Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30841 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30841 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10704/2010 R.G. proposto da
Dentsplay Italy s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tem-

pore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Russo Corvace e
Giuseppe Pizzonia, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in
Roma, via della Scrofa n. 57, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappre-

sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
43/29/09, depositata il 25 febbraio 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno;

RILEVATO CHE

Con. est.
G.MI Nonno

Data pubblicazione: 22/12/2017

1. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Dentsply
Italia s.r.l. impugnava la sentenza della CTR del Lazio n. 43/29/09 del
25/02/2009, la quale, in parziale accoglimento dell’appello della società
contribuente avverso la sentenza della CTP di Roma (che aveva dichiarato inammissibile l’originario ricorso), confermava, per quanto in que-

riferimento all’anno d’imposta 2003: a) aveva ritenuto indeducibili a
fini IRPEG ed IRAP, in quanto non inerenti, i costi (euro 519.167,00)
sostenuti dalla società a fronte di una fattura emessa dalla Dentsply
I.t.d., società consorella con sede nel Regno Unito, in relazione
all’espletamento di servizi per l’implementazione e l’utilizzo di un software applicativo; b) aveva ritenuto indeducibili a fini IRPEG ed IRAP,
in quanto non inerenti, i costi (euro 810.130,52) sostenuti dalla società
a fronte di servizi resi dalla propria consorella Dentsply France s.a.,
contestando la relativa configurazione come costi per consulenze fiscali
ed amministrative;
1.2. in particolare, con riferimento ai costi di cui sub a), la CTR
evidenziava la correttezza dell’operato dell’Ufficio in quanto l’implementazione del software denominato BPCS costituisce un’operazione
straordinaria che «non trova nella pur abbondante produzione documentale della società appellante, alcun preciso riferimento contrattuale, posto che il contratto in base al quale avvenivano i riaddebiti per
i costi dei servizi forniti dalla consociata inglese alla società italiana,
annovera la manutenzione e l’aggiornamento del software “senza limitazione alcuna”», ma non certo operazioni di carattere eccezionale di
così rilevante importo, peraltro nemmeno considerate nella nota integrativa a bilancio;
1.3. con riferimento, invece, ai costi sub b), la CTR osservava che
la società ricorrente non aveva indicato valide ragioni per cui «la consociata francese avrebbe dovuto offrire consulenza alla società italiana

2

Con. est.
G. ML..Nonno

sta sede ancora interessa, l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, con

per operazioni commerciali sul proprio territorio, con evidente duplicazione ed antieconomicità di operazioni, sulla base di accordi di marketing fra consociate che non sono stati comunque sufficientemente chiariti o documentati né in sede di contraddittorio né in sede contenziosa»
e che «la documentazione offerta, pur se dimostra una certa quantità

liana, tuttavia poco o nulla specifica e giustifica circa i titoli in base ai
quali questo riaddebito di costi è stato attribuito e poi portato in detrazione (C 810.130,52) dalla Consociata italiana»;

2. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
1.1. a fronte della contestazione dell’inerenza e dell’effettività dei
costi sostenuti da Dentsply Italia s.r.l. per l’implementazione del software BPCS e, in particolare, del mancato riferimento contrattuale ai
menzionati costi, si sostiene che il fatto contestato sia la previsione
contrattuale di tali costi nel contratto di servizi stipulato nel 1999 tra
la Dentsply I.t.d. e la Dentsply Italia s.r.I.;

2. il motivo, ove non inammissibile per difetto di autosufficienza,
non avendo la ricorrente riportato, nemmeno per estratto, la parte del
contratto dove si evinca la previsione di implementazione del software
(circostanza della quale si esclude l’esistenza da parte della CTR), è
comunque infondato;
2.1. invero, il fatto indicato come contestato non può dirsi decisivo
ai fini della decisione della controversia: ove pure fosse provato che il
contratto prevedesse l’implementazione del software, si tratterebbe
3

Con4I est.
G.M Nonno

e qualità di prestazioni rese dalla società francese alla Consorella ita-

pur sempre di un costo individuato genericamente, del quale non è
dimostrata la contestata inerenza all’attività svolta dalla Dentsply Italia
s.r.I.;

3. con il secondo motivo la società ricorrente deduce contraddittoria

lazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
3.1. la CTR avrebbe erroneamente escluso la deducibilità dei costi
per prestazioni di consulenza rese da Dentsply France s.a. in favore di
Dentsply Italia s.r.l. per la duplicazione e l’antieconomicità delle prestazioni, pur riconoscendo che tali prestazioni erano state rese;

4. il motivo va disatteso, fondandosi su di un fatto controverso che
non è tale;
4.1. invero, parte ricorrente assume come fatto controverso la circostanza che la società francese Dentsply France s.a. abbia reso prestazioni di servizi in favore di Dentsply Italia s.r.I., fatto che in realtà
non è controverso, evincendosi dalla sentenza della CTR che la documentazione offerta in produzione da parte ricorrente «dimostra una
certa quantità e qualità di prestazioni rese dalla società francese alla
Consorella italiana»;
4.2. come correttamente osservato dalla difesa di parte controricorrente, invece, il fatto effettivamente controverso, in ragione del
quale la CTR ha ritenuto di rigettare l’appello della società contribuente,
è costituito dalle ragioni e dai titoli per i quali la società francese ha
proceduto al riaddebito dei costi, poi portati in detrazione dalla società
italiana;
4.3. si tratta di un fatto non dedotto nell’ambito del motivo di ricorso che, pertanto, va rigettato.

4

Con. est.
G. Nonno

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in re-

5. Al complessivo rigetto del ricorso consegue la condanna della
società ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle
spese del grado, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

troricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 11.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 10/10/2017.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere alla con-

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