Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30845 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 26/11/2019), n.30845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19073-2017 proposto da:

CARS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7001/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in

subordine rimessione alle S.U.;

udito l’Avvocato SANDULLI Piero, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DEL BONO Laura per l’Avvocatura dello Stato

difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Ministero della Difesa, con atto di citazione notificato il 23 luglio 2010, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Caserta, la Cars s.a.s. di C.G., in persona del legale rappresentante p.t., proponendo opposizione avverso diversi decreti ingiuntivi, emessi dal G.d.P. di Caserta notificati il 20 ottobre 2010, con i quali gli era stato ingiunto di pagare somme a titolo di rimborso, D.P.R. n. 571 del 1982, ex art. 11 delle spese di custodia, dal 22 luglio 1994 al 27 marzo 2000, del veicolo tg. (OMISSIS), sequestrato dai c.c. di Casoria. C’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda per assenza del provvedimento di liquidazione del Prefetto D.P.R. n. 571 del 1982, ex art. 12, comma 3 la prescrizione del diritto e l’insufficienza della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio.

Si costituiva la Cars s.a.s. di C.G., in persona del legale rappresentante p.t., impugnando l’opposizione e chiedendone il rigetto.

Il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza n. 5074/12 del 3 gennaio 2013, rigettava l’opposizione e condannava il Ministero opponente al pagamento delle spese di giudizio. Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva tempestivo appello il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., convenendo in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli la Cars s.a.s. di C.G., in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo l’integrale riforma dell’impugnata sentenza, con accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado, per i seguenti motivi: 1) violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573/10; 2) inesigibilità del credito per essere obbligati al relativo pagamento solo i titolari dei veicoli sequestrati e/o i trasgressori.

Si costituiva la Cars s.a.s. di C.G., in persona del legale rappresentante p.t., impugnando l’appello e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7001 del 2017 accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza impugnata accoglieva l’opposizione proposta in primo grado e per l’effetto revocava i decreti ingiuntivi del giudice di Pace di Caserta oggetto del giudizio. Condannava l’appellata al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Napoli nulla era dovuto alla società Cars sas perchè il credito azionato era stato soddisfatto.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Cars srl con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso, la società Cars lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 Secondo la ricorrente, il Tribunale di Napoli avrebbe deciso in ragione di un’eccezione, per intervenuto pagamento delle somme ingiunte, non proposta dal Ministero della Difesa e, dunque, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Piuttosto, il Ministero della Difesa proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace si era limitato ad opporre l’efficacia preclusiva di un giudicato esterno derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 573 del 2010, ed il Tribunale di Napoli, ha preliminarmente ritenuto non operante, nella materia alcun giudicato esterno.

1.1.= Il motivo è infondato, essenzialmente, perchè il Tribunale di Napoli non ha pronunciato su fatti non allegati dalle parti del giudizio, ma, al contrario, ha esaminato, interpretato e qualificato i fatti dedotti dal Ministero della Difesa (in particolare la sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello di Napoli) e non contestati dalla società Cars, pervenendo al risultato che l’esecuzione della sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello di Napoli aveva comportato il pagamento del credito azionato, oggetto del presente giudizio. Come afferma la sentenza impugnata “(….) se è vero che con le citate pronunce il Tribunale (sent. 8359 del 2003) e la Corte di Appello (sent. 573 del 2010) hanno aderito alla qualificazione in termini risarcitori della pretesa vantata dalla Cars sas la quale nella presente sede ha, invece, avanzato domanda di pagamento dell’indennità di custodia, è, altrettanto, vero che l’avvenuta, non contestata, estinzione del complessivo debito risarcitorio riveste, senza alcun dubbio, efficacia estintiva quanto allo specifico debito oggetto del decreto ingiuntivo, opposto e di cui al presente giudizio, avendo il Tribunale con la menzionata sentenza n. 8359 del 2003 (confermata dalla Corte di Appello) testualmente affermato che la somma complessivamente liquidata corrispondeva alle maturate indennità di custodia richieste e non pagate in quanto le parti intesero trasferire nel contratto qui risolto la prestazione a carico della prefettura a titolo di indennità di custodia considerata l’entità delle somme che essa Cars avrebbe ottenuto a titolo di indennità di custodia se la Prefettura avesse adempiuto (…)”.

E’ del tutto evidente, dunque, che l’assenza del credito vantato dalla Cars è stata desunta da quanto disposto dalla sentenza più volte richiamata e, a tal fine, appare del tutto ininfluente, ritenere che l’assenza del credito sia dovuto alla forza di giudicato della sentenza di cui si dice, oppure, ad un adempimento conseguente ad una sentenza, quel che conta è che il Ministero della Difesa abbia eccepito l’assenza del credito in ragione di fatti che sono stati allegati e non contestati.

A sua volta, non supera i limiti di una semplice affermazione l’osservazione della ricorrente secondo cui avrebbe “(….)sempre negato che il pagamento del risarcimento danni (di cui alla sentenza 573 del 2010 della Corte di Appello) ricomprendesse anche le indennità di custodia dei veicoli sequestrati oggi richieste (….) trattandosi di domande fondate su titoli diversi (…)” posto che il Tribunale esplicitamente afferma “(…) la conferma del decreto opposto determinerebbe, inevitabilmente, un vantaggio patrimoniale indebito, avendo la Cars sas. già conseguito quanto di sua spettanza (…)”. Nè la società Cars ha dato prova che la custodia della macchina oggetto del presente giudizio non fosse ricompresa nel rapporto già risolto e conclusivamente definito dalla sentenza n. 573 del 2010 della Corte di Appello più volte richiamata.

2.= La ricorrente denuncia ancora:

a) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato di cui alle sentenze del Tribunale di Napoli n. 8359 del 2003 e della Corte di Appello di Napoli n. 573 del 2010 e della Corte di cassazione n. 14660 del 2016, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto che le statuizioni contenute nelle sentenze del Tribunale di Napoli e della Corte di Appello di Napoli non potevano assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio dato che le domande dell’uno e dell’altro giudizio risulterebbero diverse per persone causa petendi e petitum. Il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo, avrebbero disposto la risoluzione del contratto di compravendita di 2158 veicoli destinati alla rottamazione in precedenza affidati in custodia alla medesima società, concluso tra la società ed il Ministero dell’interno, e avrebbero condannato il Ministero dell’Interno al risarcimento del danno. Premesso, poi che il giudicato oltre ai limiti oggettivi (petitum e causa petendi) incontra limiti soggettivi in quanto i suoi effetti si producono in maniera diretta solo nei confronti delle parti processuali e loro eredi o loro aventi causa in relazione al rapporto giuridico sostanziale controverso, la sentenza qui richiamata non potrebbe produrre effetto di giudicato perchè non solo dichiarava la risoluzione del contratto del 23 marzo 2000 ma era stata resa nei confronti della Prefettura di Napoli ed il Ministro dell’Interno, laddove nel caso che ci occupa l’azione riguarda la richiesta del pagamento di indennità per custodia di beni mobili ed è stata proposta contro il Ministero della Difesa.

b) con il terzo motivo, l’omesso esame circa la reale natura del rapporto obbligatorio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente avrebbe errato il Tribunale di Napoli nel ritenere che il diritto di credito oggetto del presente giudizio fosse ricompreso nel risarcimento danni disposto dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 573 del 2010 perchè non avrebbe tenuto conto che la Cars vantava tanti crediti diversi legati ai singoli veicoli di volta in volta affidati. Sicchè aggiunge la ricorrente, oltre che per la diversità delle parti in causa la sussistenza di un giudicato vincolante nel presente giudizio si sensi dell’art. 2909 c.c. andava esclusa anche per la diversità del titolo e dell’oggetto delle domande avanzate nei due processi.

2.1.= I motivi che per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi vanno esaminati congiuntamente sono infondati perchè non colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

Oltre a quanto già detto, che qui deve ritenersi richiamato, va considerato, altresì, che la doglianza relativa all’operatività del giudicato sostanziale, è inidonea a colpire la ratio decidendi dell’impugnato provvedimento che poggia esattamente sull’identità del bene della vita richiesto dalla Cars s.a.s. attraverso il procedimento monitorio che come accertato dalla sentenza n. 573 de12010 della Corte di Appello di Napoli, è stato, già, assicurato, tanto che l’accoglimento della richiesta in via monitoria avrebbe comportato un’illegittima duplicazione del credito. Infatti, come appare evidente dalla sentenza impugnata il rigetto della domanda di pagamento dell’indennità di custodia trova la sua ragione nella considerazione che, dai fatti allegati dal Ministero della Difesa e non contestati dalla società Cars (pa. 3 della sentenza), è risultato che il credito fatto valere in via monitoria era stato esattamente soddisfatto: “(….) contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero non viene in rilievo in senso proprio il giudicato esterno ricollegabile alla suddetta pronuncia della Corte di Appello di Napoli (…) trattandosi di pronuncia resa tra parti parzialmente diverse, quanto, piuttosto, l’avvenuta estinzione del credito vantato dalla Cars sas in via monitoria ed oggetto del presente giudizio (…)”.

Non rileva al riguardo che il precedente giudizio fosse stato incardinato nei confronti di diversa amministrazione dello Stato, una volta che l’accertamento insindacabilmente compiuto dal giudice di merito ha avuto ad oggetto l’identità e la sovrapponibilità dei crediti azionati nei due diversi giudizi. Il Tribunale correttamente, non ha ritenuto sufficiente l’evocazione in giudizio di un diverso legittimato passivo ad evitare le conseguenze della duplicazione ingiustificata della domanda.

2.2.= Senza dire che, come affermato da questa Corte in più occasioni: il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un’affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento. E, giusto nel caso in esame, come già si è detto, il Ministero della Difesa sarebbe titolare di un obbligo dipendente dalla situazione giuridica definita dalla sentenza n. 573 del 2010, più volte richiamata, posto che il Ministero della Difesa sarebbe obbligato al pagamento di una indennità di custodia il cui diritto in capo alla Cars è venuto meno con la risoluzione del contratto di rottamazione e la condanna della Prefettura a pagare “(….) a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 1.787.913,00 oltre interessi legali (…) pari alle maturate indennità di custodia richieste e non pagate (…)” alla Cars sas.

3.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1322,1965 e 1453 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che la pronunciata gravata non consideri adeguatamente la reale natura del contratto risolto con la richiamata sentenza n. 8359 del 2003, da qualificare come atto transattivo con il quale le parti avevano creato un collegamento negoziale tra il pagamento dell’indennità di custodia dei veicoli demoliti, che già faceva carico alla P.A., e la prestazione di demolire gli stessi. La risoluzione del contratto avendo inficiato anche la transazione per il pagamento delle indennità avrebbe, dunque, determinato la reviviscenza delle obbligazioni di pagamento di quest’ultime da cui nasceva la richiesta in via monitoria.

3.1.= Il motivo è inammissibile per genericità.

Parte ricorrente si duole dell’errata interpretazione da parte del Collegio della natura del contratto risolto con sentenza n. 8359 del 2003. A sostegno di una simile affermazione, anzichè riprodurre il contenuto dell’accordo, vengono riportati estratti di sentenze del Tribunale di Napoli, rese in fattispecie analoghe e vertenti tra le medesime parti, dai quali dovrebbe desumersi la natura transattiva del contratto di vendita dei veicoli destinati alla rottamazione. Dal ricorso, tuttavia, non è dato comprendere se e come tali pronunce fossero state portate all’attenzione dell’autorità giudicante – posto che si riferisce di “espressi richiami” fatti dalle parti senza fornire ulteriori indicazioni. Pertanto, non può assumere alcun rilievo la mancata considerazione da parte della medesima dell’esistenza di altro giudizio. Piuttosto ai generici richiami di parte ricorrente si contrappone una chiara motivazione del Giudice dell’appello in cui si afferma che la domanda della Cars s.a.s. è volta ad ottenere lo stesso bene della vita, già riconosciutole con sentenza passata in giudicato, posto che la somma di Euro 1.787.931,00 è stata determinata considerando e contenendo le maturate indennità di custodia richieste e non pagate. Al riguardo appare risolutiva l’osservazione di cui alla sentenza impugnata secondo cui “(….) la Cars sas ha sollevato specifiche censure in ordine alla quantificazione delle somme richieste a titolo di indennità di custodia in sede monitoria rispetto a quelle poi effettivamente ottenute come sopra (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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