Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30849 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30849 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 15895-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso .
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro

SANDRI FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POSIDIPPO 9, presso lo studio dell’avvocato DONATO
CASTELLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIA TERESA DIMARIA;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 56/2011 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 21/12/2011;

Data pubblicazione: 22/12/2017

viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa
RITA SANLORENZO che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Sandri Felice, avvalendosi della possibilità di definizione del
proprio debito erariale in adesione alla proposta del
concessionario per la riscossione, ai sensi dell’art. 12 della
legge n. 289 del 2002, mediante il versamento del 25 % del
debito, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge
stessa, provvedeva al pagamento dell’80% entro la data del 13
aprile 2004, mentre, a seguito delle varie proroghe del termine
per il pagamento della seconda rata, provvedeva in tal senso in
data 18 aprile 2005, versando il residuo 20%.
L’Ufficio tuttavia emetteva provvedimento di diniego della
definizione dei carichi ex art. 12 citato, assumendo che in
occasione del pagamento della seconda rata, il contribuente
aveva versato una somma inferiore rispetto a quella dovuta,
avendo omesso di versare anche gli interessi maturati dal 17
ottobre 2003 al saldo.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il Sandri, e la
CTP di Asti, con la sentenza n. 66/2/2010, accoglieva il ricorso,
rigettando la richiesta di chiamata in causa della società
concessionaria.
A seguito di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la CTR
di Torino con la sentenza n. 56/28/11 del 21 dicembre 2011
rigettava il gravame.
In primo luogo disattendeva la deduzione circa la necessità
della chiamata in causa della concessionaria per la riscossione,
e quanto al secondo motivo di appello, rilevava che la lettura

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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002 non supportava
l’assunto dell’Ufficio in quanto rilevava solo il versamento
dell’importo dovuto, dovendosi per converso ritenere che la
prestazione accessoria degli interessi, ove inadempiuta, non
costituiva causa di inefficacia della sanatoria.

del giudice di appello con ricorso affidato a due motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il primo motivo denunzia ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la
violazione e falsa applicazione degli artt. 12 della legge n.
289/2002 e degli artt. 2 e 22 della Direttiva IVA n.
77/388/CEE.
Si rileva che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia
del 17 luglio 2008 nella causa C-132/06, all’esito di una
procedura di infrazione in danno dello Stato Italiano, è stata
ravvisata l’incompatibilità del condono di cui al citato art. 12 in
relazione ai crediti in materia di IVA, non potendosi consentire
una rinuncia dello Stato alla riscossione di imposte già
accertate con provvedimento definitivo, in evidente violazione
dei principi comunitari, trattandosi appunto di tributo cd.
armonizzato.
A tal fine si evidenzia che anche la giurisprudenza di legittimità
ha avuto modo di ribadire quali fossero gli effetti
dell’intervento dei giudici di Lussemburgo, ritenendo che fosse
necessario disapplicare la normativa nazionale che consentiva il
condono per siffatti tributi.
Poiché nella fattispecie tra i crediti per i quali è intervenuto il
condono, vi sono anche pretese riconducibili all’omesso
pagamento dell’IVA, risulta quindi del tutto legittimo il
provvedimento di diniego.

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L’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza

Il motivo è fondato.
E’ pacifico che tra le somme oggetto del condono rientri,
sebbene in una misura non significativa, un credito IVA
dell’Ufficio sicchè deve darsi seguito ai principi affermati dalle
Sezioni Unite di questa Corte che nella sua più autorevole

tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002,
nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale
con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo,
comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla
riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va
pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per
contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice
imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio
2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di
infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata
dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in
particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt.
8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la
condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate.
Inoltre, la norma nazionale incompatibile deve essere
disapplicata a prescindere da specifiche deduzioni di parte e
senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o
processuali quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio
di cassazione ( Cass. n. 20435/2014).
Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 12 della legge n. 289/2002 nonché dell’art. 1194 c.c.
ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., sostenendosi che
sarebbe erronea la conclusione dei giudici di appello secondo
cui il versamento da parte del Sandri del solo importo della

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composizione ha affermato che ( Cass. S.U. n. 3674/2010) in

seconda rata senza tenere conto degli interessi dovuti, avrebbe
assicurato il permanere degli effetti del condono.
Si richiama la natura clemenziale del condono di cui all’art. 12
che non tollera pagamenti parziali, a differenza del regime
invece previsto per le ipotesi di condono cd. premiale.

anche gli interessi legali maturati sull’importo dovuto a titolo di
seconda rata, i quali avevano quindi accresciuto l’entità del
debito tributario.
Correttamente quindi l’Ufficio ha imputato il pagamento prima
agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 c.c,. così che la
somma effettivamente versata dal Sandri aveva lasciato
insoddisfatta una parte del capitale dovuto.
Anche tale motivo è fondato.
Ed, invero, pacifica risulta nel caso in esame la natura
clemenziale del condono cui ha acceduto il Sandri, il che
comporta ( cfr. Cass. n. 20746/2010) che grava integralmente
sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra
quanto versato e il ruolo oggetto della controversia; da ciò
consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di
condono clemenziale e non premiale come, invece deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16
della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento
straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a
quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al
citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla
determinazione del “quantum”, esattamente indicato
nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del
contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale

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Nel caso di specie il contribuente aveva omesso di versare

pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche
soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima
regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione
della lite pendente (conf. Cass. n. 11669/2016).
In tal senso si è altresì specificato che (cfr. Cass. n.

clemenziale del condono de quo, l’efficacia della sanatoria è
condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e
l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla
prima escludono il verificarsi della definizione della lite
pendente, restando irrilevante l’eventuale buona fede del
contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza.
Alla luce di tali principi, è evidente che il versamento del saldo
doveva tenere conto anche degli interessi legali medio tempore
maturati i quali avevano determinato un incremento, sebbene
lieve, dell’ammontare del dovuto dal contribuente ai fini di
beneficiare del condono, dovendosi ritenere corretto quindi il
richiamo all’art. 1194 c.c. ed alle previste regole di
imputazione del pagamento.
La sentenza impugnata non ha negato la peculiare natura del
condono di cui si intendeva avvalere il Sandri, ma più
limitatamente ha ritenuto che la natura accessoria degli
interessi escludesse la decadenza della parte privata per
l’ipotesi di mancato versamento, contraddicendo in tal modo la
regola secondo cui solo l’integrale pagamento assicura gli
effetti del condono.
Né è possibile addurre, come fatto dal controricorrente,
l’esimente della difficoltà del calcolo degli interessi,
contrastando tale affermazione con la natura determinata
dell’importo della seconda rata, ed il richiamo al suddetto

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21416/2016) proprio in ragione della peculiare natura

principio secondo cui resta irrilevante in tale ambito l’eventuale
buona fede del contribuente.
Atteso l’integrale accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata deve essere cassata, ma non palesandosi la
necessità di ulteriori accertamenti, ritiene il Collegio di poter

dell’originario ricorso del contribuente.
Susssitono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di
merito, dovendosi invece regolare le spese del giudizio di
legittimità in base al principio della soccombenza, come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna
Sandri Felice al rimborso delle spese del presente grado che
liquida in complessivi C 2.000,00, oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta

pervenire alla decisione nel merito, con il conseguente rigetto

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