Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30841 del 29/11/2018

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 01/03/2018, dep. 29/11/2018), n.30841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23119-2016 proposto da:

SATEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

S.F.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL

DE LUCA N 22, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO D’ISIDORO, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOGGIA, in persona del Sindaco p.t. Dott. L.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato VANIA ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO DRAGONETTI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 783/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Satel S.r.l. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 783/16 del 29 agosto 2016 della Corte di Appello di Bari, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 783/11 dell’11 maggio 2011, resa dal Tribunale di Foggia – ha confermato la nullità del contratto di locazione intercorso tra l’odierna ricorrente e il Comune di Foggia il 1 giugno 2006, nonchè la revoca del provvedimento monitorio emesso in favore di essa Satel e recante l’ingiunzione, al predetto Comune, a pagarle l’importo di Euro 124.193,52, a titolo di canoni di locazione non corrisposti.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, all’esito di indagine promossa dal Comune di Foggia con nota del 2 maggio 2006 e volta all’individuazione di immobili da destinare ad alloggi per le famiglie senzatetto, essa comunicava la propria disponibilità a cedere in locazione un proprio fabbricato sito nel territorio comunale, alla (OMISSIS). Di conseguenza, all’esito di Delib. Giunta 10 maggio 2006, n. 127 che autorizzava la stipulazione di un contratto di locazione della durata di dodici anni, le parti sottoscrivevano il contratto in data 1 giugno 2006. Tuttavia, poichè l’immobile, sorto come capannone industriale, non era pronto per essere adibito ad alloggi, l’ente comunale autorizzava Satel all’esecuzione degli interventi strutturali indispensabili alla trasformazione dell’immobile, all’esito della cui esecuzione l’odierna ricorrente consegnava al Comune, in data 12 ottobre 2006, n. 42 alloggi.

Ciò premesso, la ricorrente riferisce, altresì, che – a seguito di un procedimento penale per presunti abusi edilizi commessi nel corso della summenzionata trasformazione dell’immobile – il Comune di Foggia radicava, innanzi al Tribunale della stessa città, un giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento. Ad esso veniva successivamente riunito altro giudizio già promosso, sempre innanzi al medesimo ufficio giudiziario, dallo stesso ente, per l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso a Satel per la riscossione di canoni di locazione non corrisposti dal Comune, per l’importo di Euro 124.193,52, opposizione fondata sul rilievo che i vigili urbani, nel dicembre 2006, ebbero a proporre ed ottenere il sequestro dell’immobile, in quanto carente delle necessarie autorizzazioni urbanistiche. Orbene, l’esito dei giudizi riuniti consisteva in una pronuncia con cui l’adito giudicante dichiarava la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto e revocava l’opposto provvedimento monitorio, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Proposto gravame dalla Satel, lo stesso veniva rigettato, ponendo la Corte barese a carico dell’appellante le spese del secondo grado di giudizio. In particolare, il giudice di appello, sebbene avesse ritenuto – come lamentato dall’appellante – che quella pronunciata dal Tribunale foggiano fosse una sentenza “a sorpresa”, nondimeno escludeva che la stessa potesse considerarsi nulla, atteso che Satel non avrebbe prospettato, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla questione di nullità del contratto fosse stato tempestivamente attivato. Per il resto, poi, essa confermava la declaratoria di nullità, sul rilievo dell’immobile situato in zona avente destinazione urbanistica a verde pubblico, e quindi incompatibile con l’uso abitativo oggetto della locazione.

3. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Satel, sulla base di quattro motivi.

3.1. In particolare, con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – è dedotta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla rilevabilità “ex officio” di una nullità negoziale”.

Difatti, sul presupposto che il principio della rilevabilità “ex officio” della nullità negoziale debba “essere coordinato con quello della disponibilità delle prove e della domanda”, la ricorrente assume che il giudice “non può dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto per cause diverse da quelle dedotte dalle parti” e, quindi, meno che mai “quando sia stata promossa un’azione di risoluzione per inadempimento”.

3.2. Con il secondo motivo sono dedotti – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio tra le parti su una questione di nullità negoziale”, nonchè “omesso esame su di un fatto decisivo per il giudizio”.

Ci si duole del fatto che la Corte barese, pur qualificando quella del Tribunale di Foggia come “sentenza a sorpresa”, non ne abbia dichiarato la nullità, escludendo la ricorrenza di una violazione del diritto di difesa, giacchè essa Satel non avrebbe prospettato, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere in contraddittorio ove il primo giudice avesse proposto la questione alle parti.

Rileva, al riguardo, la ricorrente che essendo avvenuto il rilievo della nullità direttamente in sentenza, solo attraverso la lettura di essa le parti “hanno avuto completa e compiuta conoscenza della questione”, sicchè “il primo atto utile cui fare riferimento per individuare l’obbligo temporale di indicazione dei motivi a confutazione” risulta essere proprio l’atto di appello. Orbene, poichè nello stesso essa Satel risulterebbe aver “ampiamente dibattuto su tale questione”, la Corte barese avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza appellata, ravvisando la violazione del diritto di difesa.

3.3. Il terzo motivo – formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – ipotizza “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità del contratto”.

Il motivo si articola in tre diverse censure.

Ribadisce la ricorrente, per un verso, che “il contratto intercorso tra le parti” – proprio perchè destinato ad ovviare ad una situazione di emergenza abitativa esistente nel Comune di Foggia – non rientrava “tra le ipotesi “ordinarie” di locazione”, sicchè “infondato e immotivato” sarebbe l’assunto, in particolare, del giudice di primo grado, secondo cui “anche in situazione di emergenza le norme imperative non possono essere violate”.

Si sottolinea, poi, che – ancora una volta contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – l’oggetto del contratto sarebbe “comunque divenuto possibile in un momento successivo a quello della stipula”. Si rileva, al riguardo, che il contratto stipulato prevedeva l’impegno di essa Satel ad “adibire” l’immobile, quantunque avente le caratteristiche di un capannone industriale, “ad alloggio per famiglie senzatetto”. Ricorrerebbero, dunque, i presupposti per l’applicazione dell’art. 1347 c.c., giacchè il contratto – “sottoposto a condizione (trasformazione del capannone) e termine (inizio del rapporto alla consegna degli alloggi)” – deve ritenersi “valido se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione e della scadenza del termine”.

Infine, si sottolinea che ai sensi dell’art. 1418 c.c. il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, “salvo che la legge disponga altrimenti”, inciso, questo, da intendersi nel senso che la nullità va sempre esclusa “laddove la legge preveda altre tipologie di sanzioni relative al medesimo negozio ovvero quando siano fissati altri rimedi non direttamente incidenti sul negozio stesso”. Orbene, poichè, nella specie, rileverebbe la “presunta violazione di norme edilizie e penali, la nullità del contratto per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. non poteva essere rilevata”.

3.4. Infine, il quarto motivo deduce – ai sensi, anche in questo caso, dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) – “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla nullità del contratto”.

Si sottolinea, al riguardo, che in data 12 ottobre 2006 il dirigente comunale ha constatato la “regolare esecuzione ed ultimazione” delle opere, salvo che per il piazzale e per parte degli impianti idrico-fognari, provvedendo alla sottoscrizione del verbale di consegna, nonchè, il successivo 16 ottobre (essendo stati completati anche gli interventi mancanti), pure alla consegna delle chiavi degli alloggi. Inoltre, con Delib. Giunta 9 novembre 2006, n. 350 il Comune ha deciso di utilizzare l’immobile preso in locazione per sistemare le famiglie sfrattate di (OMISSIS), provvedendo, altresì, in data 17 novembre 2006, ad effettuare mandato di pagamento alla società Enel per l’allaccio della linea elettrica.

Si pone in luce, inoltre, che l’immobile è ubicato in “quartiere residenziale che ospita la Circoscrizione comunale n. 4, completamente urbanizzato ormai da alcune decine di anni”, sicchè esso – contrariamente alle considerazioni operate dalla Corte di Appello, che lo ha ritenuto zona agricola – “va considerato area urbana ad ogni effetto, sia perchè completamente urbanizzato e confinante con altre zone residenziali, sia, e soprattutto, perchè perfettamente utilizzabile per la sistemazione temporanea dei nuclei familiari”.

Infine, si sottolinea che i fabbricati in questione “sono stati legittimamente realizzati in forza della licenza di costruzione n. 47 del 24 giugno 1968 e della concessione in sanatoria n. 113 del 10 novembre 2003, entrambe rilasciate dal Comune di Foggia”, ribadendo che gli interventi realizzati “per ottenere unità abitative da concedere temporaneamente per le famiglie bisognose” hanno comportato “solo ed esclusivamente lavori di sistemazione interna”, senza aumentare o variare in alcun modo le dimensioni e/o altezze dei fabbricati.

4. Ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione il Comune di Foggia, per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o sia, comunque, rigettata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. Preliminare è, peraltro, la disamina del secondo motivo di ricorso.

5.1.1. Difatti, esso – al di là dell’evocazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – prospetta un vizio processuale, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale (per non aver dichiarato la nullità della decisione di primo grado, sebbene la stessa fosse stata ritenuta appartenere al novero delle cd. “sentenze di terza via”), suscettibile, astrattamente, di comportare un provvedimento di questa Corte a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3; di qui, dunque, la necessità del suo preliminare scrutinio.

5.1.2. Il motivo, tuttavia, non è fondato.

Al riguardo, infatti, occorre considerare che, secondo le indicazioni ricavabili dalla costante giurisprudenza di questa Corte, qualora “il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'”error iuris in iudicando”, ovvero dall'”error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato” (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 18 giugno 2018, n. 16049, Rv. 649531-01; in senso analogo, Cass. Sez. 1, ord. 8 giugno 2018, n. 15037, Rv. 649558-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 febbraio 2016, n. 2984, Rv. 638556-01).

Di conseguenza, diventa dirimente stabilire – ciò che forma oggetto del primo motivo di ricorso (al cui esame dovrà, pertanto, di seguito procedersi) – se risultava consentito, o piuttosto precluso, al giudice di prime cure dichiarare la nullità di un contratto del quale il Comune di Foggia aveva richiesto, invece, la risoluzione.

5.2. Neppure il primo motivo di ricorso è fondato.

Trova, sul punto, applicazione il principio secondo cui il “rilievo “ex officio” di una nullità negoziale – sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o di protezione – deve ritenersi consentito, semprechè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale” (Cass. Sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26242, Rv. 633504; in senso analogo, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 30 agosto 2018, n. 21418, Rv. 650037-01).

5.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile, in ciascuna delle tre censure in cui si articola.

5.3.1. Ed invero, la prima di esse tende a riproporre la questione della qualificazione del contratto come avente natura diversa da una “comune” locazione, senza neppure indicare, però, quale siano le norme di diritto violate dalla Corte di Appello (e prima di essa, dal Tribunale), ed in particolare quali i canoni dell’ermeneutica contrattuale disattesi per pervenire a tale qualificazione.

Orbene, nella giurisprudenza di questa Corte, costituisce principio consolidato quello secondo cui “la qualificazione del contratto consta di due fasi consistenti, la prima, nella individuazione ed interpretazione della comune volontà dei contraenti, la seconda, nell’inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi, in precedenza individuati, che ne caratterizzano la esistenza giuridica” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 5 dicembre 2017, n. 29111, Rv. 646340-01; in senso conforme, “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent. 12 gennaio 2006, n. 420, Rv. 586972-01; Cass. Sez. 2, sent. 3 novembre 2004, n. 21064, Rv. 577929-01).

Ciò premesso, se “le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione dell’attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è in termini generali sindacabile in sede di legittimità (salvo che per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c.e ss.), la seconda, concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (così da ultimo, nuovamente in motivazione, Cass. sez. 1, ord. n. 29111 del 2017, cit.).

Ciò posto, la censura in esame si arresta sul piano – come visto preliminare, nella verifica della correttezza della complessa operazione di qualificazione giuridica data ad una certa relazione negoziale – della individuazione e interpretazione della comune intenzione delle parti. Difatti, il ricorrente, per poter contestare come pure astrattamente avrebbe potuto fare – “l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente” individuato dal giudice, avrebbe dovuto dapprima evidenziare (alla stregua del principio giurisprudenziale summenzionato) quali canoni dell’ermeneutica contrattuale risultano essere stati violati dal giudice, restando altrimenti quella ricostruzione non sindacabile in sede di legittimità.

Non essendo ciò avvenuto nel caso in esame, la censura si rivela, pertanto, inammissibile.

5.3.2. Quanto, invece, alla seconda censura in cui si articola il presente motivo di ricorso, va rilevato come essa si fondi su un assunto – peraltro, “fattuale” (ciò che di per sè comporta l’inammissibilità del riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – del tutto indimostrato, ovvero che l’oggetto del contratto fosse divenuto possibile dopo la stipulazione.

Intesa, dunque, “sub specie” di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (essendo, per vero, evocato anche il vizio di cui al medesimo art. 360, comma 1, n. 5), la censura si palesa nuovamente inammissibile, esito che discende – a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – dalla constatazione che la ricorrente non si doveva limitare, come avvenuto nel caso di specie, a dedurre quale fosse il fatto “omesso”, dovendo anche indicare il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente, nonchè il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale, ed infine la sua “decisività” (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).

Il tutto, peraltro, non senza tacere – proprio con riferimento al carattere di “decisività”, che il fatto di cui sia stato omesso l’esame deve presentare – che la pretesa sopravvenuta “possibilità” dell’oggetto del contratto è smentita dall’informazione ricavabile dal controricorso e secondo cui questa Corte – con sentenza n. 15888 del 2016, della Sezione 3 Penale – ha confermato che l’intervento edilizio in questione venne realizzato in zona destinata a verde agricolo, con preclusione di edificabilità, donde la sussistenza dei reati di costruzione e lottizzazione abusiva.

5.3.3. Infine, inammissibile è anche la terza censura in cui si articola il presente motivo, giacchè – a tacere d’altro – il rilievo che la presenza di sanzioni penali (e tributarie) precluderebbe, nella specie, l’operatività della nullità, non si correla in alcun modo ad una specifica statuizione contenuta nella sentenza impugnata.

Opera, dunque, al riguardo, il principio secondo cui “il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4)” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01).

5.4. Non fondato è, conclusivamente, il quarto motivo.

Al netto di ogni altra considerazione, va in proposito osservato che la circostanza relativa all’esistenza di titoli abilitativi edilizi (peraltro smentita dal già ricordato arresto penale di questa Corte) non potrebbe certo superare la circostanza che l’immobile in questione si trovi all’interno di un’area che il piano regolatore generale assegna a verde pubblico, e dunque interessata “da un vincolo di destinazione che, precludendo ai privati ogni tipo di trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, impone di escludere l’edificabilità delle aree in esse comprese” (Cass. Sez. 1, sent. 6 luglio 2012, n. 11408, Rv. 623111-01).

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

7. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e, per l’effetto, condanna Satel S.r.l. a rifondere al Comune di Foggia le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

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