Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30844 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24928-2016 proposto da:

G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9-C INT. 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

CANESTRELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRUNO LEUZZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE AUSL/(OMISSIS) ROMA, in persona del

Direttore Generale – Dott. D.S.V. legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO

MAGGISANO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

GA.RI., C.P., C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio

dell’avvocato EMILIO RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE RAIMONDI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5299/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha

concluso chiedendo l’inammissibilità o, in subordine,

l’infondatezza del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 1992 G.M.C. conveniva davanti al Tribunale di Velletri la Usl RM (OMISSIS) di Colleferro e C.A., presidente del suo comitato di gestione, per il risarcimento dei danni che le sarebbero derivati dall’imposizione di mansioni (era infermiera) incompatibili con una menomazione fisica causata da un infortunio sul lavoro avvenuto il (OMISSIS).

Le controparti si costituivano resistendo. Durante il giudizio di primo grado, in data (OMISSIS), il C. decedeva, per cui, riassunto il processo dalla G., si costituivano i suoi eredi, C.P., C.A. e Ga.Ri..

Con sentenza non definitiva del 24 novembre 1995 il Tribunale rigettava eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione; con sentenza definitiva del 25 maggio 2002 dichiarava la legittimazione passiva di Asl Roma (OMISSIS), che condannava quindi al risarcimento dei danni, e rigettava la domanda nei confronti degli eredi del C..

Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2002 AUSL RM(OMISSIS) proponeva appello principale avverso sia la sentenza non definitiva sia la sentenza definitiva, fra l’altro lamentando che il giudice di prime cure avrebbe errato nell’attribuire legittimazione passiva all’Asl, legittimazione spettante invece alla Gestione Liquidatoria; la G. resisteva e proponeva appello incidentale.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4921/2005, dichiarava improcedibile l’appello principale e inammissibile quello incidentale.

Avendo AUSL RM(OMISSIS) proposto ricorso per cassazione, questa Suprema Corte, con sentenza n. 7797/2010, cassava con rinvio la sentenza d’appello; AUSL RM(OMISSIS) pertanto riassumeva dinanzi alla Corte d’appello di Roma e si costituiva la G., resistendo e chiedendo l’accoglimento dell’appello incidentale.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24 settembre 2015, in riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Velletri, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla G. per difetto di legittimazione passiva dell’appellante, rilevando che, come aveva affermato il Tribunale (e su ciò non vi sarebbe stata doglianza), l’infortunio sul lavoro sarebbe avvenuto il (OMISSIS) e l’assegnazione della G. ad attività sedentaria il 9 maggio 1990: il rapporto di debito si sarebbe quindi radicato prima della soppressione della Usl, onde rientrerebbe nella gestione pregressa. Il giudizio era stato instaurato prima della soppressione della Usl, per cui avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie: la legittimazione passiva non sarebbe stata quindi trasferita alle Asl, bensì rimasta alla Gestione Liquidatoria attuata per legge dalla Regione.

Ha proposto ricorso, basato su un unico motivo e illustrato poi anche con memoria, G.M.C.; si difende con controricorso AUSL RM (OMISSIS), già AUSL RM(OMISSIS); si difendono con altro controricorso gli eredi del C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 L’unico motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 202 del 1992, L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, nonchè la violazione dei principi e delle norme regolatrici della successione delle AUSL alle Usl soppresse da tali leggi e della successione a titolo particolare della Regione.

Per la soppressione di Usl RM (OMISSIS) l’attuale ricorrente sarebbe divenuta dipendente di ASL RM(OMISSIS), e per tale successione a titolo particolare nel rapporto di lavoro “le ragioni di doglianza” della ricorrente non potrebbero costituire “ragioni di credito già maturate e radicate nell’ente soppresso e come tali trasferite alla Regione, da gestire attraverso le gestioni stralcio”: pertanto sussisterebbe la legittimazione passiva di AUSL RM(OMISSIS). Nel caso in esame sarebbe invero esaminata “una responsabilità extracontrattuale per fatti” che non si sarebbero esauriti sotto la Usl ma che “proseguono sotto l’egida del nuovo ente”: di qui appunto la legittimazione passiva di AUSL RM(OMISSIS) “quale successore a titolo particolare nel rapporto di lavoro” della G. (ciò viene tratto dalla sentenza di primo grado). Inoltre da S.U. 1237/2000 sarebbe stato sì chiarito il subentro delle gestioni stralcio per le “obbligazioni giuridicamente perfezionatesi” nei confronti delle Usl al 31 dicembre 1994, ma in questa vicenda nessuna obbligazione a favore della G. si sarebbe “giuridicamente perfezionata” in capo alla Usl, nè tra 1985 e 1990 come avrebbe ritenuto il giudice di rinvio, “confondendo dei meri presupposti di fatto con obbligazioni giuridiche perfezionate” -, nè al momento della soppressione delle Usl nel 1992 quando G. aveva soltanto già notificato l’atto di citazione, “cioè una mera pretesa fondata su ipotesi di eziologia medica e psicologica alquanto problematiche” – nè, infine, al 31 dicembre 1994 – quando ancora si ignorava, sempre ad avviso della ricorrente, “quale articolazione avrebbe assunto in concreto la doglianza prospettata dall’attrice” -.

Queste argomentazioni sono del tutto prive di fondatezza.

1.2 In primis, deve darsi atto che quanto affermato dal giudice d’appello in ordine agli effetti della soppressione della Asl è condivisibile, pur essendo incorso il giudice suddetto in un evidente errore materiale invocando (nelle pagine 4ss.) “Cass. S.U. n. 1237/2010”, laddove il riferimento effettivo deve ritenersi essere stato a S.U. 30 novembre 2000 n. 1237, per cui “a norma della L. n. 724 del 1994, art. 6 (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle neo – costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione “ex lege” della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell’ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite AUSL, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell’interesse della regione; ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla AUSL subentrante, bensì alla USL soppressa (la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare”. Anche la ricorrente poi si riferisce, come sopra si è visto, proprio a questo arresto, da cui è discesa un’ampia giurisprudenza del tutto consolidata (ex plurimis sono conformi S.U. 27 febbraio 2002 n. 2883, S.U. 25 giugno 2002 n. 9232, S.U. 10 gennaio 2003 n. 256, Cass. sez. 1, 18 agosto 2004n. 16069, Cass. sez. L, 4 agosto 2009 n. 17913 e Cass. sez. 3, 20 aprile 2010 n. 9315; e sulla stessa linea si collocano altresì Cass. sez. 3, 26 gennaio 2010 n. 1532 – per cui “in seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.U.S.L., e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1 e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione “ex lege” delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione. Questo principio comporta che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alle Regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime” -, S.U. 20 giugno 2012 n. 10135 – che precisa che “la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori” -, Cass. sez. 3, 12 marzo 2014 n. 5637 – che rimarca che “la soppressione delle USL non ne ha determinato l’estinzione della soggettività per i rapporti pregressi, in quanto la relativa legittimazione non viene trasferita alle neocostituite ASL, ma permane in capo alla gestione liquidatoria attuata dalla Regione” – e da ultimo Cass. sez. 6-3, ord. 21 febbraio 2017 n. 4392 – che ribadisce che “in seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, si è verificata una successione “ex lege” delle regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata alle gestioni stralcio, con conseguente inefficacia, per i rapporti pregressi all’istituzione delle stesse, degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati alle AUSL e non alle predette sezioni stralcio” -).

Il richiamo del capostipite di tale ormai granitico orientamento giurisprudenziale da parte della ricorrente viene peraltro effettuato intendendolo in modo non corretto, nel senso, a ben guardare, di tentare di svincolarne la sua concreta fattispecie. Come emerge dalla sintesi sopra fornita del motivo, allo scopo viene addotto che, dopo la soppressione della Usl, ella è divenuta dipendente della Asl, e per questo la Asl avrebbe acquisito la legittimazione passiva.

A ben guardare è la stessa ricorrente, tuttavia, a confutare tale asserto, laddove ammette che nel caso in esame si tratta di “una responsabilità extracontrattuale”: ictu oculi, la persistenza del rapporto di lavoro avrebbe potuto semmai rilevare se l’attuale ricorrente avesse attinto la causa petendi da tale rapporto, laddove si è dinanzi, invece, proprio ad una domanda risarcitoria di fondamento extracontrattuale.

Manifestamente prive di consistenza, poi, sono le ulteriori argomentazioni per cui, quando aveva notificato l’atto di citazione nel 1992, neppure la G., in sostanza, avrebbe avuto contezza di quel che chiedeva, avendo presentato soltanto “una mera pretesa fondata su ipotesi di eziologia medica e psicologica alquanto problematiche”, e ancora ignorando poi nel 1994 “quale articolazione avrebbe assunto in concreto la doglianza” presentata.

In conclusione, il ricorso risulta manifestamente infondato e pertanto merita rigetto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, sia a AUSL RM (OMISSIS) sia a C.P., C.A. e Ga.Ri., delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ad AUSL RM (OMISSIS) le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali e agli accessori di legge e a rifondere a C.P., C.A. e Ga.Ri. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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