Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30846 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24225-2015 proposto da:

V.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LIZZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI MARRAFFINO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI AGOSTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SCARLATO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, D.C.D.,

VI.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3386/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. V.A.A. ha proposto ricorso per cassazione contro P.G., la Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), D.C.D. e Vi.Ro., avverso la sentenza del 25 luglio 2014, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato sia l’appello principale di essa ricorrente sia l’appello incidentale del Vi. avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Benevento nel maggio del 2008.

2. La controversia davanti a quel Tribunale veniva introdotta nell’ottobre del 2003 dalla s.n.c. (OMISSIS) contro la V. ed il Vi., legati da rapporto di coniugio, per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale su beni appartenenti al Vi., assumendo di essere creditrice nei suoi confronti. Nel giudizio, nel quale si costituiva la Curatela Fallimentare dell’attrice e rimanevano contumaci i convenuti, intervenivano, rispettivamente con comparsa di costituzione del 31 gennaio 2005, il P., adducendo di essere creditore e chiedendo dichiararsi l’atto inefficace pure nei suoi confronti, sostenendo, a sua volta, di essere creditore verso il Vi., e con comparsa di costituzione del 5 ottobre 2005 l’Avvocato D.C.D., sostenendo di essere creditore pure lui del medesimo e spiegando anch’egli domanda ai sensi dell’art. 2901 c.c..

Il Tribunale accoglieva soltanto la domanda del P. e la sentenza veniva appellata in via principale dalla qui ricorrente ed in via incidentale dal Vi., con atto di contento analogo a quello della moglie.

3. Al ricorso proposto dalla V., che è fondato su un unico motivo, ha resistito con controricorso soltanto il P..

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e non sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero nè memorie dalle parti costituite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso è improcedibile perchè parte ricorrente ha depositato una copia della sentenza impugnata, che risulta autenticata in data 7 ottobre 2015 in (OMISSIS) dall’Avvocato Pe.St., la quale non risulta conferitaria della procura speciale rilasciata dalla ricorrente in calce al ricorso, che reca la data del 5 ottobre 2015 e risulta rilasciata all’Avvocato M., che ha anche sottoscritto il ricorso, ma neppure risulta indicata dalla sentenza impugnata come difensore nel giudizio di appello, indicando essa in quella veste l’Avvocato F.F..

D’altro canto, essendo stata l’autenticazione della sentenza effettuata in data 7 ottobre 2015, cioè quando già l’Avvocato M. aveva ricevuto il conferimento della procura per il giudizio di cassazione, l’eventuale attività di autenticazione compiuta dall’Avvocato P., ove essa fosse stata difensore della V. in grado di appello, risulterebbe in ogni caso priva di effetti, giacchè sarebbe stata effettuata da un difensore il cui ministero era cessato.

Tanto si osserva pur essendo ammesso che l’autenticazione della copia della sentenza di appello possa farsi dal difensore della parte che impugna in Cassazione prima del rilascio della procura ad altro difensore per il giudizio di cassazione. Allorquando, invece, come nella specie venga in rilievo un’autenticazione fatta dopo la nomina del difensore in Cassazione e, quindi, l’assunzione del patrocinio da parte sua, sebbene in funzione dello svolgimento del giudizio di cassazione, si deve ritenere che sia soltanto tale difensore legittimato all’autenticazione, atteso che tale difensore, sulla base della procura conferitagli per il giudizio di legittimità, bene è abilitato all’attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l’accesso al fascicolo telematico.

2. Il Collegio rileva, comunque, che a prescindere dal rilievo di improcedibilità, il ricorso non avrebbe avuto alcuna prospettiva di accoglimento.

Queste le ragioni.

Il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si deduce “violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 140,157,160,291 e 292 c.p.c.; in relazione all’art. 268 c.p.c.; in relazione all’art. 2901 c.c. e art. 354 c.p.c.” prospetta quattro distinte censure.

2.1. Con la prima si sostiene che erroneamente, disattendendo il motivo di appello della V., la corte territoriale avrebbe ritenuto valida ed efficace la notificazione della comparsa di intervento da parte del P., effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

2.1.1. La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda sulla relazione di notificazione della comparsa e sull’avviso di ricevimento, ma di tali atti, pur riproducendo indirettamente il contenuto che sorregge l’argomentazione censoria, non fornisce la localizzazione in questo giudizio di legittimità, astenendosi dall’indicare se e dove siano stati prodotti ed anche dal fare riferimento ad una loro presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di primo grado, eventualmente acquisito nel giudizio di appello, oppure nel fascicolo di controparte (siccome ammette, trattandosi di atto in originale nella disponibilità della controparte e da depositarsi in copia nel fascicolo d’ufficio del giudice di merito, Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, in alternativa al deposito ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma esigendo che si debba indicare di volerlo fare ai fini del rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6).

In tal modo, anche a voler ritenere l’indiretta riproduzione esaustiva ai fini dell’art. 366, n. 6, l’onere di cui a tale norma non risulta rispettato quanto alla necessità di indicare se e dove l’atto fondante il motivo sia stato prodotto e sia esaminabile in questo giudizio di legittimità (Si veda la consolidata giurisprudenza inaugurata da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un. n. 28547 del 2008; con specifico riferimento agli atti processuali si veda Cass. n. 4220 del 2012, ex multis).

2.2. Con la seconda censura, che è illustrata a pagina 13 del ricorso, si fa riferimento alla violazione dell’art. 292 c.p.c., ma la si imputa al giudice di primo grado, tanto che si evocano alcune righe della motivazione della sua sentenza, nelle quali avrebbe affermato che “in ogni caso la mancanza o irritualità di notifica al contumace degli atti ex art. 292 c.p.c.può essere eccepita solo dalla parte nel cui interesse è prevista la notificazione e non è rilevabile d’ufficio dal giudice”. Si sostiene che tale principio non sarebbe applicabile nel caso di cui all’art. 291 c.p.c., essendo obbligato il giudice d’ufficio a verificare la regolarità della notifica.

2.2.1. Non essendo la censura rivolta contro la sentenza di appello è per ciò solo inammissibile, non senza doversi rilevare che, il consolidamento della motivazione della detta sentenza criticata inutilmente con il primo motivo, rende la questione – di cui la sentenza impugnata non si è occupata e che, peraltro, non si dimostra esserle stata devoluta – assorbita.

2.3. La terza censura sostiene che gli interventi avrebbero dovuto dichiararsi inammissibili perchè avevano ampliato il thema decidendum, ma lo fa del tutto genericamente e senza farsi carico della motivazione enunciata dalla corte territoriale alle pagine 4-5 della sentenza e, dunque, lo fa inammissibilmente, sia per la violazione del principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione1sia per la violazione della necessità che esso si risolva nella critica della motivazione della sentenza impugnata e dunque si faccia di essa carico (in termini, per entrambi i principi di diritto, si veda Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017).

Tanto è dirimente senza che occorra rilevare che la motivazione della sentenza impugnata è corretta in iure, là dove ha qualificato gli interventi dei due creditori e, quindi, del P., come adesivi autonomi, il che necessariamente implicava un allargamento del thema decidendum, atteso che l’intervento di tal natura ha necessariamente tale effetto, estendendo l’accertamento originario all’interveniente.

2.4. Anche la quarta censura, che evoca l’art. 2901 c.c. sostenendo che il presupposto per la revocatoria non vi sarebbe stato in quanto il Vi. era proprietario di altri bene impinge in inammissibilità per assoluta genericità e mancata correlazione con la motivazione resa sul punto, con ampi richiami di giurisprudenza, dalla corte territoriale nella pagina sei della sentenza.

3. Il ricorso è dichiarato improcedibile e comunque sarebbe stato inammissibile per l’inammissibilità dell’unico motivo in tutte le sue quattro censure.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., a favore dell’Avvocato Antonio Scarlato, che nel ricorso ha chiesto la distrazione, ancorchè usando la formula “con attribuzione”. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento, di cui duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., a favore dell’Avvocato Antonio Scarlato. Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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