Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30847 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 29/10/2021), n.30847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35727-2018 proposto da:

SARIM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA N 48, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCA CHIETERA;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 31,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CLAUDIO

SCHIAVONE;

– controricorrente –

nonché contro

EDILCAVE S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 180/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 05/06/2018 R.G.N.

26/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 180/2018 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a P.G. in data 1.8.2007 e condannato Sarim s.r.l. e Edilcave in liquidazione s.r.l. alla reintegrazione del P. nel posto di lavoro e nelle mansioni in precedenza espletate, condannando le società appellate al pagamento di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita ed alle retribuzioni omesse dal licenziamento, con detrazione dell’aliunde perceptum; accertata la responsabilità ex art. 2087 c.c. delle società appellate in relazione all’infortunio patito dal P. in data (OMISSIS), e quantificato nella misura del 15% il danno all’integrità psico- fisica, ha condannato le società al pagamento in favore del lavoratore della somma di Euro 20.736, 38 di cui Euro 1.728,00 per inabilità temporanea, oltre interessi.

2. per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto la esistenza di un unico centro di imputazione tra le società Sarim, formale datrice di lavoro del P. e Edilcave s.r.l., l’assenza di prova delle ragioni alla base del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, la responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al P.;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Sarim s.r.l. sulla base di tre motivi; P.G. ha resistito con tempestivo controricorso; Edilcave s.r.l. non ha svolto attività difensiva;

4. Sarim s.r.l. e P.G. hanno ciascuno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2082 e 2086 c.c., violazione dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 1344 e 1414 c.c.. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censurando sotto vari profili l’accertamento relativo alla unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro rappresentato dalle società Sarim ed Edilcave; tale affermazione – sostiene – non era stata ancorata ai parametri normativamente rilevanti a tal fine, rappresentati dall’unicità della struttura organizzativa e produttiva, dall’integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese ed il correlativo interesse comune, dalla esistenza di un coordinamento tecnico amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo nell’ambito del quale confluivano le diverse attività delle singole imprese;

2. con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come novellato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 censura la sentenza impugnata per avere condannato le società oltre che al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento ad un’ulteriore indennità risarcitoria non contemplata da alcuna specifica previsione;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1218 e 2087 c.c., dell’art. 2735c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la statuizione di condanna al risarcimento del danno. Contesta in primo luogo le modalità del verificarsi dell’infortunio quale ricostruito in sentenza, modalità che assume in contrasto con le emergenze della prova documentale e orale e con la natura di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. delle dichiarazioni rese dal P. in sede di ricovero presso struttura ospedaliera ed in sede di anamnesi riferita al proprio medico curante;

4. il primo motivo di ricorso è fondato;

4.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non e’, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che al di là dell’aspetto formale siano in concreto ravvisabili: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. n. 19023/2017, n. 13809/2017, n. 26346/2016, n. 3482/2013, n. 11107/2006, 11033/2000);

4.2. i parametri, ai quali la sentenza impugnata ha ancorata la verifica dell’esistenza in concreto di un unico centro di imputazione, non sono coerenti con tali indicazioni posto che la Corte di merito si è limitata a fare riferimento alla sostanziale identità di attività svolte dalle due società, alla iscrizione, avvenuta nel medesimo giorno, nel Registro delle imprese, alla coincidenza della sede legale, alla titolarità di un’unica utenza telefonica, dal possesso di parte delle quote di Sarim da parte dell’Amministratore unico di Edilcave, elementi questi di natura formale che non sono rivelatori dell’unicità di struttura organizzativa tra le due realtà societarie e, tanto meno, dell’utilizzazione promiscua da parte delle stesse del lavoratore P.; né tale utilizzazione appare desumibile dall’affermazione del teste B. – valorizzata dal giudice di appello – secondo il quale poteva capitare che i dipendenti delle due società potevano lavorare insieme per alcune attività in quanto la situazione evocata, ” lavorare insieme”, non è significativa del fatto che la prestazione del P. era resa indifferenziatamente in favore dell’una o dell’altra società o che vi fosse un’unica catena di comando alla quale il P. doveva fare riferimento nell’esecuzione della prestazione;

4.3. in base alle considerazioni che precedono si impone l’accoglimento con rinvio del primo motivo per una rivalutazione degli elementi di fatto alla stregua dei richiamati parametri normativi;

5. l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo motivo;

6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza con le ragioni della decisione;

6.1. la sentenza impugnata nel ricostruire le modalità dell’infortunio occorso al lavoratore si è limitata ad escludere la natura accidentale della caduta senza formulare una precisa ricostruzione della dinamica dell’accaduto; ha infatti evidenziato che secondo alcune deposizioni testimoniali il P. era caduto da una scala sulla quale era salito per effettuare alcune saldature mentre secondo altre l’infortunio era avvenuto a causa della caduta di una lamiera assicurata da una catena che si era rotta e che la dinamica del dedotto infortunio era stata confermata dal consulente tecnico d’ufficio di primo grado (sentenza, pag. 7); quindi dalla sentenza non emerge in alcun modo l’adesione alla tesi che l’infortunio fisse derivato dalla caduta della lamiera in relazione alla quale vengono formulate le critiche di parte ricorrente; in ogni caso, il giudice di appello ha dimostrato di ritenere la natura di infortunio sul lavoro dell’accaduto e tale affermazione non risulta validamente contrastata dall’odierna ricorrente dal generico rilievo che ” non essendo stata provata la dinamica dell’infortunio non risultano in alcun modo individuabili le asserite inadempienze della parte datoriale”;

7. in base alle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata nella parte relativa all’accertamento dell’unico centro di imputazione tra le due società, con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il terzo motivo, accoglie il primo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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