Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30844 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30844 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA

C31-1 •5
sul ricorso n.

11, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.12,
presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Francesco Ignazio Mucci, elett.te domic. in Roma, al c.so d’Italia n.19, presso
l’avv. Franco Paparella che lo rappres. e difende unitamente all’avv. Francesca
X., con procura speciale a margine del ricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 10/8/2010 della Ctr della Puglia, depositata in data
22/1/2010;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 13.11.2017.
RILEVATO CHE
Francesco Ignazio Mucci propose ricorso avverso l’avviso d’accertamento,
relativo al 2004, che recuperò a tassazione iva, irpef e irap, traendo origine da
una verifica della G.d.f. che aveva rinvenuto documentazione extracontabile,
anche manoscritta, riferita alla gestione dell’impresa che non trovava riscontro
nelle scritture contabili ufficiali.

Data pubblicazione: 22/12/2017

Si costituì l’ufficio eccependo l’infondatezza del ricorso.
La Ctp di Bari accolse il ricorso, ritenendo che la documentazione
extracontabile acquisita non fosse utilizzabile poiché non indicava la qualità e
quantità della merce venduta.
L’ufficio propose appello, respinto dalla Ctr che, nel confermare la motivazione
del giudice di primo grado, espose che le annotazioni relative alla suddetta

l’accertamento di cui all’art. 39,1°c., lett. d), del d.p.r. n.600/73, non
riportando i numeri e le date delle bolle di consegna, la descrizione delle
operazioni ed i compensi relativi.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
Resiste il Mucci con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza
del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, è stata denunziata la violazione dell’art. 39,1°c., lett. d),
del d.p.r. n. 600/73, e dell’art. 2697 c.c., nonché la falsa applicazione del dpcm
29.1.96, in quanto la Ctr non aveva tenuto conto del fatto che l’ufficio può
procedere all’accertamento induttivo attraverso l’esame di contabilità
informale, omettendo altresì di comparare le indicazioni contenute nella
documentazione extracontabile con i dati desumibili dalla contabilità formale.
Con il secondo motivo, è stata dedotta l’insufficiente motivazione circa il fatto
controverso e decisivo afferente alla prova dei ricavi non dichiarati, desumibile
dalla documentazione extracontabile acquisita, difforme dalla contabilità.
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente, va rilevato che le eccezioni d’inammissibilità non hanno
pregio, in quanto è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso,
che contiene una esaustiva esposizione dei fatti di causa, riportando anche il
contenuto dell’avviso impugnato; inoltre, è infondato il riferimento alla
“spillatura” del ricorso, in quanto la parte ricorrente ha, seppure
sinteticamente, indicato lo svolgimento del processo ed ha esplicitato
chiaramente i motivi formulati.

documentazione extracontabile non fondassero le presunzioni legittimanti

Premesso ciò, i due motivi- che possono essere trattati congiuntamente poiché
tra loro connessi- sono fondati.
Sussiste la dedotta violazione dell’art. 39,1°c., in quanto secondo
l’orientamento costante della Corte, cui s’intende dare continuità, in tema di
accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in
presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell’art. 54 del

al “altri documenti” o “scritture contabili” (diverse da quelle previste dalla
legge) o ad “altri dati e notizie” raccolti nei modi prescritti dagli articoli
precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni
essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; fermi restando,
infatti, i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette a
registrazione, anche le altre scritture provenienti dall’imprenditore possono
operare come prova “contra se”, non potendo tale parte invocare la non
corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee (Cass., n. 14068/14).
Inoltre, nell’ambito di tale orientamento, è stato affermato che qualora, a
seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa
documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare
l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in
assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé
probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione
conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa
promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con
quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (Cass.,n. 19329/06).
Nel caso concreto, la Ctr non ha applicato correttamente il predetto art. 39,1°
comma, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, avendo affermato
che i dati tratti dalla documentazione extracontabile acquisita
dall’amministrazione finanziaria non configurassero presunzioni legittimanti
l’accertamento induttivo, poiché non riportavano indicazioni precise ed
analitiche circa le bolle di consegna, le operazioni commerciali e i compensi.

3

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale autorizza l’accertamento anche in base

Invero, contrariamente a quanto esposto dal giudice d’appello, nell’avviso
impugnato- trascritto nel ricorso dell’Agenzia delle entrate- fu evidenziato che i
maggiori ricavi erano stati accertati sulla base di documentazione
extracontabile, rinvenuta nel corso di una ispezione presso l’impresa
interessata, riportante “analitiche indicazioni manoscritte riferite a fatti di
gestione delle ditta OK di Mucci Francesco Ignazio, che non hanno trovato

nell’anno d’imposta 2004; in particolare è emerso che ognuno dei clienti
indicati a pagina 20 del pvc, allegato al presente avviso, ha operato delle
rimesse per importi maggiori rispetto ai rapporti commerciali intrattenuti con la
ditta accertata, per i quali non è stato trovato alcun riscontro con la
documentazione ufficiale, né gli stessi sono risultati coperti da qualsivoglia
documentazione fiscale e contabile emessa dall’impresa accertata”.
Ora, la c.d. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni
dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei
requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili
disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in
termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la
situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività
svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria
(Cass., n. 25610/06).
Nel caso concreto, dunque, la documentazione extracontabile acquisita
dall’ufficio concretizza le presunzioni legittimanti l’accertamento induttivo; il
contribuente non ha fornito la prova contraria.
Il secondo motivo (vizio motivazionale) è parimenti fondato, considerando che
la Ctr non ha ben motivato in ordine ai presupposti dell’art. 39,1°comma, lett.
d), del d.p.r. n.600/73, non riportando correttamente l’oggetto dell’ispezione, e
anzi facendo riferimento a fatti e circostanze relative al contenuto della
documentazione extracontabile che non trovano riscontro nell’avviso
impugnato.

riscontro con quanto contabilizzato dalla stessa nelle scritture contabili

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr competente,
anche per le spese.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr della
Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2017.

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