Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30848 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6336-2015 proposto da:

T.V., B.F., G.D., L.M.,

L.F., Nader Micaele,.Ambrosin Barbara,.Pizziol

Renzo,.Magoni Virginia,.Nader Roberto

,.e.d.i.R.V.d.C.1.p.l.s.d.G.D.r.e.d.d.F.M.

-.r.-.

c.

Fe.Pa., Bi.Fi., F.C., F.A.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Tagliamento 55, presso lo

studio dell’avvocato Nicola Di Pierro, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Roberto Rechichi;

– controricorrenti –

e contro

Pi.Se., domiciliato in San Donà di Piave, Galleria Leon

Bianco n. 2/1, presso lo studio dell’Avv. Alberto Teso che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2137/2014 della corte d’appello di Venezia,

depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso tempestivamente notificato il 26 febbraio 2015 da T.V., B.F., G.D., L.M., Nader Micaele,.Ambrosin Barbara,.Pizziol Renzo,.Magoni Virginia,.Nader Roberto,.Lorusso Federica n.c.d.e.d.Ferretti Giovanni e.d.Birolini Filomena,.Ferretti Claudio,.Ferretti Aldo e Pi.Se., avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 19 settembre 2014 con cui era stato accolto l’appello proposto da F.G.;

– il contenzioso tra le parti era insorto nelle 2001 allorchè i condomini del Condominio (OMISSIS) avevano contestato al signor Pi. l’utilizzo improprio del cortile condominiale, rispetto al quale, gli attori gli riconoscevano solo il limitato diritto di accesso per il carico e lo scarico delle merci; chiedevano, inoltre e per quanto ancora qui di interesse, l’accertamento che il F. con la cessione del 23/11/1999 aveva illegittimamente accordato all’acquirente Pi. la facoltà di parcheggio nel cortile retrostante;

– costituendosi in giudizio Pi. sosteneva di essere anche lui titolare di alcuni millesimi in qualità di proprietario di un’altra unità dell’edificio condominiale, a seguito della compravendita del 23/11/1999 e per l’effetto estendeva il contraddittorio al suo dante causa al fine di essere risarcito e manlevato;

– costituendosi in giudizio il F. eccepiva l’infondatezza della pretesa attorea per essere il Pi. titolare di alcuni millesimi quale proprietario dell’unità sito al piano ammezzato dell’edificio condominiale e, pertanto, comproprietario, ai sensi dell’art. 1117 c.c.;

– esperita CTU ed istruttoria orale, il tribunale di primo grado, accoglieva la domanda attorea in relazione al riconoscimento dell’illimitato diritto di accesso, mentre ordinando al convenuto di cessare l’utilizzo del cortile quale parcheggio;

– proponeva appello F.G. cui aderiva Pi.Se. e con la sentenza impugnata il giudice del gravame riteneva che le prove documentali dimostravano, diversamente dalla conclusione del giudice di primo grado, che F. aveva trasferito al Pi., i millesimi di proprietà del cortile condominiale di pertinenza della porzione di ammezzato, sicchè l’acquirente, oltre al diritto di accesso per il carico e scarico, aveva titolo sullo stesso quale proprietario dell’appartamento piccolo posto al piano ammezzato;

– veniva, quindi, rigettata la domanda risarcitoria degli attori e, conseguentemente, quella analoga proposta dal Pi. nei confronti del F., con le conseguenti restituzioni di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato a due motivi cui resistono con due distinti atti i controricorrenti Pi., con uno, e F.P., Bi.Fi., F.C., F.A., con l’altro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, costituito, nella prospettazione dei ricorrenti, dalla questione relativa all’eccepita esistenza, secondo le risultanze catastali, di un solo appartamento anzichè di due appartamenti tra le unità immobiliari riscattate dal F. – come statuito dalla sentenza del Tribunale di Venezia del 29/9-8/11-1983 – e successivamente cedute;

– in particolare, ad avviso dei ricorrenti la corte territoriale non avrebbe sciolto il dubbio da loro prospettato, che l’unica unità abitativa a cui competeva il diritto di proprietà sul cortile retrostante era quella riscatta come map. (OMISSIS) e divenuta map. (OMISSIS), ceduta dal F. a C.D. ed Bo.An. e da questi agli attori G.D. e M.V.;

– il motivo è infondato;

– la corte territoriale, come osservato dai controricorrenti, non ha omesso di esaminare la questione prospettata, ma ha ritenuto, anzi che dalla documentazione prodotta sin dal primo grado emergesse la prova che F. quale dante causa del Pi. era proprietario dell’immobile poi acquistato da quest’ultimo nonchè l’esatta identificazione dell’oggetto della compravendita al fine di verificare se in esso erano ricompresi, come sostenuto dall’acquirente e dal venditore, dei millesimi di proprietà del cortile condominiale che ne giustificassero l’uso;

– la corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che la sentenza del Tribunale di Venezia aveva comportato l’acquisto in capo al F. di quattro unità immobiliari e dei millesimi di rispettiva competenza sui beni comuni, pari a 44,46 dei quali di pertinenza dei due appartamenti posti al piano ammezzato;

– la corte veneziana accertava, inoltre, che uno dei due appartamenti era stato ceduto dal F. e che il suo avente causa, l’aveva, a sua volta ceduto, ai G. e M., unitamente alla quota del 25,93 millesimi sulle parti comuni, cortile compreso;

– conseguentemente, la restante parte di 18,52 di pertinenza dell’altra unità abitativa posta all’ammezzato risultava trasferita, come si evinceva dal tenore del contratto di compravendita e dalla scheda catastale allegata, al Pi.;

– nè, aggiungeva la corte, il mutamento di destinazione d’uso dell’unità posta al piano ammezzato pregiudicava i diritti dello stesso sui beni comuni che continuano ad essere nella misura suddetta;

– pertanto, la decisione assunta con la sentenza impugnata non in-corre nel prospettato vizio motivazionale, tanto più che l’argomento decisivo individuato dalla corte territoriale è costituito dal non equivoco tenore dei titoli di provenienza;

– del resto nessuna equivalente prova contraria risulta allegata dai ricorrenti;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto che la mera allegazione di tabelle millesimali condominiali costituisca elemento idoneo di per sè a fondare la prova per presunzioni semplici, circa l’esistenza di unità illegittimamente adibita ad abitazione, al di là delle risultanze catastali;

– il motivo è inammissibile, per omessa autosufficienza dello stesso;

– la sentenza di secondo grado (pagina 9), indica i documenti su cui il giudice del gravame si è basato per stabilire quali unità immobiliari, con i relativi diritti, fossero state trasferite dal F. al Pi., sempre da detta sentenza (pag. 10) si deduce che il riferimento alle tabelle millesimali, lungi dal costituire elemento di prova, viene solo utilizzato come ulteriore elemento indiziario, al fine di specificare i diritti che il giudice aveva già riconosciuto sulla base dei documenti addotti dalle parti;

– i ricorrenti, contestano la ricostruzione del giudice del gravame affermando che detti documenti erano stati male interpretati (pag. 21del ricorso), ma essi hanno omesso di trascrivere il testo integrale dei documenti, o le parti più significative degli stessi (cfr. Cass. n. 13625 del 2019; n. 18506 del 2006);

– infine, nelle pagine da 22 a 25 del ricorso si ripropone inammissibilmente il vizio di omessa motivazione sulla questione già vagliata al punto n. 1, ribadendo la non condivisione della conclusione interpretativa della documentazione cui è pervenuta la corte veneziana;

– in definitiva, il ricorso va respinto;

– in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.700, di cui 200,00 per spese per ciascuno, oltre 15% per rimborso spese generali, più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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