Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30843 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30843 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. / R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
Fiasché Antonino,
– controrícorrente
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,
sezione distaccata di Siracusa, n. 127/07/09, depositata l’11 maggio
2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno;

RILEVATO CHE
1. con ricorso notificato una prima volta il 24/06/2010 ed una seconda volta, a seguito di ordinanza resa all’udienza del 08/11/2016, in
data 10/02/2017, l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della

Cons. est.
G.M. Nonno

Data pubblicazione: 22/12/2017

CTR della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, n. 127/07/09, depositata 1’11/05/2009, con la quale veniva confermata la sentenza della
CTP di Siracusa, che a sua volta aveva annullato l’avviso di accertamento con cui era stato determinato il reddito a fini IRPEF, IRAP, addizionale regionale ed IVA, per l’anno d’imposta 1999, nei confronti di

1.1. in particolare, a fronte di un reddito dichiarato di lire
12.004.000, conseguente ad una domanda di condono presentata dal
contribuente ai sensi della I. 27 dicembre 2002, n. 289, il reddito accertato dall’Ufficio era pari a lire 28.870.000, somma il cui importo era
ritenuto frutto di conteggio immotivato da parte della CTR, in quanto
l’Ufficio «non spiega come è stato calcolato il ricavo del contribuente
per l’anno in esame (…) limitandosi a copiare acriticamente i rilievi contenuti nel processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza»;
1.2. inoltre, i militari non avevano nemmeno fornito alcuna prova
di quanto affermato e cioè che il Fiasché aveva lavorato tutti i giorni
lavorativi dell’anno 1999 e guadagnato euro 52,50 al giorno;

2. il controricorrente non ha resistito in giudizio.

CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 38 e 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;
1.1. in buona sostanza, si sostiene che in caso di omessa dichiarazione del contribuente, l’Ufficio abbia il potere di determinare la pretesa
tributaria attraverso semplici presunzioni, incombendo al contribuente
fornire la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del reddito
così accertato;

2

Cons. est.
G.M. Nonno

Fiasché Antonino;

2. il motivo è fondato;
2.1. costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il
quale «Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da
parte del contribuente, la legge abilita gli Uffici finanziari a servirsi di

quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei
requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, sicché, a fronte della
legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa incombe sul contribuente (…)» (Cass. 30/03/2012, n. 5228; conf., da
ultimo, Cass. 22/03/2017, n. 7258);
2.3. nella specie, l’Amministrazione finanziaria ha fornito una serie
di elementi presuntivi dai quali è senz’altro ricavabile induttivamente
l’esistenza di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato dal controricorrente, avuto conto dei beni mobili ed immobili di sua proprietà,
gravando quindi sul contribuente l’onere della prova contraria;

3. la sentenza della CTR va, dunque, cassata, con rinvio alla stessa
CTR che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame nel merito
della controversia applicando il principio di diritto sopra enunciato e
pronunciando altresì sulle spese del presente grado di giudizio.

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Cons. est.
G.M. Nonno

qualunque elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e,

P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le-

Così deciso in Roma il 10/10/2017.

gittimità.

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