Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30841 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 29/10/2021), n.30841

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26808-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R.A.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5251/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata l’08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, che in controversia su impugnazione da parte di D.R.A.E. titolare dell’omonima ditta individuale di attività di riparazione e manutenzione di apparecchi medicali, di avviso di accertamento per Irap anno 2010 ha rigettato l’appello dell’Ufficio, per mancata dimostrazione da parte dell’Agenzia del requisito del rilascio della delega di firma da parte del Direttore a favore del sottoscrittore, rimanendo pertanto delega in bianco, che rende nullo l’accertamento.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24;

2. Col secondo motivo, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.

2.1. Questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 27871/2018; Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020, n. 18675; v. anche Cass. 8814/2019, n. 18283/19), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritte in ricorso – e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa;

2.2. è stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.). La CTR non si è adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va accolto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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