Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30848 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 29/10/2021), n.30848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2719/2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIACINTO FAVALLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ZUCCHINALI;

– ricorrente –

contro

B.M.E., domiciliata ape legis presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO MARIA MOLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1812/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/10/2017 R.G.N. 745/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 24 ottobre 2017, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria Sai S.p.A.) nei confronti di B.M.E., già dirigente della Fondiaria Sai S.p.A., avente ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza delle ragioni giustificative del pagamento eseguito dalla Società in favore della B. a titolo di liquidazione del sinistro inerente l’infortunio extraprofessionale, previsto dal sistema di indennizzo a favore dei dirigenti UnipolSai ai sensi dell’art. 21 del CCNL Dirigenti ANIA, infortunio subito dalla B. in data 27.9.2011 e, per l’effetto, la condanna della stessa B., ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, in via subordinata, dell’art. 2041 c.c., alla restituzione di quanto indebitamente percepito o, in subordine, della minor somma accertata in corso di causa, oltre accessori; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provato che la liquidazione del sinistro con il riconoscimento di postumi permanenti nella misura del 12%, superiore dunque al 5% cui si riconnetteva l’obbligo della Società di indennizzare i propri dirigenti, fosse derivato dal metus conseguente alla posizione di dirigente apicale rivestita dalla B. e dal suo legame di parentela con il maggiore azionista della Società e che, in ogni caso, non fossero imputabili alla B. le irregolarità emerse nella gestione del sinistro e così il comportamento doloso o colposo in relazione al quale la Società pretendeva non si fosse determinato l’effetto compositivo della vertenza derivante dalla transazione conclusa tra le parti all’atto della cessazione del rapporto, intervenuta successivamente alla denuncia ed alla liquidazione del sinistro, non provata, altresì, la manifesta erroneità delle valutazioni medico-legali avendo la CTU, espletata, non ai fini della liquidazione giudiziale del danno, bensì al solo fine di verificare la regolarità della liquidazione del sinistro, accertato la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell’infortunio ed il ricollegarsi ad esso di postumi nella misura del 10% e ciò sulla scorta della di tutta la documentazione medica disponibile, dalla quale si evinceva come la B. si fosse tempestivamente sottoposta agli esami diagnostici e non avesse per nulla interferito nella scelta del medico fiduciario, come in ogni altra fase della procedura di liquidazione del sinistro; inoltre, era stato ritenuto insussistente il diritto alla ripetizione di quanto liquidato anche nella quota corrispondente all’accertamento in misura minore, corrispondente al 10% e non al 12%, dell’entità dei postumi permanenti, ostandovi l’intervenuta transazione i cui effetti di composizione tra le parti della vertenza avrebbero potuto essere vanificati nel solo caso in cui la Società avesse provato il comportamento doloso o gravemente colposo della B. ed il nesso di causalità fra questo e la determinazione del danno nella misura eccedente quanto accertato in corso di causa; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la B.;

che la Società ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’inconfigurabbilità nella specie dell’azione di ripetizione dell’indebito per difetto dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’accipiens, non rilevando ciò quale condizione dell’azione;

che, con il secondo motivo, denunciandola violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente annesso al negozio transattivo l’effetto abdicativo del diritto alla ripetizione dell’indebito in difetto della conoscenza da parte della Società della titolarità del medesimo;

che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli art. 1965 e 1966 c.c., nonché al vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, la Società ricorrente sostanzialmente ribadisce le censure svolte nei precedenti motivi imputando alla Corte territoriale di aver ritenuto, pur a fronte della non compiuta conoscenza all’atto della stipula della transazione delle situazioni di irregolarità della procedura di liquidazione del sinistro, rinunciato il diritto alla ripetizione dell’indebito a meno di non provare, con onere a carico della stessa Società, il dolo o la colpa grave della B.; che nel quarto motivo il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale della valenza probatoria della consulenza tecnica di parte prodotta dalla Società ricorrente, da ritenersi, viceversa, in relazione alle critiche avanzate alla relazione medico-legale sotto il profilo della carente analisi della compatibilità delle lesioni sofferte con l’evento denunciato;

che con il quinto motivo si deduce il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., imputandosi alla Corte territoriale la mancata considerazione della valenza probatoria degli elementi in fatto offerti dalla Società ricorrente a comprova del comportamento doloso o gravemente colposo della B.; che con il sesto motivo, posto nuovamente sotto la rubrica “omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.”, si imputa alla Corte in termini più generali la mancata valutazione complessiva dei numerosi elementi addotti dalla Società ricorrente ai fini della prova che l’iter liquidativo dell’indennizzo di che trattasi fosse stato condizionato dal comportamento doloso e/o quantomeno colposo della B.;

– che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili e comunque infondati, non misurandosi le censure mosse dalla Società ricorrente con l’iter logico-valutativo in base al quale la Corte territoriale è pervenuta alla decisione di rigetto della pretesa azionata, iter che muove dall’accertamento tecnico eseguito in corso di causa in ordine all’entità dei postumi permanenti ricollegabili al sinistro oggetto di liquidazione, il cui esito, sfociato nel riconoscimento di una percentuale pari al 10% anziché al 12% attribuito a compimento della procedura amministrativa di liquidazione, è stato ritenuto, correttamente sul piano logico e giuridico (derivandone l’inconsistenza del quarto motivo di ricorso che imputa alla Corte territoriale la mancata attribuzione di valenza probatoria alla CTP prodotta dalla Società ricorrente che ne rilevava la carenza valutativa sotto il profilo della compatibilità delle lesioni accertate con l’evento denunciato), di per sé tale da escludere, stante l’operatività del vantaggio assicurativo a partire da un livello percentuale pari al 5%, il ricorso da parte della B. a comportamenti intenzionalmente o per mera negligenza diretti a conseguire un vantaggio indebito, fermo restando l’apprezzamento puntuale da parte della Corte territoriale di ciascuno dei comportamenti dedotti dalla Società ricorrente e l’esclusione della loro rilevanza sulla base di argomenti che la Società medesima, limitatasi a riproporre quelle deduzioni, non ha qui fatto oggetto di specifica censura (di qui l’inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso) e logicamente approda al rigetto della pretesa di ripetizione dell’indebito che non motiva, come sostenuto dalla Società ricorrente, in relazione alla rilevanza dell’elemento soggettivo, (dovendosi pertanto ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente nel primo motivo, la corretta applicazione, sotto questo profilo, dell’art. 2033 c.c.), bensì in considerazione dell’effetto abdicativo conseguente al negozio transattivo intervenuto tra le parti che, in quanto concluso quando la situazione giuridica connessa alla liquidazione del sinistro risultava già definita tra le parti, era destinato, in difetto di situazione nuove, (quali appunto l’emergere successivo di comportamenti dolosi o gravemente colposi, viceversa dalla Corte territoriale come detto puntualmente escluso, in coerenza con la valutazione discrezionale che la legge riserva al giudice del merito, il cui esercizio risulta in questa sede insindacabile) a coinvolgere anche quella situazione giuridica, valutazione questa in relazione alla quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente nel secondo e nel terzo motivo, emerge la corretta applicazione dei canoni di interpretazione del negozio transattivo e del disposto degli artt. 1965 e 1966 c.c.;

che il ricorso va, dunque, rigettato, liquidandosi le spese come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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