrativi delle società contraenti – costituiscono altrettanti indici sintomatici idonei, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, a dimostrare la simulazione assoluta (ex plurimis, Cass. 26/11/2008, n. 28244; Cass. 28/10/2002, n. 15160), con la conseguenza che l’apprezzamento svolto dalla Corte di merito, in quanto sorretto da motivazione adeguata, non è sindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 28/10/2014, n. 22801).

L’accertata apparenza del contratto di compravendita ne esclude la sussumibilità nella fattispecie del negozio soggetto ad azione revocatoria (Cass. 20/10/2008, n. 25490 e, da ultimo, Cass. 30/06/2015, n. 13345).

3. Per effetto del rigetto del ricorso principale rimane assorbito l’incidentale condizionato, con il quale il Fallimento (OMISSIS) ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e segg..

4. Le spese sono poste a carico della soccombente ricorrente principale, nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e condanna la ricorrente Sirio Inc. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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