Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30846 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30846 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 25348/15, proposto da:
Aurelio Binda, elett.te domic. in Roma, alla via Crescenzio n.19, presso l’avv.
Lucilla Lenti, rappres. e difeso dall’avv. Filippo Brunetti con procura speciale in
calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.12,
presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
Equitalia Nord, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Milano,
alla via Montenero n.43, presso l’avv. Roberta Fiori();
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza n. 45/2/2013 della Ctr della Lombardia, depositata in data
18/3/2013;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 13.11.2017.
RILEVATO CHE
Aurelio Binda impugnò una cartella di pagamento emessa nel 2011, nei
confronti dei coobbligati solidali della Bimut s.r.l. in liquidazione, con cui furono
recuperate a tassazione maggiori imposte a titolo di iva, ires e irap, per il

Data pubblicazione: 22/12/2017

2004, sulla base di un avviso d’accertamento relativo alla stessa Bimut s.r.I.,
lamentando l’illegittimità della notificazione, il difetto di legittimazione passiva
e la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/03, in ordine alle sanzioni irrogate per
un debito tributario della società.
La Ctp di Lecco dichiarò inammissibile il ricorso per la definitività dei
presupposti avvisi d’accertamento e per la tardività del ricorso stesso.

primo grado circa la tardività del ricorso.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste Equitalia Nord con controricorso, eccependo l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso.
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CONSIDERATO CHE

Con il primo e stata denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 137
ss., c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo
consistente nella notificazione della cartella di pagamento (motivo duplice),
avendo la Ctr erroneamente ritenuta perfezionata la notifica a norma dell’art.
140 c.p.c., pur essendo il ricorrente risultato sconosciuto come desumibile
dall’avviso di ricezione della raccomandata a.r.
Con il secondo motivo è stata denunziata l’omessa pronuncia con violazione
dell’art. 112 c.p.c. in ordine al motivo di ricorso afferente al difetto di
legittimazione passiva del ricorrente in relazione all’art. 2495 c.c., non avendo
la Ctr correttamente applicato quest’ultima norma sui presupposti di
responsabilità del liquidatore per il mancato pagamento delle imposte.
Con il terzo motivo è stata denunziata l’omessa pronuncia riguardo all’art. 7
del d.l. n. 269/03, in ordine alle sanzioni amministrative di cui alla cartella
impugnata, per le medesime ragioni di cui al precedente motivo.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere accolto. Anzitutto, occorre evidenziare che esso
è inammissibile in quanto il ricorrente ha dedotto per la prima volta il vizio
riguardante la violazione dell’art. 140 c.p.c., mentre nell’atto d’appello- come si
evince dalla sentenza della Ctr- aveva denunziato un diverso vizio, cioè la

2

Il Binda propose appello, respinto dalla Ctr che confermò la motivazione di

mancata notifica della cartella per la mancanza della relata di notificazione o
della relativa data.
Inoltre, nel ricorso non è stato riprodotto l’avviso di ricezione della
raccomandata spedita per il perfezionamento della notificazione della cartella,
a norma dell’art. 140 c.p.c., di cui il ricorrente ha lamentato l’attestazione di
“sconosciuto” del destinatario.

fu eseguita regolarmente, a norma dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73, come si
evince dal p.v.c. Al riguardo, la Ctr ha rilevato che la cartella di pagamento fu
notificata, attraverso il servizio postale, presso il domicilio fiscale comunicato
all’Anagrafe tributaria dal Binda, quale amministratore di fatto della Bimut
s.r.I., come accertato dall’indagine della polizia giudiziaria e riportato nel
verbale di constatazione.
Per quanto esposto, l’inammissibilità e l’infondatezza del primo motivo,
concernente la ritenuta tardività dell’appello, comporta l’assorbimento degli
altri.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti
controricorrenti, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro
17000,00 a titolo di compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2017.

Il motivo è comunque infondato poiché la notificazione della cartella impugnata

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