Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30843 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21737-2016 proposto da:

FOBAR SRL, in persona del suo amministratore unico pro tempore Sig.

C.G., C.G. in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO LIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE BOGNANNI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del suo curatore, Dott.

CH.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57,

presso lo studio dell’avvocato MARCO SERRA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA FRANCESCO PEREGO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 742/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Avendo il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. citato dinanzi al Tribunale di Lecco C.G., in proprio e quale legale rappresentante di Fobar S.r.l., già Almar S.r.l., e P.S., coniuge del C. e socia della suddetta società, per il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale che sarebbero derivati da finanziamenti alla società fallita effettuati con tassi di interesse usurari, ed essendosi costituiti i convenuti resistendo, il Tribunale, con sentenza n. 838/2014 (emessa quando già era stata pronunciata sentenza penale n. 558/2011 dallo stesso Tribunale, che aveva condannato il C. per il reato di cui all’art. 644 c.p. e ne aveva invece assolto la P., sentenza che altresì era già stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 7 novembre 2012 quanto alla condanna del C.), condannava unicamente o C. e Frobar S.r.l. a risarcire all’attore il danno non patrimoniale per l’importo di Euro 50.000, oltre interessi e spese processuali.

Avendo il C. proposto appello in proprio e quale legale rappresentante di Fobar S.r.l., ed essendosi costituito resistendo il fallimento, mentre la P. rimaneva contumace, la Corte d’appello di Milano, con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 24 febbraio 2016, accoglieva parzialmente il gravame, riducendo l’importo del risarcimento a Euro 20.000 oltre interessi e compensando al 50% le spese di entrambi i gradi con condanna degli appellanti a rifondere all’appellato l’altro 50%.

Hanno presentato ricorso il C. e Fobar S.r.l., sulla base di due motivi, da cui il fallimento si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e violazione del principio “iudex iuxta alligata et probata iudicare debet” quanto al riconoscimento a persona giuridica di un danno non patrimoniale risarcibile conseguente al reato di usura.

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l., secondo i ricorrenti, avrebbe potuto essere risarcito se avesse fornito prova certa e inequivoca del danno ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1, ma la sentenza di primo grado avrebbe già dato atto che “non vengono allegate circostanze atte ad individuare specifici pregiudizi” subiti da Fallimento (OMISSIS) S.r.l., e quest’ultimo ciò non avrebbe contestato, per cui si sarebbe creato giudicato interno al riguardo. Il giudice d’appello non avrebbe comunque confutato tale assunto del giudice di prime cure, bensì riconosciuto il danno non patrimoniale per lesione del bene della “correttezza delle transazioni economiche con riferimento al limite massimo degli interessi oggetto di possibile pattuizione a tutela del patrimonio privato della società parte offesa dal reato e della economia pubblica”; ma il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. non avrebbe mai allegato lesioni a tale bene.

Il giudice può fondarsi, oltre che sulle prove fornite dalle parti, sulla comune esperienza ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2, ma è comunque necessaria l’allegazione di specifici pregiudizi; invece la corte territoriale, nonostante il difetto di allegazione, avrebbe individuato il danno non patrimoniale genericamente nella correttezza suddetta, desumendolo apoditticamente, contro l’onere del danneggiato di allegazione e di prova. D’altronde il danno non patrimoniale non può essere in re ipsa.

1.2 Il motivo, come si evince dalla sintesi appena tracciata, include più censure.

In primo luogo, veicola l’asserto della presenza di un giudicato interno sull’inesistenza del danno. Censura, questa, ictu oculi priva di autosufficienza, con conseguente inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: a suo supporto, infatti, viene addotta soltanto una breve frase, neppure completa – “non vengono allegate circostanze atte ad individuare specifici pregiudizi al quale ancorare (sic) la quantificazione del danno” -, che sarebbe estrapolata dalla motivazione della sentenza del Tribunale (premessa in fatto del ricorso, pagina 6, e poi illustrazione del motivo, pagina 11 del ricorso). D’altronde, non si può non constatare che il giudice di primo grado è giunto alla condanna risarcitoria (anche se – v. premessa in fatto, ancora a pagina 6 – ciò secondo i ricorrenti “appariva incomprensibile” e “il risultato di una decisione arbitraria”), onde, logicamente prima ancora che giuridicamente, non si comprende come si possa sostenere che da una sentenza che ha condannato al risarcimento del danno possa evincersi un giudicato interno nel senso dell’inesistenza del danno.

1.3 Anche quanto, poi, alla denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., non vi è autosufficienza perchè il motivo non riporta integralmente la parte dell’atto di citazione che sarebbe a suo dire carente della allegazione di “una qualche lesione alla correttezza delle transazioni economiche” (v. ricorso, pagina 12), essendo rinvenibile soltanto, ancora nella premessa in fatto del ricorso (pagina 7), un rapido stralcio, anche questo consistente in una frase incompleta, che sarebbe stato estrapolato dall’atto di citazione. Si tratta della parte di un’argomentazione proposta in atto d’appello, per cui, appunto in atto di citazione, il fallimento si sarebbe “limitato ad una mera allegazione generica ed accademica di aver subito “danni avente carattere immateriale, o non immediatamente materiale, quali il danno all’immagine, la compromissione o riduzione della capacità di concorrenza aziendale…”… nulla concretamente e specificamente dimostrando in tema”. La frase quindi sarebbe concernente solo l’immagine e la capacità aziendali e per di più viene troncata con i puntini; rimane, quindi, solo un asserto del ricorrente, non adeguatamente supportato ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel senso che non vi sia stato alcun riferimento alla correttezza della transazione. L’argomento finale sull’inesistenza di danno in re ipsa (che, si nota per inciso, è un principio generale, in quanto il danno non discende da causazione materiale – ovvero non coincide con l’evento dannoso – bensì da causazione giuridica) diviene pertanto del tutto irrilevante nel caso in esame.

Entrambi i submotivi, in conclusione, risultano inammissibili.

2. Il secondo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè violazione del principio di soccombenza: la difesa del fallimento avrebbe chiesto il totale rigetto dell’appello, e sarebbe stato quindi violato l’art. 91 c.p.c., comma 1, per avere condannato gli appellanti a rifondere a controparte il 50% delle spese.

Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la corte territoriale ha accolto l’appello soltanto in misura parziale, onde non si è configurata – come il motivo invece tenta di prospettare – una integrale soccombenza dell’appellato, bensì si è concretizzata una fattispecie di soccombenza reciproca, in relazione alla quale, con assoluta correttezza, la corte ha regolato il profilo accessorio delle spese processuali (motivazione della sentenza, pagina 8: “essendo la domanda dell’attrice risultata fondata, ma accolta nella quantificazione del danno per equivalente in misura decisamente minore…, la sentenza di primo grado deve essere riformata anche con riferimento alle spese di lite di primo grado, che vengono compensate per metà, ponendo residuo a carico di C. e Fobar. Il parziale accoglimento dell’appello induce la Corte a compensare per metà altresì le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate”).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – solidalmente per il comune interesse – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA