Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30848 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2017, (ud. 07/12/2017, dep.22/12/2017),  n. 30848

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La società ricorrente si rendeva acquirente nel 1991 di un complesso immobiliare sito nel Comune di (OMISSIS), ma a seguito di giudizio di congruità dell’Agenzia del Territorio di Livorno, il valore della transazione ai fini dell’imposta di registro era elevato a Lire 950.000.000, a fronte di un valore dichiarato di Lire 301.000.000.

Il ricorso proposto dalla società avverso l’atto di accertamento era però disatteso dalla CTP di Roma con sentenza n. 449/25/2001, e nelle more del giudizio di appello, era avanzata istanza di definizione della lite pendente, cui faceva seguito il versamento della sola percentuale del 30% del tributo richiesto.

La CTR con sentenza n. 12/12/2005, atteso che la Segreteria della CTP aveva indirizzato l’avviso di trattazione a soggetto diverso dalla ricorrente, con conseguente violazione del principio del contradditorio, dichiarava la nullità della sentenza gravata e rinviava la causa dinanzi al giudice di primo grado. L’Ufficio, però, sul presupposto che il versamento effettuato dalla società ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, fosse insufficiente, inviava alla contribuente un invito alla regolarizzazione, ritenendo che fosse dovuto il versamento del 50% del tributo.

A seguito di ricorso della Edil Roma, la CTP di Roma con la sentenza n. 363/05/2009 accoglieva il ricorso, ma la CTR di Roma con la sentenza n. 207/14/2011 del 23 marzo 2011 ha accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, rigettando l’opposizione della società.

A tal fine rilevava che l’invito alla regolarizzazione costituiva atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, e passando al merito, osservava che la somma versata dalla società nella percentuale del 30% non corrispondeva a quanto effettivamente dovuto, tenuto conto della situazione esistente alla data di presentazione della domanda di condono, allorchè risultava già emessa dalla CTP sentenza sfavorevole alla società.

La Edil Roma S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza del giudice di appello con ricorso affidato a due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo denunzia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in merito alla eccepita mancanza di chiarezza e di motivazione dell’atto impugnato, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Si deduce che la sentenza gravata non si sarebbe affatto pronunciata sull’eccezione sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio, di invalidità dell’atto impugnato per difetto assoluto di motivazione e carenza di chiarezza, mancando qualsivoglia indicazione circa le modalità con le quali l’Ufficio era pervenuto a determinare la somma richiesta.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Ed, invero la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della società, con una motivazione, così come si ricava dal tenore del controricorso che ne riporta il contenuto, che aveva ritenuto fondata nel merito la contestazione della contribuente, senza quindi esaminare l’eccezione di invalidità formale dell’atto de qua.

Tale eccezione deve ritenersi implicitamente decisa, ed in senso sfavorevole alla contribuente, in quanto la possibilità di valutare nel merito la fondatezza delle doglianze, presuppone che si sia reputato formalmente corretto l’atto impositivo, o per lo meno assorbita.

Ne deriva che, al fine di sottoporre la questione nuovamente all’attenzione del giudice di appello, la stessa doveva costituire oggetto di appello incidentale (ove si ritenga che vi sia stato un almeno implicito rigetto) ovvero doveva essere riproposta a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.

Dalla stessa prospettazione di parte ricorrente non risulta che abbia provveduto a tanto, con la conseguenza che alcun addebito può essere mosso al giudice di appello per non avere a sua volta valutato la sussistenza del lamentato vizio di motivazione dell’atto impugnato, trattandosi di questione ormai estranea al tema del giudizio di secondo grado.

Il secondo motivo denuncia sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che ai fini del condono fosse dovuto il versamento della percentuale del 50% in luogo della somma effettivamente versata, pari al 30% del tributo richiesto, in quanto non si era tenuto conto della circostanza che alla data in cui è stata formulata la richiesta di integrazione, la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’impugnazione del provvedimento dell’Ufficio che aveva rideterminato il valore dell’immobile acquistato in (OMISSIS), era stata annullata dalla CTR di Roma con sentenza del 2 marzo del 2015, attesa la violazione del principio del contraddittorio, con rimessione al giudice di primo grado.

Alla data di emanazione dell’atto impugnato non vi era quindi alcuna sentenza di merito favorevole all’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che la percentuale da versore era pari al 30% ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 16 citato, nella quale la lite pende ancora in primo grado.

Anche tale motivo è evidentemente destituito di fondamento. Ed, invero, la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, quale applicabile alla fattispecie, prevede che:

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro: 150 Euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 Euro:

1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite; 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Il dettato della norma denota con chiarezza che la valutazione circa la situazione della lite che si intende definire, debba essere compiuta alla data di presentazione della domanda di definizione, essendo quindi irrilevante il successivo sviluppo della stessa, essendo tale interpretazione evidentemente in contrasto, oltre che con la lettera, anche con lo scopo della norma che è quello di definire le liti, rendendo quindi irrilevante per il contribuente che abbia inteso avvalersi della definizione de qua, conoscere quale sia l’esito successivo del giudizio.

Conforta tale conclusione anche l’ulteriore argomento secondo cui, affinchè possa pervenirsi alla definizione ai sensi dell’art. 16 citato, è necessario che i versamenti intervengano entro una determinata data individuata a seguito delle modifiche di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49, sicchè non potrebbe in alcun modo avere rilievo un’eventuale diversa definizione in sede giudiziale della lite intervenuta, come nella specie, in epoca successiva alla scadenza del termine previsto per il versamento della somma dovuta a titolo di condono.

Peraltro le stesse Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3676/2010, nell’affrontare gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia C-132/06 sulla previsione di cui all’art. 16 in esame, hanno avuto incidentalmente modo di affermare che la valutazione circa la possibilità di definizione della lite in corso va effettuata secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, confermando quindi la erroneità della tesi di parte ricorrente che invece vorrebbe assumere come parametro di valutazione il panorama delle vicende processuali quale evolutosi in epoca successiva a quella di presentazione della domanda da parte della contribuente.

Il ricorso va quindi rigettato ma attesa l’assenza di specifici precedenti, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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