Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30848 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 29/11/2018), n.30848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10345/2016 R.G. proposto da:

F.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Perera e

Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Treviso, – Ministero dell’Intero, in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso depositata il 21 gennaio

2016;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso.

Fatto

RITENUTO

F.S. impugnava un processo verbale di contestazione della violazione dell’art. 148 C.d.S., commi 12 e 16, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di Euro 138,00 e sospensione della patente di guida per un mese. Il giudizio si concludeva con il definitivo rigetto dell’opposizione.

Conseguentemente, la Prefettura di Treviso ingiungeva al F. il pagamento della somma complessiva di Euro 144,60, corrispondente alla sanzione maggiorata delle spese di notifica.

Avverso tale provvedimento il F. proponeva opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 invocando l’intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria.

L’opposizione veniva respinta e il F. appellava la decisione dinanzi al Tribunale di Treviso. Quest’ultimo, con la sentenza qui impugnata, dichiarava improponibile il ricorso, ritenendo che nel caso in esame l’unico rimedio esperibile fosse quello dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c..

Contro tale pronuncia il F. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La Prefettura di Treviso non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Con il primo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Il tribunale, qualificando il ricorso quale opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23 e dichiarandolo pertanto improponibile, avrebbe violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, nonchè il divieto di provvedere d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte.

Inoltre, il ricorrente si sofferma sulla circostanza che la formula della “improponibilità”, adoperata dal tribunale per respingere la domanda, non sarebbe prevista dall’ordinamento giuridico.

Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c..

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la carenza o insufficienza della motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.

I tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e risultano fondati.

Correttamente il giudice d’appello ha rilevato che, volendo il F. far valere una prescrizione maturata dopo la formazione del titolo (divenuto definitivo per l’esperimento di tutti i gradi di giudizio consentiti dall’impugnazione del verbale di contestazione), nella sostanza egli ha esperito un’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Ma da tale qualificazione della domanda non discende l’inammissibilità (o l’improponibilità, secondo la formula definitoria impiegata nella sentenza impugnata) della stessa, formalmente formulata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23. Una simile conclusione sarebbe stata corretta solo nei caso inverso, giacchè l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 23 è soggetta ad un termine di decadenza, mentre quella proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c. può essere proposta fintanto che l’azione esecutiva non si sia esaurita.

Pertanto, l’erronea intestazione dell’atto introduttivo del giudizio non giustifica la pronuncia di inammissibilità, dal momento che alla corretta qualificazione giuridica della domanda non segue l’applicazione di un termine di decadenza violato. Si aggiunga, peraltro, che il F. ha appellato la decisione di primo grado, dunque ritenendo correttamente esperibile nel caso di specie il rimedio tipico di impugnazione delle sentenze in materia di opposizione all’esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 15149 del 18/07/2005, Rv. 583469).

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, è possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Come già esposto, il F. aveva già proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso che – quale giudice d’appello – aveva rigettato l’opposizione avverso il verbale di contravvenzione. In particolare, nel corso del giudizio di legittimità egli aveva già sollevato l’eccezione di intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa. Questa Corte, con sentenza n. 4574 del 2014, ha rigettato il ricorso, osservando fra l’altro, che “l’eccezione di prescrizione è sollevata solo nella memoria che, invece, è destinata alla illustrazione dei motivi”.

Si deve quindi rilevare che – diversamente da come opinato dal ricorrente – l’eccezione di prescrizione non è rimasta “impregiudicata”, costituendo invece oggetto di un esplicito provvedimento di rigetto pronunciato nel corso del primo giudizio.

Conseguentemente, la medesima questione non poteva essere riproposta in un separato giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., ostandovi il giudicato ormai formatosi.

L’opposizione di che trattasi, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto la censura prospettata è stata accolta.

Tuttavia, poichè questa sentenza, decidendo nel merito, tiene luogo della pronuncia d’appello che è stata cassata, occorre provvedere sulle spese di quel relativo giudizio, nel quale il F. è risultato soccombente. Egli va dunque condannato al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Sempre in relazione al giudizio di appello, ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione. Condanna Sergio F. al pagamento delle spese del giudizio di appello Euro 630,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. Nulla spese per il giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello innanzi al Tribunale di Treviso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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