Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30845 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16445-2016 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMBROGIO

CONTARINI 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA MARZIA

SANTAGATI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SANTAGATI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

dott.ssa C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1936/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza numero 1936/2015, pubblicata il 28 dicembre 2015, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 21 febbraio 2011, e in parziale accoglimento dell’appello proposto da S.S., rideterminava nella misura del 20% (dalla misura del 50% ritenuta dal giudice di primo grado) la quota di sua responsabilità nella determinazione dell’incidente stradale occorso in suo danno, per non essere stato dimostrato che egli indossava il giubbotto catarifrangente previsto per legge al momento del suo investimento, causato da un veicolo sopraggiungente, rimasto ignoto, allorquando stava provvedendo a risolvere un principio di incendio attecchito sul pneumatico posteriore del rimorchio del suo autocarro, accostato sulla corsia di emergenza dell’autostrada (OMISSIS). La Corte d’appello, procedendo a una riconsiderazione del risarcimento del danno biologico sulla base delle tabelle milanesi vigenti all’epoca della sentenza di primo grado, rideterminava il danno alla persona, valutato nella misura del 50% mediante CTU, personalizzandolo con aumento del “valore punto” nella misura massima del 25%, e riconosceva ulteriori voci di danno per invalidità temporanea e spese mediche; in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa specifica, la Corte d’appello di Palermo riteneva infondata la pretesa in quanto generica e sfornita di prova, richiamando in proposito l’indirizzo segnato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 10674/2011; per quanto riguarda il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione, il Giudice dell’appello procedeva a devalutare la somma liquidata al tempo della sentenza sino alla data del sinistro, riconoscendo gli interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate fino alla data della liquidazione, coincidente con la data della sentenza di primo grado, con riconoscimento degli interessi legali dovuti dalla data della sentenza di primo grado fino al soddisfo; la Corte confermava la liquidazione delle spese legali svolta dal giudice di primo grado e liquidava le spese del giudizio di secondo grado a favore dell’impugnante secondo le tariffe vigenti.

2. Con ricorso notificato telematicamente il 23 giugno 2016, S.S. impugna la sentenza innanzi alla Corte di cassazione, affidandolo a sei motivi. Parte controricorrente ha notificato controricorso per via telematica. Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti. Parte ricorrente e contro ricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione o la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1227 c.c., art. 111 Cost. e il vizio di motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 in relazione al riconoscimento del 20% del concorso di colpa in capo al ricorrente. Il motivo è inammissibile, sia perchè tende a voler riconsiderare circostanze di prova già esaustivamente valutate dai giudici di merito (in particolare, la dichiarazione di un testimone di cui non è stato possibile confermare la presenza effettiva sui luoghi al momento del sinistro), sia perchè non si raccorda alla ratio della decisione che non ha ritenuto attendibile, sulla scorta di altre circostanze obiettive e concomitanti, la deposizione del teste circa l’uso del catarifrangente prima dell’investimento. Inoltre, la deduzione di omissione di valutazione di tale circostanza non integra i requisiti di specificità richiesti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, come definiti nel precedente di cui a Cassazione Sezioni Unite n. 5380-2014.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1226,2056 e 2059 c.c., agli artt. 185 e 590 c.p., agli artt. 2,32 e 111 Cost. e il vizio di omesso esame ed omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, per il mancato riconoscimento del danno da “cenestesi lavorativa” (relativo a maggiore usura e difficoltà nello svolgimento della stessa attività lavorativa) e da riduzione della “capacità lavorativa generica”, che andrebbero liquidati mediante idonea adeguata personalizzazione del danno, con esposizione nella motivazione della sentenza dei criteri a tal fine adottati, come da ultimo precisato anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2644/2013. La deduzione è inammissibile.

2.1. La Corte territoriale ha liquidato il danno biologico tenendo conto di una personalizzazione nella misura massima del 25% del valore punto di danno biologico indicato nelle tabelle milanesi. Di talchè, la pronuncia dimostra di aver dato rilievo alle variabili da considerare, riferendole al caso di specie, caratterizzato da un’elevata aliquota di invalidità permanente, ammontante al 50%, e a un esteso periodo di invalidità temporanea totale. Occorre peraltro considerare che tale voce di danno alla persona è da ritenersi inglobato nella valutazione del danno biologico, come sancito da Cass. 6 – 3, Ordinanza n. 20312 del 09/10/2015 (Rv. 637454 – 01), ove si è indicato che “in tema di risarcimento del danno alla persona, il danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di “chance”), si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato in via onnicomprensiva come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso”.

2.2. Il motivo, alla luce di tale orientamento cui si intende dare continuità, è preliminarmente aspecifico perchè non fa riferimento alla ratio della decisione che ha già svolto simili considerazioni di ordine equitativo, aumentando il valore punto del danno biologico sino alla misura massima del 25% “tabellare”, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, oltre a mostrarsi inammissibile perchè tendente a indurre questa Corte a riconsiderare questioni di merito, già ampiamente valutate dal Giudice, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento delle medesime (v. Corte Cass. 8932/2006; Cass. 5443/2006).

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 1123,1227,2043,2056,2697 e 2729 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c.; agli artt. 32 e 111 Cost. in riferimento agli artt. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5 per mancata corresponsione del risarcimento del danno da “lucro cessante” per la perdita della capacità lavorativa specifica. Il motivo è inammissibile. Anche tale censura non si raccorda alla decisione assunta, ove è indicato che, sia nella CTU, sia nelle deduzioni del ricorrente non si ravvisano indizi o prove che dal sinistro sia conseguita una perdita di capacità di guadagno o un stato di disoccupazione che abbia provocato un detrimento patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 2, n. 1879/2011). Più propriamente, compete al danneggiato l’onere di dimostrare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla sua capacità di guadagno.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione/falsa applicazione di legge degli artt. 1224, 1226, 1227 e 2059 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per mancata concessione della rivalutazione monetaria fino al momento della liquidazione, coincidente con la data della sentenza di secondo grado. Il motivo è fondato.

4.1. Il criterio di attualizzazione del danno alla persona adottato dalla Corte di merito contrasta con il principio segnato da Cass. Sez. Un., Sentenza n. 1712 del 17/02/1995, secondo cui “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”.

4.2. La rivalutazione, pertanto, deve essere calcolata sino alla data della pronuncia definitiva, coincidente con la data di effettiva liquidazione. Pertanto il giudice di rinvio dovrà tenere conto dei suddetti criteri nel correggere il criterio di attualizzazione del danno erroneamente adottato dalla Corte di merito con riferimento alla pronuncia di primo grado, e non di secondo grado.

5. Con il quinto e sesto motivo il ricorrente deduce la violazione falsa applicazione di legge dell’art. 91 c.c., artt. 24 e 111 Cost. à sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per errata e immotivata liquidazione degli onorari del giudizio di primo grado e di secondo grado, liquidati in misura inferiore a quelli dovuti in base alle tariffe forensi e dettagliatamente indicati voce per voce secondo l’attività svolta. Tale questione rimane assorbita in ragione dell’accoglimento del ricorso, dovendo il giudice del rinvio rideterminare le spese di lite di primo e secondo grado in considerazione dell’esito complessivo del giudizio.

6. Conclusivamente il ricorso va accolto limitatamente al motivo n. 4, con cassazione della sentenza, mentre i motivi nn. 1, 2, 3 sono dichiarati inammissibili e, assorbito il quinto motivo, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, affinchè decida anche in merito alle spese di questa fase.

PQM

1. Accoglie il quarto motivo;

2. dichiara inammissibili i motivi 1, 2, 3 con assorbimento degli ulteriori motivi;

3. cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Palermo perchè, in diversa composizione, giudichi il merito anche con riferimento alle spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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